Che cos’è la Valutazione di impatto ambientale (VIA)?

Breve guida sulla Valutazione di impatto ambientale, su quale sia il suo scopo, la normativa vigente e le fasi del procedimento.

valutazione impatto ambientale

1. La nozione

La VIA è un procedimento che deve individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente e sulla salute di progetti, siano essi pubblici o privati, in via del tutto preventiva al fine di prevenire, eliminare o minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente.

2. Gli scopi e la normativa di riferimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, possiamo affermare che la vocazione principale di questo istituto è prevenire gli impatti derivanti dalla realizzazione dell’opera in ottica non solo di salvaguardia ma di miglioramento delle qualità stesse dell’ambiente, rendendosi necessaria quindi un’analisi integrata di tutte le componenti e delle relative iterazioni tra di loro. 

Per arrivare a ciò è indubbio sia necessario un confronto tra i progettisti dell’opera e coloro che autorizzano nella fase ricognitiva delle evidenze scientifico-tecniche. Come statuito all’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 152/2006, le analisi della VIA devono essere attuate al fine di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con uno sviluppo sostenibile una volta stimati gli impatti su fattori naturali:

  • uomo, flora fauna;
  • suolo, acqua, aria, clima;
  • patrimonio culturale.

3. L’oggetto della valutazione di impatto ambientale.

L’art. 5 del D.lgs 152/2006 pone come oggetto della VIA i “lavori di costruzione o di altri impianti od opere o di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”, con la sola esclusione dei progetti destinati alla difesa nazionale, qualora le norme del Decreto possano divenire ostacolo alla realizzazione di un’opera in tal senso, e per gli interventi disposti in via d’urgenza come da art. 5 della legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione civile, la n. 225/1992

La legge stabilisce che, affinché vi sia esclusione, l’autorità competente deve esaminare se è possibile una forma valutativa alternativa alla VIA e motivare,
eventualmente, l’esclusione.

4. Le fasi del procedimento: uno sguardo d’insieme.

La fase preliminare e propedeutica al resto dello svolgimento del procedimento è la verifica di assoggettabilità del progetto nei campi di cui all’art. 20 del D.lgs 152/2006, ossia la procedura utile a determinare se vi sono ripercussioni sull’ambiente tali da attivare la procedura di VIA vera e propria. 

A questa fase di screening segue una fase di delimitazione dei fattori impattanti, sostanziati in uno studio di impatto ambientale che rappresenta una sorta di guida, col supporto di dati scientifici, al realizzatore dell’opera. 

Esso è composto, oltre che da mappe e dettagliato supporto grafico dei dati, da tre c.d. quadri:

  • quadro di riferimento programmatico;
  • quadro di riferimento progettuale;
  • quadro di riferimento ambientale.

Attraverso l’istituto delle consultazioni, il giudizio degli esperti viene integrato dalle valutazioni del pubblico, le quali possono essere supportate anche da inchieste pubbliche richieste eventualmente dall’autorità competente. 


Come facilmente intuibile, lo studio dell’impatto ambientale è fondamentale per le decisioni di valutazione. Infatti, se inadeguato, queste viene integrato da ulteriori elementi ed entro il termine predefinito, l’autorità competente si pronuncia sulla compatibilità, prendendo anche atto di quegli elementi critici che potranno richiedere l’adozione di misure ulteriore per mitigare gli effetti negativi. 

Tutte le informazioni sulla compatibilità devono essere pubblicate su quotidiani, bollettini ed organi ufficiali delle amministrazioni. 

Importante per il mantenimento degli obiettivi previsti è la fase di monitoraggio delle varie fasi degli interventi valutati dopo che questi sono stati approvati, il che garantisce che tutte le attività inserite nello studio siano correttamente ottemperate.


4. Fonti Normative

Direttiva 85/337/CEE
D.lgs 152/2006

Antonio Cormaci

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