L’affidamento del figlio minore
La disciplina inerente l’affido dei figli minori in caso di separazione è oggi contenuta nel D.lgs. del 28 dicembre 2013, n.154. Il decreto legislativo in questione ha introdotto all’interno del nostro Codice di rito gli artt.337-bis e seguenti.
- L’affidamento condiviso la nuova normativa (D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154)
- L’Assegno di mantenimento
- Collocamento del figlio e assegnazione casa familiare
- Fonti normative
1. L’affidamento condiviso la nuova normativa (D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154).
La disciplina inerente l’affido dei figli minori in caso di separazione è oggi contenuta nel D.lgs. del 28 dicembre 2013, n.154. Il decreto legislativo in questione ha introdotto all’interno del nostro Codice di rito gli artt.337-bis e seguenti.
La nuova normativa regola e specifica i criteri ai quali l’organo giudicante è tenuto ad uniformarsi non solo in caso di separazione giudiziale o divorzio giudiziale ma anche nel caso di figli nati fuori dal matrimonio.L’art.337-bis Cod. civ. stabilisce, infatti, espressamente che le disposizioni si applicano in caso di << separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ad i figli nati fuori dal matrimonio>>.
Il decreto legislativo, invertendo la rotta rispetto al passato, attribuisce prevalenza all’affido condiviso in luogo di quello esclusivo che nel sistema precedente rappresentava la regola.
In caso di affido condiviso entrambi i genitori mantengono la potestà sui figli ma il giudice può deliberare che la prole stabilisca il proprio domicilio presso uno soltanto dei genitori al quale in genere viene anche attribuito il diritto di abitare la casa familiare, ciò sempre al fine di tutelare gli interessi primari del minore.
È il giudice di merito a stabilire le regole ed i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, fissando altresì le modalità in cui ciascuno di essi è tenuto a contribuire al mantenimento, alle cure ed alla istruzione ed educazione dei figli.
2. L’Assegno di mantenimento.
Al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge il giudice adito può stabilire una cifra che il genitore non collocatario è tenuto a versare a carico del genitore collocatario.
Anche nel caso di affido condiviso, laddove si renda necessario uniformare la capacità di mantenimento dei genitori, il giudice può stabilire il versamento dell’assegno di mantenimento. Si tratta di un contributo perequativo a carico di uno dei due genitori in favore dell’altro qualora ad esempio vi sia una sensibile sproporzione tra i redditi dei due genitori.
L’assegno deve essere versato mensilmente assieme alle somme relative alle spese straordinarie, quali ad esempio quelle scolastiche, ricreative o sportive. La cifra stabilita dal Giudice deve essere rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT.
L’assegno di mantenimento può essere stabilito anche in favore di figlio maggiorenne che non percepisca un reddito proprio. In tal caso l’assegno può essere direttamente versato in suo favore.
I criteri ai quali il giudice deve attenersi al fine della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento sono i seguenti:
- Le esigenze del figlio;
- Il tenore di vita di cui la prole ha goduto prima della separazione;
- Il tempo di permanenza del figlio con ciascun genitore;
- Le risorse economiche di ciascun genitore;
- Il valore economico del tempo impiegato dal genitore per accudire il figlio e per le faccende domestiche.
3. Collocamento del figlio e assegnazione casa familiare.
L’affido condiviso non implica necessariamente anche il collocamento del minore presso entrambi i genitori. Anzi al fine di tutelare l’interesse del minore a godere di una stabilità dell’habitat domestico e cioè di avere un proprio principale punto di riferimento abitativo ove stabilire il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della vita di relazione, sono in crescita i casi in cui i giudici propendono per il collocamento esclusivo del figlio presso uno soltanto dei genitori anche in caso di affido condiviso.
Al fine di evitare al minore di addizionare al trauma subito per la separazione dei genitori il trauma per il cambiamento delle proprie abitudini di vita spesso al medesimo genitore collocatario viene altresì attribuito il diritto di abitare la casa familiare. A propendere per tale assegnazione sono anche i giudici della Corte Costituzionale che hanno interpretato la norma codicistica relativa all’assegnazione della casa familiare con gli arredi in essa esistenti alla luce di quegli interessi dei figli elevato a parametro fondamentale e prioritario di riferimento. Sono i figli, difatti, affermano i giudici della consulta, a godere della possibilità di continuare a vivere nell’abitazione presso la quale hanno trascorso i primi anni della loro vita, con gli arredi ivi esistenti e con ogni accessorio, pertinenza e con tutto ciò che è funzionale alla famiglia: tale scelta mira ad evitare nei loro riguardi, oltre al disagio della separazione dei genitori, l’ulteriore trauma di un forzoso allontamento da quello che, fino a qualche giorno prima, rappresentava il loro ambiente familiare.
Sebbene gli indici Istat oggi dimostrano la disapplicazione della norma sulla bigenitorialità da parte dei giudici italiani sono in crescita i tribunali che cercano di applicare l’affido condiviso a tutti gli effetti.
Gli effetti positivi sull’equilibrio psico-fisico del minore da questa forma di affido sono infatti notevoli. Studi internazionali dimostrano che se la prole svolge in maniera paritetica il suo tempo con entrambi i genitori i risultati scolastici migliorano ed inferiore è il rischio di depressione.
Si auspica, pertanto, nell’ottica della tutela dei figli minori di genitori separati e dei figli nati fuori dal matrimonio la costante e crescente applicazione della regola dell’affido condiviso.
Fatima Santina Kochtab
Fonti normative
D.lgs. del 28 dicembre 2013, n.154
Art.337-bis ss. Cod. civ.
Cass. 10 febbraio 2017, n.3555
Corte Costituzionale Sentenza n.308 del 2008
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ad i figli nati fuori dal matrimonio, i figli a chi vengono affidati? L’affido condiviso implica anche la coabitazione con entrambi i coniugi? La casa familiare a chi viene attribuita in caso di affidamento condiviso? Il genitore non collocatario è tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.