Come si perde la potestà genitoriale?

Quali condotte possono integrare la decadenza dalla responsabilità genitoriale? Breve guida sulla perdita della potestà genitoriale.

perdita potestà genitoriale

1. Nozione e contenuto della responsabilità genitoriale o potestà genitoriale

L’art. 316 c.c. sancisce che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo...”.

L’articolo in esame è stato modificato dal D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, il quale ha introdotto un’importante modifica terminologica sostituendo la parola “potestà dei genitori” (“patria potestà” in epoca ancor più risalente) con la figura della “responsabilità genitoriale”.

La citata riforma, oltre aver portato un’importante innovazione da un punto di vista lessicale, è frutto dell’esigenza di mutuare la vecchia concezione secondo la quale il figlio era considerato come mero oggetto di controllo, incondizionatamente dominato dalla volontà dei genitori e in assoluto stato di soggezione rispetto alla loro tutela.

Ma quali obblighi e doveri scaturiscono dalla responsabilità genitoriale, intesa come complesso dei poteri decisionali di entrambi i genitori rispetto alla protezione e formazione dei figli minori?

Da una lettura combinata degli artt. 30 Cost., 147 e 315 bis c.c. si evince che i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli. 

Quest’ultimi - preme precisare - grazie alla riforma sulla filiazione possono vantare tutti lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c.), non sussistendo più alcuna differenza tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati al di fuori di esso.

I genitori, come si evince dal combinato disposto degli artt. 148 e 316 bis c.c., devono assolvere i loro obblighi nei confronti dei figli in rapporto alle loro risorse patrimoniali/finanziarie e avuto riguardo alla loro «capacità di lavoro professionale o casalingo».

Nel caso in cui uno o entrambi i genitori abbiano comportamenti non conformi ai precetti giuridici e morali propri del ruolo paterno (o materno), l’altro genitore, i familiari o anche il pubblico ministero possono attivarsi al fine di promuovere un procedimento nei confronti del responsabile della contestata
condotta.

Si instaurerà così un procedimento ablativo (art. 330 c.c.) o limitativo (art. 333 c.c.), a seconda che il comportamento del genitore sia - rispettivamente - più o meno grave.

2. Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale (ex art. 330 c.c.) è certamente il più grave (almeno sul piano civilistico) che possa pronunciarsi nei riguardi di un genitore.

Ciononostante, si ritiene che il provvedimento in questione non abbia natura sanzionatoria ma preventiva, in quanto teso ad evitare che i comportamenti dannosi per la prole si protraggano in futuro.

2.1 Aspetti procedurali

Come sopra anticipato, il provvedimento ablativo è adottato su ricorso dell’altro genitore, degli altri familiari o del pubblico ministero. 

Il ricorso deve essere presentato al Tribunale per i Minorenni della circoscrizione in cui ha sede il minore.

Il Tribunale per i minorenni si pronuncia in camera di consiglio; può altresì disporre l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Per casi di rilevante gravità e urgenza il tribunale può adottare anche d’ufficio provvedimenti temporanei nell’interesse del minore (art. 336 comma terzo c.c.).

Il giudice pronuncia il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale qualora il padre o la madre: 

  • non eserciti i propri doveri nei confronti del figlio; 
  • abusi dei propri poteri; 
  • tenga condotte talmente gravi tali da compromettere il sano sviluppo del minore.

Vediamo nel dettaglio ciascuna delle ipotesi indicate.

2.2 Mancato esercizio dei doveri genitoriali

Gli obblighi del genitore nei confronti del figlio riguardano principalmente il mantenimento, l’istruzione, l’educazione e l’assistenza morale del medesimo «nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni» (art. 315 bis).

Sussiste, inoltre, un dovere ancora più intenso, scaturente direttamente dal legame (giuridico ma soprattutto naturale) di filiazione: è quello che impone al genitore di mantenere un solido rapporto con la prole, partecipando (quantomeno moralmente) alla sua crescita e sviluppo (anche) sociale, se non
altro nei momenti più importanti della sua vita.

Dunque, qualora un genitore mantenga economicamente il proprio figlio, ma allo stesso tempo si disinteressi della sua vita, senza cercarlo (o ancor peggio evitandolo), potrebbe decadere dalla responsabilità genitoriale.

Inoltre, ove il mancato esercizio dei doveri genitoriali configuri anche un illecito penale (ad es. il reato di cui all’art. ex art. 570 c.p. derubricato «violazione degli obblighi di assistenza familiare»), viene da sé che anche in tale ipotesi il genitore imputato potrebbe essere oggetto di un provvedimento ablativo da
parte del giudice.

2.3 Abuso dei poteri di genitore

Si tratta in sostanza di tutta quella rosa di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti dei figli ovvero nei confronti anche del solo coniuge (o convivente), quando siano tali da alterare l'atmosfera familiare nel suo complesso (T. min. Torino 6.2.1982).

Considerata la variegata casistica giurisprudenziale in materia, anche in questo caso può essere utile prendere ad esempio un apposito articolo del Codice Penale che prevede che chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina nei confronti di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per
la sua educazione, istruzione, vigilanza o custodia rischia sino a 6 mesi di reclusione se procura a quella persona un danno fisico o psichico (art. 571 c.p.).

2.4 Comportamenti atipici e residuali

Rientrano in tale categoria tutte quelle condotte atipiche sorrette da particolare gravità tale da minare la sana crescita del bambino. Si pensi al caso in cui i genitori siano alcolizzati o tossicodipendenti.

2.5 Effetti della pronuncia di decadenza

In prima battuta il provvedimento di decadenza comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità.

In altri parole il genitore si vede privato

  • di amministrare i beni del minore, in quanto soggetto ancora senza capacità d’agire (art. 2 c.c.); 
  • delle decisioni in merito alla sua educazione, cura e scelte di vita; 
  • del potere di rappresentarlo in giudizio.

Ciononostante, sul genitore destinatario della pronuncia continuano a gravare i compiti (su tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della decadenza.

In secondo luogo, il secondo comma dell’art. 315 bis c.c. stabilisce che «per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

Ovviamente, nel caso di più figli, la decadenza della responsabilità si verifica solamente nei confronti di quei , senza che necessariamente debba estendersi “a cascata” a tutti i fratelli.

Nel caso in cui il provvedimento riguardi solo un genitore, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetterà in via esclusiva all'altro genitore. 
 
Di contro, se il provvedimento ablativo colpisce ambo i genitori (o il genitore già esercente in via esclusiva la responsabilità), si aprirà la tutela dei minori ex art. 343 c.c..
 
Ovviamente il provvedimento in questione può essere revocato in qualsiasi momento (art. 742 c.p.c.), qualora cessino i comportamenti e le motivazioni posti a fondamento della pronuncia ablativa.

3. Ipotesi di minore gravità

L’articolo 333 c.c. dispone che «quando la condotta di uno o entrambi i genitori non sia tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c., ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

Non vengono dunque tipizzati i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, il cui contenuto è rimesso al prudente apprezzamento del giudice in relazione al caso concreto.

La casistica è alquanto variegata, ma un esempio interessante può essere dato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 31902/2018) secondo la quale l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti posti a tutela del minore ex all'art. 333 c.c., ove la condotta dei genitori non sia tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

4. I doveri dei figli nei confronti dei genitori

Fino adesso abbiamo trattato dei diritti che il minore può vantare nei confronti dei genitori.
Allo stesso modo la legge prevede anche talune ipotesi nelle quali è lo stesso figlio ad essere il destinatario di appositi precetti normativi nei riguardi dei genitori.

Il nuovo art. 315 bis c.c., modificato dalla Legge 219/2012, stabilisce all'ultimo comma, che «il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

È stato aggiunto, rispetto alla precedente normativa, il riferimento alle sostanze e al reddito, in base ai quali deve essere parametrato l'obbligo contributivo di costui nei confronti della famiglia.

La disposizione in questione, dunque, impone a carico del figlio due obblighi, l'uno di carattere personale, l'altro di rilievo patrimoniale. 

Il primo è l'obbligo di rispettare (prima della riforma si parlava anche di “onorare”) i propri genitori. 

Il secondo impone al figlio di contribuire ai bisogni della famiglia finché convive con essa.

Riguardo alla convivenza vi è poi una specifica disposizione che impone un vero e proprio obbligo in capo al minore ossia quello di non allontanarsi dalla casa familiare sino alla maggiore età o emancipazione. Qualora si allontani i genitori possono ricorrere al giudice tutelare (art. 318 c.c.).

Ove l’allontanamento risulti essere stato effettuato per gravi dissidi tra il figlio e i genitori, tale contrasto dovrà essere risolto dal Tribunale dei Minorenni.
 

Fonti normative


- Costituzione: Art. 30.
- Codice Civile: Artt. 2, 147, 148, 315, 315 bis, 316, 316 bis, 318, 330, 333, 336.
- Codice di Procedura Civile: Art. 742.
- Legge 219/2012: Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
- D.Lgs. 154/2013: Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.