Diritti e doveri su un figlio di genitori non sposati
Vivere insieme, creare una famiglia senza per questo sentire la necessità di convolare a giuste nozze è un diritto di qualsiasi coppia, ma per essere una coppia di fatto legalmente riconosciuta bisogna soddisfare specifici requisiti. Questo status garantisce comunque ai figli nati dall’unione gli stessi diritti e doveri attribuiti ai figli nati da una coppia unita in matrimonio.
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- Requisiti della coppia di fatto e contratto di convivenza
- Obblighi e diritti di genitori non coniugati nei confronti dei figli
- Decesso di uno dei genitori conviventi e conseguenze per i figli
- Fonti normative
1. Requisiti della coppia di fatto e contratto di convivenza
La L. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto molte novità in materia di unioni civili e coppie di fatto, sulle quali conseguenze giuridiche possono derivare dalla convivenza. La legge citata stabilisce i requisiti fondamentali affinché la convivenza di fatto possa essere legalmente riconosciuta, essi sono di seguito elencati:
- maggiore età dei componenti della coppia;
- vincolo sentimentale solido, con assistenza reciproca morale e materiale;
- mancanza di vincoli di parentela;
- registrazione della coppia all’anagrafe.
Per quanto concerne l’ultimo requisito, si specifica che la coppia dovrà registrare il suo status al comune ed in seguito dovrà verificare che entrambi esistono sullo stato di famiglia. In altri termini la certificazione anagrafica sarà lo strumento privilegiato di prova per poter dimostrare, giuridicamente, l’esistenza di una convivenza di fatto.
La coppia di fatto che possiede i suddetti requisiti, può stipulare un contratto di convivenza. Quest’ultimo consiste in un accordo attraverso il quale la coppia definisce le regole della propria convivenza, sia dal punto di vista personale, sia patrimoniale. Inoltre, all’interno dello stesso, possono essere disciplinate anche le conseguenze patrimoniali in caso di cessazione della convivenza stessa.
Dal contratto in questione nascono veri e propri obblighi giuridici in capo alle parti che lo hanno sottoscritto. Infatti, l’eventuale violazione di taluno degli obblighi assunti, legittima l’altro a rivolgersi al giudice per ottenere quanto gli spetta.
Il contratto di convivenza prevede la forma scritta a pena di nullità, previa autentificazione davanti a un notaio o a un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e di ordine pubblico.
2. Obblighi e diritti di genitori non coniugati nei confronti dei figli
Per quanto riguarda i rapporti tra genitori conviventi e relativa prole, essi seguono la stessa disciplina relativa ai rapporti tra genitori regolarmente sposati e figli. I genitori, però, in questo caso, esercitano su di essi non la potestà genitoriale, bensì la responsabilità genitoriale, la quale assicura ai figli le cure e le attenzioni necessarie alla loro realizzazione personale.
I genitori conviventi hanno, quindi, l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli nati dalla loro unione, tenendo conto della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni (art. 147 c.c.). Essi devono provvedere alle necessità dei figli in misura proporzionale alle rispettive capacità reddituali ed economiche. Se ne deduce che il rapporto tra genitori e figli nella famiglia di fatto, non prevede giuridicamente alcuna differenza rispetto al rapporto in essere nella famiglia tradizionale.
A tal proposito è necessario rilevare che con la legge di filiazione (L.219/2012) sono stati riconosciuti ai figli legittimi e a quelli naturali gli stessi diritti, in sostanza si è arrivati all’affermazione dello status di figlio senza differenziazioni.
A questo punto è opportuno considerare cosa accade, rispetto ai figli, in caso di cessazione del rapporto di convivenza. In tale circostanza l’affidamento dei figli opera analogamente alla separazione e al divorzio. La regola è anche in questo caso quella dell’affidamento condiviso del minore e della possibilità per i giudici di disporre l’affido esclusivo soltanto in via eccezionale.
Il principio della bigenitorialità, infatti, opera nel nostro ordinamento per tutte le famiglie che si sciolgono, siano esse unite in matrimonio o meno e ciò sempre nell’esclusivo interesse del minore.
In caso di rottura del rapporto di convivenza, se le parti non riescono a raggiungere un accordo riguardo i figli minori, ciascuno dei genitori naturali potrà ricorrere al Tribunale per i Minorenni per chiedere di disporre riguardo all’affidamento, al diritto di visita all’assegno di mantenimento ed all’assegnazione della casa familiare.
3. Decesso di uno dei genitori conviventi e conseguenze per i figli
I rapporti successori tra coniugi sono saldamente regolati dalla legge italiana, ma non vale lo stesso per le coppie di fatto. Infatti, se uno dei conviventi muore il compagno non ha alcun diritto successorio, a meno che il defunto non ne abbia fatto espressa volontà con un testamento.
Per i figli, invece, il discorso è nettamente diverso: un figlio nato dall’unione di una coppia di fatto ha pieno diritto alla successione in caso di morte di uno dei genitori, in quanto il figlio naturale gode degli stessi diritti del figlio legittimo e questo perché il figlio va tutelato a prescindere dallo status dei genitori.
Logicamente il genitore rimasto in vita rimane l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli fino a quando questi ultimi non siano indipendenti economicamente.
Fonti normative
L. 76/2016 (Legge Cirinnà)
DPR n. 223 del 30 maggio 1989
D.lgs 154/2013
L. 219/2012
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