Come funziona l'adozione di un maggiorenne
Vediamo nel dettaglio come funziona l'adozione di un maggiorenne.
- Come posso adottare un ragazzo maggiorenne?
- Il cambio di documenti
- L'adozione di un maggiorenne straniero
- Fonti normative
1. Come posso adottare un ragazzo maggiorenne?
La procedura per adottare un maggiorenne è diversa rispetto a quella per l’adozione di un minore.
Gi articoli 296 e 297 c.c. prevedono che affinché avvenga l’adozione di un maggiorenne sussista il consenso di più soggetti:
- in primo luogo, dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi;
- in secundis, dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante;
- infine, dei genitori dell'adottando.
Prima che intervenisse la Corte Costituzionale, l’art. 291 c.c. disponeva che l’adozione dei maggiorenni fosse permessa “alle sole persone che non avessero discendenti legittimi o legittimati, che avessero compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare".
A seguito degli interventi della Consulta, prima nel 1988 con sentenza n. 557 e poi nel 2004 con sentenza 245, l’articolo in questione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nella parte in cui non consentiva l’adozione a persone con discendenti legittimi minorenni o maggiorenni ma consenzienti.
Dunque il cittadino Italiano che vuole adottare un maggiorenne:
- deve avere almeno 18 anni in più rispetto al maggiorenne da adottare (non c’è un’età massima);
- può essere sia single che coniugato: se è sposato o se ha già altri figli maggiorenni, dovrà avere il loro consenso (scritto) per l’adozione; se ha figli minorenni, il consenso di tali figli verrà dato da un avvocato nominato dal tribunale (“curatore speciale”), ma molti tribunali NON accettano che ci siano figli minorenni.
Con la L. 10.12.2012, n. 219, che introduce il principio della unicità dello stato di figlio, modificando l’art. 74, ha espressamente escluso che la parentela sorga nel caso di adozione di maggiori di età.
Questo, pertanto, rimane l'unico caso di filiazione che crea un rapporto esclusivamente con l'adottante. Infatti, anche dopo l’adozione, per la legge il maggiorenne mantiene anche tutti i precedenti rapporti di parentela (a differenza di un minorenne adottato) e solo lui avrà degli eventuali doveri verso i propri genitori naturali (e viceversa).
L’adozione, inoltre, non attribuisce all’adottato alcun diritto di successione. Lo scopo evidente della norma è quello di evitare adozioni interessate. Non è invece impedito all’adottato di ereditare dall’adottante per testamento, sia a titolo universale, che a titolo di legato.
La richiesta di adozione del maggiorenne si presenta al Presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante con un domanda in carta semplice. Data la delicatezza e la complessità della procedura, è ad oggi quasi sempre necessaria l’assistenza di un legale.
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica che tutte le condizioni di legge siano state rispettate e se l’adozione è nell’interesse dell’adottando. Sentito il parere del Pubblico Ministero, il tribunale emette un decreto con cui decide di far luogo o meno all’adozione. Il decreto può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello dall’adottante, dall’adottato e dal PM entro 30 giorni dalla comunicazione.
Divenuto definitivo il decreto, decorsi 30 giorni dall’ultima comunicazione alle parti, la cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato civile per le relative annotazioni a margine dell’atto di nascita.
1.1.L’adozione del figlio del coniuge
L’adozione del figlio del coniuge è un’adozione speciale o c.d. “adozione in casi particolari” disciplinata dall’articolo 44, lettera B, della legge 184 del 1983 sulle adozioni. Alla base di questa adozione speciale deve sussistere una coppia, coniugata o convivente, in cui uno dei due coniugi non sia genitore biologico dell’altro figlio.
In tale situazione, inoltre, ai fini dell’adozione, è necessario il consenso espresso sia del coniuge adottante che del figlio da adottare qualora questi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. È necessario inoltre, qualora ancora in vita, l’assenso dell’altro genitore.
Il tribunale può comunque disporre l’adozione quando risulti impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità dei soggetti chiamati ad esprimerlo. Il tribunale di Trento, con sentenza del 10 marzo 2005, ha stabilito che il marito possa adottare la figlia maggiorenne, avuta dalla moglie nel precedente matrimonio anche nell’ipotesi in cui il padre ex marito non dia l’assenso.
Il mancato assenso del padre biologico, ha affermato la corte trentina, è agevolmente superabile ex articolo 297 c.c., in considerazione del disinteresse dimostrato dallo stesso ad assistere moralmente e materialmente la figlia, disinteresse ulteriormente evidenziato dalla sua assenza in giudizio, nonostante la rituale convocazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2426 del 3 febbraio 2006, ha statuito che quando l’adozione riguardi il figlio del coniuge che già appartenga, assieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell’adottante, la presenza dei figli minorenni non preclude in assoluto l’adozione.
Spetterà al giudice del merito valutare, caso per caso, la convenienza dell’adozione nell’interesse dell’adottando. Tale convenienza sussiste quando detto interesse trovi effettiva e concreta realizzazione nel costituendo vincolo formale, vale a dire nella comunione di intenti di tutti i membri del nucleo domestico compresi i figli dell’adottante.
2. Il cambio di documenti.
L’articolo 299 c.c. dispone che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata.
Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante).
Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. La sentenza viene trasmessa all’Ufficio anagrafe stato civile di residenza dell’adottato per le relative annotazione all’atto di nascita. L'evento adozione modifica lo status della persona, non soltanto il cognome, e quindi occorre procedere con l'annotazione nell'atto di nascita, ai sensi dell'articolo 106 DPR 396/2000.
Anteporre il nuovo cognome al vecchio comporta delle modifiche ad esempio al codice fiscale, con tutte le conseguenze del caso oltre a tutte le implicazioni per quanto riguarda proprietà immobiliari, mobiliari, conti bancari, documenti dei figli, etc. È dunque necessario modificare i documenti di identità, come la carta di identità, il codice fiscale il passaporto la patente etc.
3. L'adozione di un maggiorenne straniero
L’art. 291 permette anche l’adozione di un maggiorenne straniero. Adottare uno straniero che ha più di 18 anni dà modo di ottenere un visto ed un permesso di soggiorno, e dopo 5 anni dalla trascrizione dell’adozione è possibile presentare domanda per ottenere la cittadinanza italiana.
Le condizioni per adottare un maggiorenne straniero sono simili a quelle per l’adozione de maggiorenne italiano:
- Se il cittadino italiano è sposato, può essere adottato sia da entrambi i coniugi che anche da uno solo;
- Può essere adottato anche se abita ancora nel suo Paese di origine;
- Se ha i genitori ancora in vita, deve avere il loro permesso (scritto) per essere adottato;
- Se è sposato, deve avere il consenso del proprio coniuge per farsi adottare.
Altra differenza con il procedimento per l’adozione del maggiorenne italiano è che i documenti presentati dallo straniero devono essere:
- prima legalizzati nello Stato di origine con le apostille o, soltanto se tale Stato non ha adottato le apostille, presso il Consolato italiano in quel Paese estero;
- poi tradotti in italiano con traduzione giurata in un qualunque tribunale italiano. Per il resto il procedimento resta immutato.
Fonti normative
Codice civile: articoli 291, 296, 297, 299
L. 10.12.2012, n. 219: articolo 74
L 184 del 1983: articolo 44
Margherita Moretti
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