Chi è legittimato a impugnare il testamento?
Il testamento che lede la quota di legittima, ovvero abbia vizi di forma o ritenuto falso, può essere contestato da vari soggetti. Scopriamo insieme quali.
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- Impugnazione del testamento: chi può farlo?
Eredi legittimari
Soggetti interessati alla nullità o annullabilità del testamento - L’impugnazione del testamento: quando e per quali motivi?
Azione di riduzione
La nullità del testamento
L’annullabilità del testamento - Il testamento: aspetti generali
Le forme del testamento
La pubblicazione del testamento - Testamenti speciali
- Fonti normative
1. Impugnazione del testamento: chi può farlo?
L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema della successione ereditaria, e più precisamente, quali soggetti possono impugnare l’atto contenente le ultime volontà del defunto, nell'ipotesi in cui quest’ultimo, abbia redatto testamento, disponendo la distribuzione del proprio patrimonio, per il tempo successivo alla sua morte. I soggetti, legittimati ad impugnare il testamento, sono diversi a seconda del rilievo che venga eccepito nei confronti dell’intero testamento o di una disposizione testamentaria.
1.1 Eredi legittimari
Il codice civile, tutela innanzitutto gli eredi legittimari, ossia:
- il coniuge ed i figli del defunto;
- ed in loro mancanza, gli ascendenti del defunto (genitori).
Nei confronti degli eredi legittimari, sono predisposte particolari tutele, attraverso l’obbligo per il testatore, di riservarli almeno una quota determinata del proprio patrimonio. Tale quota, indicata comunemente come legittima, persegue lo scopo di preservare il patrimonio familiare, attraverso la sua distribuzione ai parenti prossimi del defunto. Soltanto la restante parte, definita quota disponibile, può essere destinata dal testatore liberamente, anche a soggetti estranei alla propria cerchia familiare.
Qualora, la quota di legittima, venga lesa dal testatore, prevedendo nel testamento, l’attribuzione agli eredi legittimari, di una quota inferiore a quella indicata dalla legge, gli eredi medesimi, potranno agire in giudizio, esperendo l’azione di riduzione.
1.2 Soggetti interessati alla nullità o annullabilità del testamento
Accanto all’azione di riduzione, il codice civile, prevede la possibilità di esercitare:
1. l’azione di nullità, quando il testamento presenta vizi, che lo rendano contrario alle norme di legge, tra cui:
a) contrarietà alle norme imperative;
b) mancanza di uno dei requisiti richiesti dalla legge per la valida formazione dell’atto;
c) l'illiceità del motivo, che ha indotto il testatore a redigere la disposizione;
d) l’oggetto del testamento, sia illecito o impossibile od infine indeterminabile.
2. l’azione di annullamento, quando il testamento presenta irregolarità, che lo rendano invalido, tra cui:
a) vizi del consenso, ossia circostanze che hanno impedito la valida formazione della volontà del testatore, nel disporre per testamento, la distribuzione del patrimonio;
b) l’incapacità del testatore di disporre per testamento, sia essa legale in quanto privo della capacità d’agire (es. minorenne) oppure naturale, a causa di situazione d’incapacità d’intendere e volere (es. interdetto per infermità mentale). In presenza di uno di tali vizi, il testamento oppure una disposizione testamentaria, possono essere dichiarate nulle o annullabili, su istanza avanzata da un soggetto che presenta un interesse attuale e diretto, ad ottenere la pronuncia di inefficacia del testamento o della singola disposizione testamentaria.
Al riguardo, è stato affermato il principio, secondo cui l’interesse ad impugnare il testamento deve essere diretto ed attuale, e non potenziale e futuro, in quanto, chi agisce deve ottenere, un vantaggio immediato dalla pronuncia giudiziaria d’inefficacia dell'atto, in virtù del pregiudizio, che il documento irregolare, possa arrecare al soggetto procedente nell’ambito della successione ereditaria (Trib. Torino, Sent. 4 Novembre 2005). Oltre ai soggetti interessati, la nullità può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, a differenza dell’azione d’annullamento, rilevabile solo su istanza di parte, entro il termine di prescrizione di 5 anni, decorrenti dal giorno in cui si è data esecuzione al testamento.
2. L’impugnazione del testamento: quando e per quali motivi?
Dopo aver chiarito, quali soggetti, hanno la possibilità di impugnare il testamento o una parte di esso, è necessario, specificare quali procedimenti possono essere avviati dinanzi all’autorità giudiziaria, ed i motivi che consentono l'accoglimento della relativa azione.
2.1 Azione di riduzione
Gli eredi del defunto, possono impugnare il testamento, quando sia stata lesa la quota di legittima, che l’ordinamento riserva obbligatoriamente nei loro confronti. In tal caso, il codice civile, prescrive il rimedio dell’azione di riduzione, attraverso la quale l’erede che agisce in giudizio, chiede che venga reintegrata la quota ad esso spettante per legge, tramite la declaratoria d’inefficacia degli atti compiuti dal testatore. L’inefficacia, riguarda sia gli atti compiuti in vita dal testatore, come le donazioni e sia le disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento.
Ogniqualvolta, tali atti dispositivi, comportano la diminuzione di quanto spettante agli eredi legittimari, essi potranno esperire, l'azione di riduzione, al fine di reintegrare nel compendio ereditario la quota di riserva, riducendo proporzionalmente le disposizioni testamentarie lesive e ove ciò non bastasse riducendo le donazioni dall'ultima alla prima.
Pertanto, sono legittimati a promuovere l’azione di riduzione, nel termine decennale, decorrente dall’accettazione dell’eredità, pena la prescrizione dell’azione medesima:
- l’erede legittimario totalmente escluso, dal testatore dalla propria successione, non riservandoli alcunché;
- l’erede legittimario leso nonché i suoi eredi o aventi causa, ove abbia ricevuto una porzione inferiore a quella minima, definita dalla legge.
Ai sensi dell’art. 554, cod. civile, la riduzione, è ammessa soltanto per la parte eccedente, la quota disponibile, ossia quella parte del proprio patrimonio, su cui il testatore ha piena facoltà di disporre, anche verso soggetti diversi dai propri eredi legittimari. Al fine di accertare, se il testatore abbia leso la quota di legittima, spettante all’erede legittimario, è necessario procedere alla riunione fittizia.
Essa, consiste in un’operazione puramente contabile, attraverso cui calcolare, l’effettivo ammontare del patrimonio appartenuto al defunto e di conseguenza appurare l’entità della quota di legittima e se questa è stata violata. Pertanto, attraverso la riunione fittizia, dapprima si calcola il valore della complessiva massa attiva del patrimonio ereditario, stimando il valore dei beni di proprietà del defunto, detraendo da tale somma, l’ammontare dei debiti che egli aveva contratto in vita. Infine, occorre aggiungere anche il valore delle donazioni compiute dal defunto medesimo, ottenendo al termine, l’esatto ammontare sia della quota disponibile, attribuibile liberamente dal testatore e sia della quota di legittima, riservata agli eredi legittimari.
2.2 La nullità del testamento
In secondo luogo, il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, in presenza di vizi, reputati dall'ordinamento, cosi gravi da renderlo nullo. L’azione di nullità, può essere esperita, senza alcun termine di prescrizione sia su istanza di parte e sia rilevabile d’ufficio dal giudice. Il codice civile, al riguardo, distingue tra vizi che comportino la nullità dell’intero testamento dall’ipotesi in cui, la nullità, riguardi esclusivamente la singola disposizione testamentaria. Nel primo caso, l’intero testamento è considerato privo d’efficacia, non producendo alcun effetto verso gli eredi, con la conseguenza che l’eredità sarà regolata dalle norme dettate per la successione legittima, applicando le quote indicate dal codice civile. Nel secondo caso, il testamento conserva la propria efficacia, rimanendo priva di effetti unicamente la disposizione testamentaria irregolare.
L’intero testamento, è nullo ai sensi dell’art. 606, cod. civile, qualora:
- trattandosi di testamento olografo, manchi il requisito:
1. dell’autografia, dovendo il testamento, essere redatto necessariamente dal testatore di proprio pugno, essendo escluso sia l’intervento di terzi e sia l’utilizzo di mezzi meccanici nella redazione del testamento medesimo;
2. della sottoscrizione, dovendo il testatore, sottoscrivere con la propria firma (è permesso sottoscrivere senza indicare nome e cognome, purché sia desumibile senza alcun dubbio l’identità personale del testatore) il testamento al termine della redazione delle disposizioni testamentarie.
- trattandosi di testamento ricevuto dal notaio, manchi il requisito:
1. della redazione per iscritto, da parte del notaio medesimo, delle dichiarazioni di ultima volontà espresse dal testatore;
2. della sottoscrizione del testamento, da parte del testatore oppure del notaio.
Accanto a tali ipotesi, sono previste circostanze che comportano la nullità della singola disposizione testamentaria, tra cui:
- il motivo illecito, ossia quando la ragione che ha indotto il testatore a disporre in un determinato modo, tramite la disposizione testamentaria, è contraria alla legge, e risulti l’unico motivo per cui il testatore abbia disposto;
- l’indeterminazione del beneficiario, essendo nulla la singola disposizione testamentaria, da cui non sia possibile determinare il suo destinatario;
- l’attribuzione ad un terzo soggetto del potere di individuare l’erede o il legatario oppure la quota spettante ad essi, salvo che il designato, rispetti i criteri dettati dal testatore;
- la reciprocità, ossia, quando il testatore ha disposto nei confronti dell’erede o del legatario, esclusivamente a condizione di essere preferito da tali soggetti nella redazione dello loro testamento;
- l’incapacità funzionale del soggetto destinatario della disposizione testamentaria, in virtù dell’incompatibilità tra la funzione svolta verso il testatore e la tutela dei suoi interessi. Infatti, è nulla la disposizione testamentaria, redatta a favore:
1. del tutore o protutore del testatore, salvo che la funzione sia svolta dai parenti più prossimi;
2. del notaio, dei testimoni oppure degli interpreti, intervenuti nella redazione del testamento pubblico o consegna del testamento segreto;
3. di chi ha scritto il testamento segreto, qualora le disposizioni non sia approvate specificatamente dal testatore.
In merito alla nullità delle singole disposizioni testamentarie, il codice civile disciplina, la sanatoria, prescrivendo infatti, che qualora tali disposizioni pur se affette da vizi, siano state confermate oppure eseguite, successivamente alla morte del testatore, la nullità (qualunque sia la sua causa) non potrà essere eccepita in giudizio, dal soggetto che avendone conoscenza della nullità medesima, vi ha dato esecuzione o conferma.
2.3 L’annullabilità del testamento
Il testamento, infine può essere impugnato, quando presenta vizi che ledono i diritti riservati ad una delle parti.
È previsto, infatti, che il soggetto, che abbia interesse ad ottenere l’annullamento del testamento o di parte di esso, può agire in giudizio, al fine di ottenere la pronuncia d’inefficacia dell’atto (non rilevabile d’ufficio) entro il termine di prescrizione di 5 anni, decorrenti dalla data di esecuzione del testamento. Difatti, in presenza di vizi che rendono l’atto annullabile, questo continua a produrre regolarmente i propri effetti, fintanto che non sia pronunciata la sentenza di accoglimento dell’azione medesima.
Il testamento, è annullabile, su istanza della parte procedente, qualora, il testatore:
- non avesse al momento della redazione del testamento, la capacità d’agire;
- oppure abbia redatto le disposizioni testamentarie, in presenza di vizi del consenso, condizionanti la sua volontà di testare in un modo piuttosto che in un altro.
La prima ipotesi, ricorre quando il testatore, sia privo della capacità d’agire, ossia della capacità ad esercitare i diritti, riconosciuti dall’ordinamento.
L’incapacità del testatore, a disporre per testamento, può essere legale, laddove è previsto infatti, che la capacità d’agire, si ottiene al raggiungimento della maggiore età.
Pertanto, i soggetti minorenni, non possono disporre per testamento, pena in caso contrario, la possibilità di ottenerne l’annullamento da parte dell’autorità giudiziaria, poiché non ancora riconosciuta ad essi la capacità d’agire. Accanto all’incapacità legale, l'ordinamento prevede anche l’ipotesi dell’incapacità naturale, ossia dettata da una condizione fisica o psichica del soggetto, che li impedisce di esercitare normalmente i diritti ad esso riconosciuti. Si tratta del caso dell’interdetto per infermità di mente oppure di quei soggetti che pur se pienamente capaci d’agire, si provi essere stati in una situazione, anche temporanea d’incapacità d’intendere e volere, al momento della redazione del testamento.
L’annullamento del testamento oppure delle singole disposizioni testamentarie, può avvenire, anche nell’ipotesi in cui ricorrano vizi del consenso nella libera formazione della volontà del testatore, a disporre per testamento. I vizi del consenso, infatti, rappresentano circostanze ostative, che influenzano oppure alterano, la volontà del testatore, inducendolo ad agire in maniera differente dalle sue intenzioni.
L’annullamento, per vizi del consenso, è possibile entro cinque anni, dalla loro conoscenza, pena la prescrizione dell'azione, qualora si fornisca la prova:
- dell’errore, ossia di una falsa rappresentazione della realtà, che abbia distorto la volontà del testatore, attribuendo all’intero atto o parte di esso, un significato e valore diverso, da quello realmente sentito e voluto. L’annullamento, è possibile, anche quando l’errore si riferisca al motivo della disposizione, ossia quando la ragione per cui il testatore abbia redatto la disposizione, sia frutto di circostanze che abbiano influenzato la sua volontà;
- della violenza, ossia la costrizione ad agire in un determinato modo, esprimendo una volontà, diversa dalle proprie intenzioni, seguendo le indicazioni di terzi soggetti, a causa della minaccia di un male ingiusto e notevole, da questi approntato al testatore;
- del dolo, ossia i raggiri e artifici, posti in essere da terzi soggetti, per trarre in inganno il testatore, alterandone la volontà, affinché rediga il testamento nel loro interesse, fornendo la prova, che in mancanza del dolo, il testatore non avrebbe redatto il testamento oppure l’avrebbe fatto in modo diverso.
3. Il testamento: aspetti generali
Il testamento, è un atto con il quale un soggetto dispone del complesso dei propri beni e rapporti, per il momento successivo alla propria morte. Si tratta di un atto personalissimo, essendo vietato farsi rappresentare, che va redatto per iscritto secondo una delle forme previste dalla legge e revocabile in ogni momento. Generalmente, il testamento contiene disposizioni a carattere patrimoniale, relative all’attribuzione dei beni facenti capo al testatore. Ciò tuttavia, non esclude che il testatore possa includere nel testamento, disposizioni di carattere personale, come ad esempio il riconoscimento del figlio post mortem.
Il testatore, attraverso il testamento, può attribuire il proprio patrimonio sia a titolo di eredità e sia a titolo di legato. Tali disposizioni differiscono tra loro, dal momento che l’eredità è relativa ad una quota dell'intero patrimonio mentre il legato è riferito a determinati diritti reali o rapporti giuridici.
3.1 Le forme del testamento
Le forme tipiche di testamento disciplinate dal Codice Civile sono tre:
- il testamento olografo;
- il testamento pubblico;
- il testamento segreto.
Il testamento olografo, è il documento redatto di proprio pugno dal testatore, contenente l’indicazione della data di redazione ed in calce la sottoscrizione dell’atto da parte del testatore medesimo. Tali requisiti sono necessari ai fini della valida formazione del testamento. L’autografia, infatti persegue lo scopo di accertare l’autenticità del documento mentre la data consente di verificare se il testatore fosse o meno capace al momento della redazione dell’atto, infine la sottoscrizione individua esattamente il soggetto testatore.
La sottoscrizione, avviene generalmente con l’indicazione del nome e cognome, pur essendo valido l’utilizzo di altre forme da cui si ricavi con certezza l’identità del testatore.
Il testamento pubblico, è il documento redatto da un notaio alla presenza del testatore e di due testimoni (la legge richiede la presenza di quattro testimoni, ove il testatore non sappia leggere). In tal caso, il notaio dopo aver accertato l’identità del testatore, redige l’atto contenente le ultime volontà di quest’ultimo. Al termine, il notaio provvede a dare lettura di quanto indicato dal testatore, in sua presenza e dei testimoni intervenuti alla redazione dell’atto. Il documento, deve contenere l’indicazione del giorno e dell’ora della sottoscrizione, del luogo della redazione, ed infine sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai testimoni.
Qualora il testatore non possa sottoscrivere il documento, deve dichiararne il motivo, menzionato dal notaio nell’atto medesimo.
Il testamento segreto, è il documento redatto dal testatore stesso o da un terzo soggetto, consegnato in busta chiusa e sigillata al notaio, che provvede alla sua conservazione fino alla morte del disponente stesso. Il testamento segreto, deve essere sottoscritto dal testatore e può essere redatto anche con utilizzo di mezzi meccanici non essendo necessario il requisito dell’autografia.
Se il testatore non sa scrivere oppure per qualsiasi motivo non possa sottoscrivere il documento, deve darne notizia al il notaio che riceve il documento, che ne fa menzione nell’atto di ricevimento. Il soggetto che non sa o che non possa leggere, non può disporre attraverso il testamento segreto, dal momento che non ha la possibilità di verificare il contenuto dell’atto.
Al momento della consegna del testamento segreto, il notaio redige l’atto di ricevimento, indicando la consegna e le dichiarazioni del testatore e l’assistenza dei testimoni. Tale atto deve essere sottoscritto dal testatore, dal notaio e dai testimoni intervenuti.
3.2 La pubblicazione del testamento
Il testamento è un atto che produce effetti immediatamente, alla momento della morte del testatore Tuttavia, Il testamento olografo e quello segreto richiedono per la loro esecuzione, che siano pubblicati. È previsto che il soggetto che possegga un testamento olografo, è tenuto a presentarlo a un notaio appena abbia conoscenza della morte del testatore affinché possa essere pubblicato.
La pubblicazione, è effettuata dal notaio alla presenza di due testimoni, redigendo apposito verbale, sui cui annotare lo stato del testamento, il contenuto e la sua apertura ove presentato sigillato Il verbale, è poi sottoscritto sia dal notaio e sia dai testimoni e dal soggetto che ha presentato in testamento. Qualora il testamento olografo fosse stato depositato presso un notaio, quest’ultimo provvede alla sua pubblicazione. Allo stesso modo, il notaio deve provvedere nell’ipotesi di testamento segreto, conservato presso il suo studio, non appena abbia conoscenza della morte del testatore, redigendo il verbale di apertura. Il testamento pubblico è immediatamente eseguibile.
Esso, assieme ai verbali relativi al testamento olografo e segreto, vanno trasmessi alla cancelleria del tribunale ove si è aperta la successione. A ciò consegue, la comunicazione da parte del notaio, delle disposizioni testamentarie agli eredi e legatari del testatore defunto.
4. Testamenti speciali
Il codice civile prevede forme speciali di testamento, a cui il testatore può ricorrere qualora si trovi in circostanze o situazioni che impediscono l’uso delle forme ordinarie.
Si tratta del testamento redatto:
- per malattie contagiose, calamità o infortuni;
- a bordo di navi o aeromobili;
- dai militari impegnati in missioni di guerra o comunque fuori dal territorio del stato a cui appartengono.
La prima fattispecie, è disciplinata dall’articolo 609 del codice civile, secondo cui ove il testatore, si trovi in un luogo contagioso oppure a causa di una calamità o infortunio non possa ricorrere alle forme ordinarie, può disporre per testamento validamente, purché sia ricevuto, alla presenza di due testimoni che abbiano almeno 16 anni:
- da un notaio o Giudice di Pace del luogo;
- o dal sindaco oppure da un ministro di culto.
In tal caso, il soggetto che riceve le disposizioni testamentarie, provvede a metterle per iscritto, sottoscrivendo al termine il documento assieme al testatore e ai testimoni. Il testamento, conserva la propria efficacia, per un massimo di tre mesi, decorrenti dalla cessazione della circostanza che ha impedito il ricorso alle forme ordinarie.
Se entro tale termine, sopraggiunge la morte del testatore, il testamento deve essere depositato nell’archivio notarile, per la sua esecuzione.
La seconda forma di testamento speciale, è quello ricevuto a bordo di navi o aerei.
In tal caso, il testamento è ricevuto a bordo della nave o dell’aereo dal comandante, alla presenza di due testimoni.
Occorre, redigere due copie originali dell’atto, sottoscritto successivamente dal testatore, dal comandante e dai due testimoni intervenuti. Esso va conservato nel giornale di bordo della nave o nel giornale di rotta dell’aeromobile. Qualora la nave o l’aereo, giungano in uno Stato estero ove presente l’autorità consolare, una copia originale del testamento e della menzione sul giornale di bordo, va rilasciata all’autorità medesima. Al rientro nello Stato, l’originale deve essere consegnato all’autorità marittima o aeronautica.
L’autorità ricevente il testamento, è tenuta a sua volta a trasmetterlo al Ministero che ha competenza sul mezzo di trasporto, affinché si possa procedere al deposito dell’atto nell’archivio notarile, ove il testatore dimori o abbia la residenza. Anche in tal caso, il testamento conserva la propria efficacia per un massimo di tre mesi, decorrenti dallo sbarco del testatore, in un luogo ove è possibile ricorrere alle forme ordinarie di testamento.
L’ultima forma di testamento speciale, riguarda i militari ed il personale assegnato alle forze armate, i quali possono disporre per testamento, qualora siano mobilitati o impiegati in missioni di guerra, e a tal fine si trovino:
- coinvolti in operazioni belliche;
- prigionieri presso il nemico;
- a presidio dello stato, al di fuori dei suoi confini;
- in territori, ove siano interrotte le comunicazioni.
Tale forma di testamento, può essere ricevuto da un ufficiale o cappellano militare oppure da un ufficiale appartenente alla croce rossa, in presenza di due testimoni, i quali al termine sono tenuti a sottoscrivere il documento assieme al testatore medesimo.
L’atto deve essere trasmesso al Ministero competente, affinché possa essere depositato presso l’archivio notarile del luogo, ove il testatore dimori o abbia la residenza. Il testamento è efficace per un massimo di tre mesi decorrenti dal ritorno del testatore in una località, ove è possibile ricorrere alle forme ordinarie di testamento.
Il codice civile, prevede anche per i testamenti speciali, la possibilità di impugnare l’atto, attraverso l’azione di nullità, qualora la dichiarazione del testatore di disposizione del proprio patrimonio non sia stata redatta per iscritto oppure qualora il testamento non sia stato sottoscritto dal testatore o dalla persona autorizzata, a seconda del tipo di testamento, a riceverlo.
L’azione di annullamento, invece è possibile analogamente alle forme ordinarie di testamento, qualora il testatore fosse al momento della redazione dell’atto privo della capacità d’agire oppure si accerti la presenza dei vizi del consenso, alteranti la sua volontà di disporre per testamento.
Fonti normative
Codice civile: Libro II delle Successioni, Titolo III, Delle successioni testamentarie; Titolo I, Disposizioni generali sulle successioni.
Codice civile, articoli 536 – 540, 553 – 564, 587 – 632.
Sentenze: Cassazione Civile, Sezione Unite, 15 Giugno 2015, n. 12307;
Tribunale Torino, Sentenza del 4 Novembre 2005.
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Roberto Ruocco
Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...