Cosa si intende per morte presunta? Quando può essere dichiarata?
Quando è possibile chiedere la dichiarazione di morte presunta nel caso in cui una persona sia assente da molti anni? Quali effetti ne derivano? Vediamo come funziona.
1. La morte presunta
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema della capacità giuridica, e precisamente, la dichiarazione di morte presunta che può essere dichiarata quando non si hanno più notizie di una persona per lungo tempo.
La titolarità di diritti ed obblighi, espressi nella capacità giuridica, cessa soltanto con la morte naturale. Tuttavia, vi sono fattispecie in cui non è possibile stabilire effettivamente l'esistenza o meno in vita di una persona. Per tale motivo, la legge disciplina tre istituti diretti a regolare le ipotesi di incertezza sulla morte di un soggetto.
Innanzitutto, il codice civile disciplina la scomparsa, ossia l'allontanamento di una persona dall'ultimo domicilio o dall'ultima residenza, e la mancanza di notizie sulla stessa.
In tal caso, il tribunale potrà nominare un curatore che gestisca il suo patrimonio e la rappresenti in giudizio (art. 48, cod. civ.).
In secondo luogo, qualora la scomparsa si protragga da almeno due anni, da quando si è avuta l'ultima notizia, il tribunale può dichiarare l'assenza della persona.
Ciò comporta, l'apertura dell'eventuale testamento, nonché l'immissione temporanea nel possesso dei beni dell'assente, e il temporaneo esonero dell'adempimento delle obbligazioni (art. 49 e ss., cod. civ.).
Infine, il codice civile disciplina la dichiarazione di morte presunta, ossia la dichiarazione pronunciata dal tribunale dopo che siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui si è avuta l'ultima notizia della persona assente (art. 58, cod. civ.).
Essa, costituisce una particolare modalità di accertamento della morte di un soggetto, effettuata dall’autorità giudiziaria con gli stessi effetti derivanti dalla morte naturale.
Detto ciò, vediamo nello specifico la disciplina della dichiarazione di morte presunta.
1.1 La dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta è la dichiarazione giudiziale che può essere pronunciata dal tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza della persona assente, qualora siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui si è avuta notizia della stessa, a seguito di ricorso presentato dai soggetti legittimati, affinché il tribunale con sentenza dichiari presunta la morte dell'assente nel giorno in cui si è avuta l'ultima notizia dello stesso (art. 58, cod. civ).
La dichiarazione di morte presunta consiste, quindi, nell'accertamento processuale delle circostanze in cui è avvenuta la scomparsa della persona e se quest'ultime siano tali da far presumere la sua morte che sarà, in tal caso, dichiararla giudizialmente.
Il ricorso può essere presentato, oltre che dal pubblico ministero, anche da chi sarebbe erede testamentario o legittimo, se l'assente fosse morte nel giorno dell'ultima notizia sullo stesso, nonché dai legatari e donatari dell'assente ed infine da coloro a cui spetterebbero diritti oppure sarebbero liberati da obblighi derivanti dalla morte dell'assente.
In caso di rigetto del ricorso, l'istanza può essere riproposta solo qualora siano trascorsi almeno due anni.
La morte presunta può essere dichiarata anche quando i soggetti legittimati non abbiano in precedenza promosso l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di assenza.
L'unico limite imposto dall'art. 58, cod. civ. è rappresentato dall'età. Infatti, la sentenza che dichiari la morte presunta non può essere emessa, quando non siano trascorsi nove anni da quando l'assente sia divenuto maggiorenne.
2. I casi particolari per la dichiarazione di morte presunta
L'art. 60 cod. civ. prevede alcune ipotesi particolari in cui può essere dichiarata la morte presunta oltre alla previsione generale contemplata dall'art. 58.
In queste ipotesi, la scomparsa si verifica in concomitanza di eventi, nei quali è probabile che sia avvenuta la morte del soggetto.
L'ordinamento, in tal caso, ritiene sufficiente il trascorrere di un tempo più breve rispetto al normale per dichiarare la morte presunta.
Le ipotesi particolari, statuite dall'art. 60, consistono nelle seguenti circostanze:
- la scomparsa di un soggetto durante operazioni di guerra, sia come militare che civile, qualora non si abbiano più sue notizie e siano trascorsi due anni da quando è entrato in vigore il trattato di pace, ovvero in mancanza del trattato, quando siano decorsi tre anni dalla fine della guerra;
- la prigionia o la deportazione di un soggetto, da parte del nemico, dopo che è decorso un biennio dall'entrata in vigore del trattato di pace, ovvero in mancanza, quando siano passati tre anni dal termine delle ostilità, senza che vi siano state notizie dello scomparso dopo l'entrata in vigore del trattato ovvero dopo la fine della guerra;
la scomparsa di un soggetto per infortunio, qualora non si abbiano notizie dello stesso, trascorsi due anni dal giorno dell'infortunio medesimo, ovvero quando non sia possibile conoscere il giorno o il mese dalla fine dell'anno in cui si è verificato l'infortunio.
La nozione di infortunio comprende l'ipotesi del sequestro di persona, quando vi sia stata un’interruzione delle trattative per il rilascio, seguita da una prolungata assenza di notizie, tale da fare apparire probabile la morte dello scomparso.
L'art. 62 cod. civ. dispone che la dichiarazione della morte presunta, in tali circostanze, può essere chiesta quando non sia stato possibile procedere agli accertamenti necessari, al fine della redazione dell'atto di morte.
In tali circostanze, il tribunale provvede con sentenza su ricorso del pubblico ministero o degli altri soggetti interessati. Qualora il tribunale ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato, potrà dichiarare l'assenza dello scomparso.
La sentenza, nell'ipotesi di scomparsa in guerra ovvero in caso d'infortunio, determina l'ora plausibile della scomparsa stessa, mentre in caso di prigionia o deportazione, il giorno in cui risultano le ultime notizie. Ove non sia possibile indicare l'ora della morte presunta, questa si considera avvenuta al termine del giorno in questione (art. 61, cod. civ.).
3. Gli effetti della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta determina l'apertura della successione mortis causa dei presunti eredi del soggetto dichiarato morto.
In tal caso, la successione si apre al momento in cui risale la morte presunta, anche se la delazione ereditaria ha luogo quando diviene eseguibile la sentenza dichiarativa.
Quest'ultima comporta la piena disponibilità a disporre dei beni dell'assente, a favore degli eredi testamentari o legittimi, ovvero dei loro eredi che ne avevano ottenuto il possesso temporaneo attraverso la dichiarazione d'assenza.
Allo stesso modo, se la dichiarazione d'assenza aveva previsto il temporaneo esercizio dei diritti dipendenti dalla morte dell'assente a favore dei legatari o dei donatari, ovvero il temporaneo esonero dall'adempiere obbligazioni, la sentenza di morte presunta comporterà il definitivo esercizio dei diritti, così come la definitiva liberazione dagli obblighi derivanti dalla morte dell'assente compresi gli obblighi alimentari (art. 63, cod. civ.).
Qualora, invece, non vi sia stato il temporaneo esercizio dei diritti sui beni dell'assente, attraverso la dichiarazione d'assenza, la sentenza di morte presunta produce l'effetto della piena disponibilità ad esercitare i diritti successori sui beni dell'assente, a favore dei presunti eredi ovvero per i loro successori (art. 64, cod. civ.)
In tal caso, essi dovranno procedere ad inventariare i beni dell'assente prima di prenderne possesso. Tale onere incombe, inoltre, sia sui soggetti che succedono all'assente, nei casi particolari di morte presunta (art. 60, cod. civ.), e allo stesso modo, nei confronti di coloro a cui sarebbe devoluta la quota ereditaria riferita ad una vicenda successoria a cui il presunto morto sia chiamato in tutto o in parte (art. 72, cod. civ.).
Infine, la sentenza che dichiara la morte presunta dell'assente comporta che il coniuge dello stesso potrà contrarre un nuovo matrimonio (art. 65, cod. civ.).
4. La prova dell'esistenza della persona dichiarata morta
L'art. 66 del codice civile disciplina l'ipotesi in cui il soggetto, dichiarato presunto morto, ritorni, ossia si reinserisca nel mondo sociale, esercitando i diritti a lui spettanti, non essendo necessario il ritorno fisico del soggetto ovvero ne sia provata l'esistenza.
In tali circostanze, egli avrà diritto a riottenere i beni di sua proprietà nello stato in cui si trovano sia materiale che giuridico (ad es. se sussiste una locazione, questa non verrà meno ma seguirà il normale corso), nonché diritto a ricevere il ricavato dei beni che siano stati venduti, sempreché il ricavato sia ancora dovuto. A ciò si aggiunge anche il diritto all'adempimento delle obbligazioni considerate estinte per effetto della dichiarazione di morte presunta.
Ove una successione si apra nel momento del ritorno ovvero della prova dell'esistenza del presunto morto, e questo sia chiamato a succedere, tali diritti potranno essere esercitati dallo stesso nonché dai suoi eredi o aventi causa.
Ad essi spetta anche l'azione di petizione attraverso cui chiedere il riconoscimento della qualità di erede, al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari (art. 73, cod. civ.).
Qualora, invece, sia provata la data effettiva della morte, saranno gli eredi o legatari a poter esercitare tutti i diritti e le azioni che sarebbero spettate in quel momento al defunto. Tali soggetti hanno anche diritto ad ottenere l'adempimento degli obblighi relativi a tempo antecedente la morte ritenuti estinti per effetto della morte presunta. In ogni caso, la legge fa salvi gli effetti derivanti dall'intervenuta prescrizione ovvero dall'usucapione (art. 66, cod. civ.).
Il pubblico ministero e chiunque ne abbia interesse sono legittimati a far dichiarare l'esistenza del presunto morto ovvero l'accertamento della sua morte, a condizione che nel relativo giudizio sia rispettato il contraddittorio con la presenza delle parti in causa nel processo in cui è stata dichiarata la morte presunta (art. 67, cod. civ.).
Ulteriore effetto derivante dal ritorno del presunto morto, ovvero dalla prova della sua esistenza, è che il matrimonio eventualmente contratto dal coniuge è considerato nullo. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti di buona fede.
Tuttavia, è previsto che il matrimonio conserva la sua efficacia, e non può essere dichiarato nullo, qualora sia accertata la morte, anche se avvenuta dopo la celebrazione del matrimonio medesimo (art. 68. cod. civ.).
Fonti normative
Codice civile: Libro I delle Persone e della Famiglia, Titolo IV Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta, articoli: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73.
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