Come chiedere e calcolare l’Assegno Unico

Premesso, sinteticamente, che l’Assegno Unico – introdotto a decorre dal 01.01.22 - è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili, esso è definito tale ovvero “unico”, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità

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1. Come si fa la domanda per l'assegno unico

L’assegno è altresì “universale” perché viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di € 40.000,00. E’ compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali e con il Reddito di Cittadinanza ai cui percettori è erogato mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.

L’Assegno Unico per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), i lavoratori autonomi, i pensionati, i disoccupati e gli inoccupati. La domanda per ottenere tale sostegno economico è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo. L’Assegno Unico può essere richiesto indifferentemente da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il “contact center” dell’Istituto oppure tramite CAF e/o patronati.

E’ anche previsto che la domanda possa essere presentata direttamente:

  • dai figli maggiorenni, in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori ; in tal caso la misura di sostengo viene erogata direttamente al richiedente;
     
  • in modo indipendente, da coloro che coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato;
     
  • in caso di affidamento esclusivo, il genitore potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.
     
  • nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge n. 184/83, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare

2. Dove fare domanda per l'assegno Unico 2022?

Come già accennato al precedente punto, la domanda per ottenere l’erogazione dell’Assegno Unico può essere presentata attraverso il sito INPS con SPID di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ovvero chiamando il “contact center” dell’Istituto al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico) oppure tramite CAF e/o patronati, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

3. Quando si può fare la domanda per l'Assegno Unico?

L’Assegno Unico è dovuto in favore dei nuclei familiari in cui vi sia un figlio minorenne a carico mentre, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza. In caso di figli maggiorenni a carico, è dovuto fino al compimento del ventunesimo anno di età qualora questo:

  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
     
  2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
     
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
     
  4. volga il servizio civile universale;

Non sussistono, invece, limiti di età all’erogazione dell’Assegno Unico in caso di figli con disabilità a carico.

L’Assegno Unico è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  1. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
     
  2. sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
     
  3. sia residente e domiciliato in Italia;
     
  4. sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

I nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza percepiscono l’Assegno Unico senza necessità di presentare apposita domanda.

4. Come fare domanda per l'assegno unico senza l'ISEE?

L’Assegno Unico, in quanto universale, viene riconosciuto anche a chi non ha una dichiarazione ISEE in corso di validità, seppur nel suo importo minimo, come riconosciuto dalla circolare Inps n. 23 del 9 febbraio 2022. In questo caso, al posto dell’ISEE, viene redatta la c.d. “DSU” (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che consente di elaborare l’ISEE mancante, sia tramite procedura precompilata online sia presso un patronato, e – poi – di ottenere l’ammissione alla fruizione dell’Assegno Unico.

Le famiglie che presenteranno domanda per l’Assegno Unico senza ISEE avranno diritto all’importo minimo dell’assegno, pari a € 50,00 per ciascun figlio a carico. Resta obbligatorio, in ogni caso, comunicare - durante l’anno - eventuali variazioni del nucleo familiare aggiornando la DSU ai fini ISEE.

5. Come si calcola l’Assegno Unico

L’importo dell’Assegno Unico viene determinato in base all’ ISEE del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto della sua età e di numerosi altri elementi. Una quota dell’Assegno varia in modo progressivo (da un massimo di € 175,00 per ciascun figlio minore con ISEE fino a € 15.000,00, a un minimo di € 50,00 per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a € 40.000,00).

Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi con più di due figli a carico, madri di età inferiore ad anni 21, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità. Una quota dell’Assegno Unico, inoltre, è calcolata - a titolo di maggiorazioni - per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare – quando l’importo dell’Assegno Unico dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dell’importo del previgente Assegno al Nucleo Familiare e delle detrazioni fiscali medie.

Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali. L’Assegno Unico non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

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Avvocato Marco Mantelli

Marco Mantelli

Sono l'avv. Marco Mantelli, esercito continuativamente la professione da 10 anni. In questo periodo ho trattato diverse questioni, tutte afferenti l'area del diritto civile ed, in particolare, quella della responsabilità contrattuale d ...