Calcolo assegno mantenimento figli 2025: Guida aggiornata

Scopri come calcolare l’assegno di mantenimento figli 2025 con le nuove tabelle e strumenti online. Guida pratica e normativa aggiornata.

La fine di un rapporto affettivo, sia esso culminato nella celebrazione di un matrimonio valido ai fini legali ovvero sia esso sfociato in una relazione di fatto, dal quale siano nati dei figli comporta una serie di conseguenze.

Tra esse la scelta del genitore collocatario e la determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli posto a carico del genitore che non risulta essere affidatario. Pur non convivendo più con i figli non cessa, infatti, per il genitore l’obbligo di provvedere al pagamento del necessario per soddisfare le esigenze della prole.

L’assegno di mantenimento si configura, quindi, come una misura contributiva di carattere patrimoniale posta a carico del genitore non collocatario e che deve essere corrisposto in favore dei figli economicamente non autosufficienti e versato:

  • all’altro genitore, in caso di figli minorenni;
  • al figlio maggiorenne per coprire le sue esigenze di vita in misura in qualche modo proporzionale.

Cos'è l'assegno di mantenimento per i figli

L’addentellato normativo di riferimento in tema di assegno di mantenimento per i figli deve essere individuato nell’articolo 315bis del codice civile, il quale al primo comma dispone che “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.”

L’obbligo posto sorge in conseguenza del solo fatto di aver messo al mondo uno o più figli, si protrae nel tempo sino a che la prole non abbia raggiunto la propria indipendenza economica e comporta l’obbligo di corrispondere un importo tale da consentire di soddisfare le esigenze dei figli, parametrandolo in base ad alcuni fattori, tra i quali si rammentano esigenze abitative, di tipo scolastico, sanitario, sociale e in considerazione dell’età e del tenore di vita.

A tale disposizione si affianca il dettato dell’art. 337septies del codice civile, che prevede che il Giudice che si occupa del caso, valutate le circostanze concrete, possa disporre anche nei confronti dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età e che ciononostante non siano economicamente indipendenti il pagamento di un assegno periodico, che in tal caso vengono versati direttamente al figlio (se capace di agire), che ne ha diritto.

Come si calcola l’assegno di mantenimento figli

Tabelle di riferimento per il calcolo

In realtà, per il periodo corrente (anni 2024 e 2025) non esistono delle tabelle ufficiali da poter considerare standard.

Ciò non significa che non vi siano indicazioni da seguire per la determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento.

Innanzitutto, è comunemente previsto un importo minimo che deve essere necessariamente corrisposto e che, secondo gli standard attuali, ammonta a non meno di 200,00-250,00 euro al mese. Tenuto a corrispondere l’importo minimo come determinato dal Giudice è anche il genitore non affidatario che per circostanze contingenti sia disoccupato o non percepisca reddito.

Ulteriore criterio comunemente seguito è quello di parametrare l’assegno di mantenimento al reddito percepito, che in caso di reddito medio ammontante a circa 1.500,00 corrisponde indicativamente a un minimo di 375,00 e un massimo di 450,00 euro in caso vi sia un solo figlio destinatario dell’assegno.

Ulteriore elemento da considerazione è il numero di figli per i quali occorre corrispondere l’assegno di mantenimento, valendo il principio secondo il quale in presenza di più figli l’importo riconosciuto a titolo di assegno di mantenimento aumenta in maniera meno che proporzionale. Pertanto, riprendendo l’esempio appena fatto e ipotizzando un reddito medio netto pari a 1.500,00, l’ammontare dell’assegno di mantenimento raggiunge un minimo di 600 fino a un massimo di 700 euro.

Tutto quanto sopra premesso, si aggiunga, tuttavia, che, pur tenendo in considerazione i criteri indicativi appena descritti e rammentati, gli importi come sopra quantificati non possano che essere considerati indicativi, non potendosi prescindere dalle circostanze del caso concreto e relative al relativo contesto familiare.

Fattori che influenzano il calcolo

In sede di determinazione dell’assegno di mantenimento il Giudice deve aver riguardo ad una serie di elementi di valutazione, tra i quali deve essere contemplato, innanzitutto, il reddito netto del genitore non affidatario.

Esso corrisponde alla quantità di denaro che residua, sottratte dal reddito totale le spese necessarie (tasse, contributi e tutte le ulteriori spese deducibili). L’ammontare delle tasse dipende, peraltro, dal regime fiscale di appartenenza, mentre i contributi sono i soldi che si versano alla propria cassa previdenziale e volti ad ottenere le prestazioni previdenziali.

Ulteriori elementi da considerare attengono alle esigenze e necessità dei figli, da valutarsi in correlazione all’età, alle esigenze scolastiche e alla tutela della salute.

Per un bambino infante le spese necessarie per il mantenimento sono di un certo tipo e crescendo il figlio devono sommarsi quelle da affrontare per l’iscrizione scolastica, i testi scolastici ed eventuali trasferte per raggiungere la scuola, fargli frequentare corsi sportivi e altre attività extradidattiche.

Quale che sia l’età debbono aggiungersi le spese sanitarie da sostenere per tutelare la salute del figlio, da parametrarsi anche in considerazione dello stato di salute dello stesso. Si pensi alle ipotesi in cui, magari, il figlio sia affetto da patologie, che richiedono cure particolari.

Spese ordinarie e straordinarie: cosa sapere

Ulteriore profilo da tenere in considerazione attiene alla circostanza che l’assegno di mantenimento di norma è valutato e quantificato avendo riguardo alle spese ordinarie (ossia le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie che sono ricomprese nell'assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario – cfr. in tal senso sentenza C. Cass. n. 925/05).

Al contrario, non sono ricomprese nel calcolo dell’assegno di mantenimento le spese definite straordinarie, ossia le spese ulteriori rispetto a quelle strettamente correlate al mantenimento quotidiano e attinenti ad aspetti peculiari e variegati attinenti alla vita scolastica, sportiva, ricreativa e sanitaria escluse dalle esigenze ordinarie. Le spese straordinarie dovranno, quindi, essere valutate e corrisposte dal genitore non affidatario in aggiunta a quanto versato tramite l’assegno di mantenimento.

Esempi classici delle spese del primo tipo sono quelle aventi ad oggetto il sostentamento e le cure ordinarie, quali quelle per l’acquisto di cibo o di vestiario, per iscrizione e testi scolastici, trasporti e prodotti di igiene personale. Nella seconda categoria richiamata si riconducono, invece, rientrano, a titolo esemplificativo, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese odontoiatriche, attività sportive, ossia spese correlate ad eventi eccezionali (i.e. non comuni) della vita del figlio.

Novità normative per il 2025

Una delle principali novità in materia legislativa recentemente intervenute in materia di assegno di mantenimento è costituita dalla possibilità, a fronte dell’inadempimento da parte del soggetto obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento protratto per almeno trenta giorni di procedere avanzando la richiesta al datore di lavoro di questi.

La procedura, regolamentata dall’articolo 473bis n. 37 c.p.c., consente di chiedere il pagamento del dovuto attingendo alle fonti di reddito del soggetto moroso senza dover intraprendere l’iter della procedura esecutiva presso terzi.

L’iter procedimentale prende le mosse dall’invio di una lettera di messa in mora formale a mezzo raccomandata a/r con la quale si chieda al genitore tenuto al pagamento di provvedere entro un certo lasso di tempo.

Se non provvede, trascorsi 30 giorni, si potrà notificare sia al debitore sia al terzo datore di lavoro il provvedimento con il quale il Giudice ha disposto l’assegno di mantenimento, contestualmente chiedendo al datore di lavoro il pagamento diretto di quanto dovuto.

La procedura è azionabile a seguito dell’omesso pagamento di anche solo una mensilità dell’assegno di mantenimento.

A seguito della perfezionata notifica il datore di lavoro è obbligato al pagamento a decorrere dal mese successivo, potendo il genitore o il figlio in favore del quale l’assegno deve essere corrisposto agire in via esecutiva direttamente nei confronti del datore di lavoro qualora non provveda.

Inoltre, si evidenzia che la norma non pone limiti proporzionali rispetto allo stipendio, potendo il genitore/figlio assegnatario chiedere il pagamento integrale della somma, anche se eccede il quinto dello stipendio.

Strumenti utili per calcolare l’assegno

Simulatore online

Esistono degli strumenti on-line che consentono di elaborare una simulazione del calcolo dell’importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento.

Si riportano a seguire i link ad alcuni di essi:

Tali strumenti si basano sulla valutazione di alcuni dati, tra cui il tipo di pratica (separazione o divorzio), la regione di residenza, l’ammontare del reddito e degli oneri fiscali del marito, l’ammontare del reddito e degli oneri fiscali della moglie, l’indicazione del numero di figli conviventi con prevalenza con l’ex moglie e di quelli conviventi con prevalenza con l’ex marito, il soggetto al quale è assegnata la casa coniugale e le percentuali di proprietà oltre al valore di mercato.

I primi due sembrano essere di più agevole utilizzo, potendo l’utente limitarsi ad inserire i dati richiesti e avviare l’elaborazione per ottenere i dati. L’ultimo, invece, richiede di scaricare un file excel da implementare al fine di ottenere i risultati che interessano.

Consulenza legale

Per ottenere chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle tematiche relative all’assegno di mantenimento è opportuno rivolgersi ad un avvocato esperto in materia di diritto di famiglia.

Una consulenza legale è tanto più opportuna qualora le delucidazioni necessarie riguardino l’ammontare dell’assegno di mantenimento ed è sul punto addirittura necessaria qualora si debba procedere a richiedere, presentandone istanza ad hoc presso il Tribunale competente, una revisione dell’assegno in seguito alle mutate condizioni economiche di riferimento del genitore tenuto al pagamento.

Ciò di norma si rende necessario qualora le capacità economiche del soggetto tenuto al pagamento siano diminuite per cause da lui non volute (es. sopravvenuto stato di disoccupazione o aumento delle spese).

L’assistenza legale al fine del deposito dell’istanza di revisione dell’assegno di mantenimento è, infatti, obbligatoria, non potendo il genitore tenuto al pagamento procedere in proprio. Occorrerà, in proposito, che sia il legale, provvisto di procura debitamente conferitagli, a provvedere.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Come funziona il calcolo dell’assegno di mantenimento figli?
    L’assegno di mantenimento per i figli viene calcolato avendo riguardo ad alcuni dati quali l’ammontare del reddito netto del genitore non affidatario, ottenuto deducendo dal reddito lordo le spese necessarie, le esigenze di vita minime del figlio in considerazione dell’età, del grado di scolarizzazione ottenuto nonché dello stato di salute del figlio e delle cure di cui eventualmente egli necessiti.
  2. Quali sono le spese ordinarie per i figli?
    Le spese ordinarie sono quelle che hanno ad oggetto il sostentamento e le cure ordinarie, ricomprese nell’assegno corrisposto a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario.
    Tra esse sono ricomprese quelle per l’acquisto di cibo o di vestiario, per l’iscrizione a scuola, per l’acquisto di testi scolastici, per i trasporti scolastici e per l’acquisto di prodotti di igiene personale.
  3. Si può modificare l’assegno di mantenimento?
    Sì, in considerazione delle modifiche delle condizioni economiche del genitore tenuto a corrisponderlo ovvero di una rivalutazione Istat o per sopravvenienza di circostanze che coinvolgono la situazione patrimoniale dei coniugi.
    Il caso è quello in cui le capacità economiche del genitore tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento siano scemate e tali da non consentirgli di ottemperare agli obblighi originariamente assunti.
  4. Quali strumenti online posso usare per il calcolo?
    https://www.remidafamiglia.com/calcolo-assegno-mantenimento?thankyou
    https://www.studiocataldi.it/calcolo-assegno-mantenimento/#google_vignette
    https://www.assegnodimantenimento.net/calcolatore-assegno-mantenimento
    Sono riportati sopra i link ad alcuni strumenti di calcolo basati sulla valutazione di dati, tra cui tipo di pratica, regione di residenza, ammontare del reddito e degli oneri fiscali di ciascuno dei genitori, indicazione del numero di figli conviventi con prevalenza con l’uno o l’altro, soggetto al quale è assegnata la casa coniugale, percentuali di proprietà, valore di mercato.
  5. Cosa succede se l'assegno non viene pagato?
    Se il genitore onerato non paga l’assegno di mantenimento può vedersi contestare il reato previsto e punito dall’articolo 570 del codice penale di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
    Il rischio è per lui quello di vedersi applicare la sanzione della reclusione fino ad un anno o della multa in misura compresa tra gli euro centotre e gli euro milletrentadue.
Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...