Affidamento di un minore

Ad oggi, purtroppo, sono molti i minori che vivono in situazioni familiari a dir poco sconcertanti. Pensiamo, ad esempio, a chi si trova in condizioni di indigenza estrema oppure a chi sia spettatore inerme di maltrattamenti in famiglia. Ed è proprio in queste situazioni che interviene la legge, predisponendo l’istituto dell’affidamento familiare.

L’affidamento familiare consiste nell’affido, ad una famiglia affidataria, di un minorenne la cui famiglia d’origine si trovi in incapacità o impossibilità di prendersi cura dello stesso. In base ai bisogni del minore ed alla condizione familiare, l’affido può assumere diverse forme: l’affido temporaneo, a tempo parziale o a tempo pieno.

1. Cosa si intende per affido?

L’affido ha il fine di assicurare al minore le attenzioni e gli affetti di cui ha bisogno e che non può temporaneamente ricevere dalla famiglia di nascita. In seguito, il minore potrà essere reintegrato nella famiglia d’origine nel momento in cui la stessa abbia risolto le problematiche che ne hanno causato l’allontanamento.

L’affidamento viene definito sia come strumento di “riparazione” che come strumento di “prevenzione”.
Con l’affidamento familiare il minore viene dato in cura alla figura chiamata legalmente “affidatario” che può essere una famiglia, una singola persona oppure un ambiente comunitario. Per un periodo di tempo determinato, l’affidatario gli garantirà le condizioni per crescere in un ambiente sano con le cure di cui ha bisogno.

L’affidamento familiare, infatti, vuole assicurare al minore il bisogno essenziale di vivere e crescere, nonché di essere educato, in una famiglia.

Esistono due tipi di affidi familiari:

- A tempo pieno, ossia quando il bambino è accolto stabilmente dalla famiglia affidataria e ha rapporti con la sua famiglia di origine nei momenti prestabiliti;

- A tempo parziale, ossia quando il bambino è accolto dalla famiglia affidataria solo per alcuni momenti nell’arco della giornata (anche detto affido diurno, perché il bambino trascorre alcune ore del giorno con la famiglia affidataria) o per periodi limitati (quali potrebbero essere il weekend o le vacanze).

1.1 Come prendere in affido un bambino

La famiglia che decide di prendere in affido un bambino deve tener conto delle diverse modalità di affido precedentemente illustrate (tempo pieno e parziale), ma più nel particolare deve individuare quale modalità più si addice alla stessa, tenendo sempre a mente il benessere e l’interesse del bambino che verrà dato loro in affido. In sostanza la famiglia potrà scegliere tra:

- Un affido residenziale, grazie a cui il bambino potrà convivere con la famiglia in modo stabile (pernottando nell’abitazione della stessa);

- Un affido part-time in cui la famiglia affidataria è un appoggio al bambino e alla sua famiglia d’origine (dalla quale il bambino pernotterà).

In ogni caso, saranno degli psicologi che si occuperanno della valutazione di ciò che viene richiesto per il bambino e ciò che viene offerto dalla famiglia affidataria.

Abbiamo diverse opzioni:

- Se il vostro scopo è prendere in affido un bambino dovrete cominciare con il contattare un centro affidi tenendo però a mente che esistono diversi centri affidi non collegati tra loro cui poter fare richiesta. Quindi, potrebbe essere un bene contattare quanti più centri possibile.

- Un'altra opzione da poter affiancare alla prima sarebbe quella di segnalare per iscritto la propria disponibilità, in modo molto dettagliato, al Presidente del Tribunale Minorile della propria regione e/o anche di altre (ci sono alcuni casi di minori che devono essere necessariamente allontanati dalla famiglia d’origine e potrebbero necessitare di un cambio di Regione). In questo ultimo caso, si potrebbe essere messi in contatto con un centro affidi che possa valutare la vostra disponibilità e affidabilità.

L’ente cardine cui comunicare la vostra disponibilità sono i Servizi Sociali del vostro Comune di residenza. I servizi sociali valuteranno e conosceranno in questo modo la vostra realtà familiare, di coppia o di singolo tramite:

- Incontri da 3 a 6 in un determinato lasso temporale;

- Visita domiciliare;

- Nel caso la coppia abbia figli, questi dovranno essere coinvolti nella valutazione (compatibilmente con la loro età e in accordo con i genitori);

- Nel caso sia solo una la persona affidataria, verranno sottoposti a valutazione tutti coloro convivano o frequentino abitualmente l’affidatario.

Vogliamo ricordare che, qualora siate compatibili come famiglia affidataria, questa è comunque una realtà mutabile con il passare del tempo: se siete compatibili, questo semplicemente vorrà dire che avete, al momento, delle caratteristiche adeguate per accogliere un minore la cui famiglia si trovi in difficoltà.

Gli affidatari potrebbero aspettare un tempo spesso non qualificabile per ricevere in affido un bambino; in questo frangente verranno inseriti in un percorso di formazione (anche se ricordiamo che questa può essere fatta anche prima e durante la fase di conoscenza degli affidatari) tenuto da assistenti sociali, psicologi ed educatori. Il primo compito di questi ultimi è quello di fare comprendere alla famiglia affidataria l’importanza del proprio ruolo e preparare gli affidatari al cambiamento da affrontare di lì a breve.
La formazione avviene attraverso diversi incontri a distanza di tempo ravvicinata e si svolge in gruppo per sollecitare ognuno a condividere i propri punti di vista.
In alcuni casi, vengono usati anche degli strumenti aggiuntivi come: gli incontri con altre famiglie affidatarie, la condivisione di materiali inerenti all’affidamento (come filmati o letture di progetti d’affido).

Al termine di questo processo, la famiglia sarà finalmente pronta per l’affidamento.

1.2 Dopo l’affido il bambino può essere adottato dalla famiglia affidataria?

Nel caso in cui l’autorità che ha disposto l’affido ritenga necessaria l’adozione del minore, in quanto non ci sono le condizioni affinché il bambino ritorni nel nucleo famigliare originario, è prevista una corsia preferenziale a favore di chi ha il bambino in affido, ma ciò accade solo in casi particolarissimi.

Il tribunale dei minori è tenuto a tener conto dei “legami affettivi” e del rapporto consolidatosi tra il bambino e la famiglia affidataria. Tuttavia, viene data preferenza alla famiglia affidataria se risponde ai requisiti per l'adozione (rapporto di coppia stabile e differenza di età con il minore).

1.3 I diritti del bambino in affido, della famiglia di origine e della famiglia affidataria

Nell’affidamento familiare, i diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria sono regolati dalla legge.

Il bambino ha i seguenti diritti:

- Essere informato riguardo alle motivazioni ed alle modalità di realizzazione dell’affido;

- Qualora non sia contrario alla sua volontà, a conservare la relazione con la sua famiglia di origine

- Qualora non sia contrario alla sua volontà, a conservare i rapporti con la famiglia affidataria al termine dell’affidamento.

La famiglia di origine si avvale dei seguenti diritti:

- Essere informata sulle modalità e tempistiche del progetto di affido, nonché sull’istituto dell’affido;

- Ad avere la possibilità di accedere ad un progetto di aiuto per affrontare e superare i problemi che hanno determinato l’affido del minore;

- A mantenere le relazioni con il proprio figlio secondo i tempi e modalità definiti nel progetto di affido con il Servizio Sociale.

La famiglia affidataria ha diritto:

- A seguire un percorso formativo sugli obiettivi dell’affido ed essere al corrente di tutti gli aspetti del progetto, nonché ad essere coinvolta in tutte le fasi

- Ad avere un’assicurazione e le facilitazioni previste per legge (assegni famigliari, detrazione d’imposta, tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari);

- A percepire un contributo, svincolato dal reddito, e un rimborso per le spese straordinarie anticipatamente concordate con il servizio sociale.

1.4 Come si conclude l’affidamento?

L’affidamento familiare si conclude attraverso un provvedimento della stessa autorità che lo aveva disposto in tre casi:

- la famiglia di nascita del minore ha affrontato e superato i problemi che avevano determinato l’affido;

- il minore affidato ha raggiunto la maggiore età;

- la sua continuazione non è più nell’interesse del bambino.

I mediatori del servizio sociale, che hanno accompagnato il minore durante tutto il progetto di affido, dopo essersi confrontati con le parti coinvolte (minore, famiglia di origine, famiglia affidataria), li informano delle valutazioni che hanno portato alla conclusione del progetto.

Con lo scopo di reintegrare il minore nella famiglia di origine, il servizio sociale collabora con entrambe le famiglie affinché il rientro del minore avvenga positivamente.

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