Acquisto di beni on-line - presenza di vizi occulti
Scopri cosa bisogna sapere sull'acquisto di beni online e su come affrontare la presenza di vizi occulti. Questo articolo ti guida attraverso i tuoi diritti come consumatore e le tue opzioni legali, fornendoti consigli utili per un acquisto online sicuro e soddisfacente.
Nel corso degli ultimi anni si è andata diffondendo la possibilità di effettuare acquisti di beni mediante il ricorso a portali on-line. Tale opportunità presenta indiscutibili vantaggi, consentendo all’acquirente di comprare ciò di cui necessita senza doversi recare fisicamente in negozio e, quindi, con un notevole risparmio di tempo. Tuttavia, tale modalità di acquisto presenta, talvolta, anche alcune criticità. Ciò accade, tra l’altro, nell’eventualità in cui il bene presenta dei vizi occulti.
Per comprendere la questione sembra opportuno prendere le mosse proprio dalla definizione e l’identificazione dei vizi occulti, salvo poi procedere alla disamina dell’impatto che la scoperta dei vizi occulti può avere nelle fattispecie di acquisti on-line, dell’individuazione dei diritti che spettino ai consumatori in caso di scoperta dei vizi occulti, dell’individuazione del titolo di responsabilità riconoscibile in capo al venditore, oltre che della procedura mediante la quale l’acquirente può proporre reclamo e conseguentemente, eventualmente, ottenere il rimborso del prezzo pagato.
Che cosa sono i Vizi Occulti
Orbene, i vizi occulti vengono generalmente contrapposti ai vizi apparenti (altrimenti detti anche “palesi”). Questi ultimi vengono identificati in quelli di gravità tale da poter essere, al momento della consegna del bene, immediatamente riconoscibili e ciò senza che debba darsi luogo a un esame particolarmente accurato dello stesso e senza che occorra fare ricorso all’utilizzo di una diligenza superiore a quella ordinariamente richiesta. Il vizio occulto, al contrario, si configura come quello che non è immediatamente percepibile con i sensi al momento della consegna della cosa e che non è rilevabile ricorrendo all’ordinaria diligenza, ma che è rilevabile solo ed esclusivamente al momento dell’utilizzo della cosa stessa.
Per completezza, sembra opportuno specificare che il vizio occulto deve essere tenuto distinto dalla diversa figura del vizio occultato, per tale intendendosi il vizio che è stato tenuto nascosto dal venditore mediante un comportamento di malafede, concretizzantesi nel ricorso ad artifici tali da impedire al compratore di averne evidenza. Sembra appena il caso di evidenziare che deve, comunque, trattarsi di un vizio giuridicamente rilevante, ossia tale da implicare una netta riduzione di valore ovvero da renderlo anche solo parzialmente inutilizzabile. Nel paragrafo seguente si tenterà di esaminare qual è il peculiare impatto dei vizi occulti nelle ipotesi di acquisto di beni on-line.
L'Impatto dei Vizi Occulti nell'Acquisto di Beni Online
I vizi occulti impattano, ovviamente, anche nei casi in cui l’acquisto del bene sia stato effettuato online, ossia qualora l’ordinativo da parte dell’acquirente e la conclusione si siano perfezionati a mezzo internet e la consegna materiale del bene sia, per l’effetto, avvenuta solo in un secondo momento, in seguito al quale si sia potuto apprendere del vizio che renda il prodotto che renda il bene anche solo parzialmente inidoneo all’uso suo proprio e ne riduca conseguentemente il valore.
Ciò significa che dalla scoperta del vizio occulto scaturiscono una serie di diritti e obblighi, rispettivamente in capo ad acquirente e venditore e che si tenterà di analizzare in maniera più approfondita nel prosieguo. L’aspetto critico del problema attiene, invero, soprattutto alle modalità attraverso le quali è possibile identificare gli eventuali vizi occulti presentati dal bene.
Come Identificare Possibili Vizi Occulti
Questione problematica di rilievo attiene alle modalità di identificazione dei vizi occulti di cui eventualmente possa essere affetto il bene acquistato. Orbene, sul punto non vi sono criteri di identificazione certi e dal valore assoluto. Tuttavia, vi sono degli accorgimenti da seguire al fine di identificare i possibili vizi occulti nell’eventualità il bene sia stato acquistato online.
Ribadito, infatti, che per vizio occulto si considera il difetto che abbia natura funzionale o strutturale e di cui l’acquirente era ignaro al momento dell’acquisto, è buona norma, non appena il prodotto viene consegnato, sottoporlo ad accurata disamina, verificando che sia completo di tutti i pezzi descritti nel manuale di istruzioni e, comunque, testarlo il prima possibile in modo da potersi rendere conto di eventuali difetti di funzionamento, che lascino supporre che vi siano difetti anche non visibili e non segnalati dal venditore. In tal caso, infatti, l’acquirente potrà segnalare il fatto con la massima tempestività, onde poter esercitare i diritti che gli sono garantiti dalla legge.
Diritti dei Consumatori in caso di Vizi Occulti
Ma quali sono, dunque, i diritti spettanti al consumatore nel caso in cui il bene acquistato presenti dei vizi occulti? Sul punto sovvengono le disposizioni di cui al codice del consumo, in particolare l’articolo 130 e, ancor più, l’articolo 132. La prima delle norme citate pone a carico del venditore la responsabilità nei riguardi del compratore per qualsivoglia difetto di conformità che il bene oggetto del regolamento negoziale presenti al momento della consegna difetti di conformità. Dal riscontro dei suddetti vizi sorge in capo all’acquirente il diritto, alternativamente, al ripristino del bene mediante riparazione ovvero alla sostituzione o, ancora, ad una riduzione del prezzo adeguata all’entità del danno rilevato o ancora alla risoluzione del contratto.
La scelta, in linea tendenziale, è rimessa alla libera valutazione dell’acquirente consumatore e, comunque, non può comportare l’addebito a suo carico di spese. Vi è un’eccezione, tuttavia, alla libera scelta del consumatore acquirente. Ciò si verifica ogniqualvolta il rimedio richiesto sia diventato oggettivamente impossibile ovvero sia eccessivamente oneroso rispetto agli altri. Ancora, secondo la disciplina normativa è previsto che un difetto di conformità di entità lieve, in ogni caso, non può comportare la risoluzione del contratto.
Ovviamente, l’acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore finale della filiera. La seconda delle disposizioni sopra enucleate, invece, pone a capo del venditore la responsabilità per il difetto di conformità ogniqualvolta esso si manifesti entro due anni dall’avvenuta consegna del bene e sempre che l’acquirente, a pena di decadenza, ne faccia enuncia al venditore entro e non oltre il termine di due mesi dalla data in cui ha concretamente scoperto il vizio. Ciò non rileva, invero, se il venditore abbia riconosciuto il vizio ovvero se l’abbia occultato. In tal caso la denuncia non è necessaria e se il vizio non è stato dolosamente occultato l’azione si prescrive nel termine di ventisei mesi.
Responsabilità del Venditore nei Confronti dei Vizi Occulti
La forma di responsabilità riconoscibile in capo al venditore per i vizi occulti del bene venduto è ricavabile dal combinato disposto di alcune disposizioni di cui al codice civile italiano, tra le quali si rammentano, in specie, gli articoli 1476, 1491 e 1512. La prima delle norme rammentate pone a capo del venditore l’obbligo di fornire al compratore la garanzia per i vizi della cosa venduta, a meno che al momento della conclusione del contratto l’acquirente fosse a conoscenza dei vizi della cosa o se gli stessi fossero agevolmente riconoscibili e a meno che non sia stato lo stesso venditore a garantire, mediante dichiarazione ad hoc che la cosa venduta era esente da vizi. Tanto in virtù di quanto disposto dall’articolo 1491 del codice civile. La disposizione appena evocata sembra, invero, riferibile in via immediata e diretta ai vizi apparenti o palesi.
Tuttavia, l’applicabilità è generalmente ritenuta estensibile anche alle situazioni caratterizzate dalla presenza di vizi occulti. La garanzia appena citata deve sommarsi a quella dovuta dal venditore per il buon funzionamento della cosa mobile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1512 del codice civile, che, si rammenta, prevede espressamente che, nell’eventualità in cui il venditore abbia garantito per un determinato lasso di tempo il buon funzionamento della bene oggetto della compravendita, l’acquirente deve denunziare il vizio di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta a pena di decadenza. A quanto sin qui detto, peraltro, deve aggiungersi il diritto al risarcimento del danno che spetta al compratore in tutti i casi detto danno sia dimostrato che dipenda dal vizio occulto scoperto.
Misure Preventive e Pratiche Migliori per Evitare i Vizi Occulti
Per quanto attiene, invece, alle pratiche utili al fine di cercare di arginare, ma, soprattutto, prevenire ed evitare i vizi occulti sembra potersi suggerire di cercare di informarsi adeguatamente prima dell’acquisto dal venditore. Ciò può significare, una volta visualizzato il prodotto sulla pagina web del canale di vendita, contattare in via preliminare il venditore al fine di farsi spiegare nella maniera più dettagliata possibile la struttura, composizione e il funzionamento del prodotto che si intende acquistare, al fine di percepire immediatamente se possano esservi delle eventuali criticità ovvero, comunque, di essere in grado, una volta ottenuto il prodotto in consegna di sapere come maneggiarlo o di rilevare la carenza di elementi costitutivi.
E’ buona norma, inoltre, accertarsi che in uno con il prodotto venga fornito anche il manuale di istruzioni (la cui trasmissione dovrebbe, invero, essere obbligatoria), sì da poter valutare nell’immediatezza se il bene acquistato funzioni a dovere. Ove così non fosse sarà possibile per il compratore consumatore proporre, ricorrendone i presupposti, reclamo e chiedere conseguentemente il rimborso (nonché il risarcimento, ove dai vizi occulti presentati dal bene sia derivato un danno).
Processo di Reclamo e Rimborso in caso di Vizi Occulti
L’acquirente che lamenti, entro un anno dalla consegna del bene, la scoperta di vizi occulti, può agire nei confronti del venditore al fine di ottenere il rimborso della somma corrisposta per l’acquisto. Nel caso di specie, dovrà, innanzitutto, formulare un reclamo al venditore al fine di sottolineare la scoperta dei vizi. Il reclamo, in specie, viene in caso di acquisti effettuati online presentato mediante compilazione di un form da inviare sempre secondo modalità telematiche direttamente sul sito tramite il quale si è effettuato l’acquisto.
E’ necessario in proposito spiegare dettagliatamente il tipo di difetto rilevato, eventualmente corredando la descrizione di fotografie e, ancor meglio, video riprese, dai quali si evinca in maniera sufficientemente chiara quale sia il difetto che si rileva e lamenta, sì da consentire al venditore di verificarne la sussistenza. Qualora il venditore, effettuati i dovuti controlli richiesti dalle circostanze del caso concreto, convenga che effettivamente il bene presenti dei vizi che non erano palesi dovrà predisporre il rimborso del prezzo incassato per la vendita del prodotto (ciò, ovviamente, salvo che l’acquirente non manifesti la preferenza per la sostituzione del bene con altro dello stesso tipo, ma che si auspica sia esente dal vizio contestato).
Esempi e Casi di Studio
La questione dei danni occulti, come si è avuto modo di sottolineare, si delinea in maniera peculiare per le ipotesi di acquisto di beni effettuato on-line. E, infatti, l’acquirente non può prendere contezza diretta dello stato della cosa acquistata e può rendersi conto in un momento di gran lunga successivo a quello della conclusione del contratto, ossia dopo che il bene gli sia stato consegnato e che abbia potuto farne uso.
I casi emblematici riguardano gli elettrodomestici, ossia tutti quei prodotti immessi in commercio che utilizzino la corrente elettrica ai fini del funzionamento e dei quali si può solo in seguito alla consegna avere percezione diretta del relativo malfunzionamento, ma non è escluso che vizi occulti possano venire constatati anche su prodotti che non presentano tali caratteristiche. Non può sottacersi, d’altronde, che la commercializzazione mediante canali on-line può avere ad oggetto, attualmente, una gran varietà di prodotti. Sembra appena il caso di sottolineare come, tuttavia, nel caso specifico si tratti esclusivamente di beni mobili.
Conclusione
Per concludere è opportuno ribadire che anche gli acquisti di beni effettuati online godono della generale garanzia di evizione dai vizi occulti eventualmente presentati, se pur con gli adeguamenti dovuti in considerazione della peculiare modalità di conclusione del contratto.
Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...