Affidamento dei figli: con quali criteri decide il giudice
Tutelare il figlio dalla separazione è l’interesse principale, infatti il giudice determinando l’affidamento condiviso o meno garantisce al figlio un percorso di crescita equilibrato.
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La separazione e il divorzio rappresentano un momento traumatico per i figli, i genitori non vivendo più sotto lo stesso tetto si sentono divisi e contesi da entrambi, per questa ragione il legislatore ha posto delle forme di tutela per i minori coinvolti.
Infatti i figli che siano nati da un matrimonio o da una relazione hanno sempre diritto sia ad avere una corretta crescita che un’educazione da entrambi i genitori.
La figura del genitore dev’essere costante e presente, tuttavia a seguito di una separazione si pone il classico dilemma a chi spetta l’affidamento del figlio e la determinazione di un assegno di mantenimento volto a sostenerlo durante il percorso di crescita fino a quando questo non raggiungerà l’indipendenza economica oltre agli altri obblighi che sono previsti dal legislatore quali l’educazione, l’istruzione rispettando ovviamente le inclinazioni naturali del figlio (art. 147 c.c.).
1. L’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è un assegno periodico che viene stabilito o di comune accordo tra i genitori da versare per il figlio o determinato dal giudice in base a un’attenta analisi delle sostanze sia in possesso che quelle lavorative del genitore (art. 148 c.c.).
Nell’eventualità che sia il giudice a determinare l’assegno stabilirà la periodicità dell’accredito.
L’obbligo di assistenza al mantenimento è inviolabile, pertanto il legislatore ha previsto ai sensi dell’art. 570 c.p. o la reclusione fino a un anno o la sanzione fino a €. 1.032,00.
Il giudice per stabilire l’assegno di mantenimento terrà da conto due variabili, sia del tenore di vita tenuto prima dello scioglimento della coppia che il tempo di permanenza presso l’abitazione del genitore, ovviamente non si è esonerati dal mantenimento nel caso in cui il figlio viva sotto lo stesso tetto.
Inoltre l’assegno di mantenimento è soggetto agli indici ISTAT e quindi sarà onere del genitore provvedere al ricalcolo della somma da versare al figlio (art. 155 bis), la rivalutazione è un servizio gratuito che viene offerto sul sito dell’ISTAT.
Ai fini del calcolo il giudice potrà richiedere un’indagine approfondita nel caso in cui i documenti forniti dai genitori non siano sufficienti per prendere una decisione adeguata, questa indagine sarà seguita dalla polizia tributaria (art. 155 bis).
2. l’affidamento esclusivo del figlio come criterio residuale
I figli da parte loro hanno sempre il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori di ricevere da ciascuno di loro attenzione educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ogni ramo genitoriale (art. 155 c.c.).
Infatti il giudice provvederà con la separazione dei coniugi a valutare in via prioritaria la possibilità dell’affidamento condiviso, questo perché così il minore riuscirà a crescere in un ambiente sereno con entrambe le figure genitoriali, oppure quando ciò non sia possibile per vari motivi quali ad esempio l’impossibilità di un genitore che viva lontano, stabilirà i tempi e modi delle visite o nel caso in cui sia contrario all’interesse del minore determinerà l’affidamento esclusivo (art. 155 bis c.c.).
Gli stessi genitori potranno decidere diverse modalità di affidamento e però il giudice provvederà esclusivamente nell’interesse morale e materiale del figlio.
Tuttavia la legge sanziona il genitore che chiede l’affidamento esclusivo dei figli senza addurre ragioni fondate e punisce chi frappone ostacoli al concreto diritto di visita dell’altro genitore o peggio ponga in essere atteggiamenti svalutativi e denigratori al cospetto dei figli in danno dell’immagine dell’altro genitore.
Angelica Sonia Cosi
Fonti
art. 147 c.c.
art. 148 c.c.
art. 570 c.c.
art. 155 bis c.c.
art. 155 quinques c.c.
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