Come controllare lo stato di lavorazione della domanda di cittadinanza italiana
La procedura di lavorazione della domanda è stata soggetta nel tempo a numerose variazioni; attualmente gestita dal nuovo sistema informativo, chiamato CIVES.
Il procedimento di acquisizione della cittadinanza italiana è stato oggetto di numerosi interventi legislativi. Una volta introdotta la domanda di cittadinanza, non avendo essa esito immediato, viene lecito chiedersi ma a che punto si trova lo stato della mia domanda? Come posso sapere se l’istanza è in fase di lavorazione?
La procedura di lavorazione della domanda è stata soggetta nel tempo a numerose variazioni; attualmente gestita dal nuovo sistema informativo, chiamato CIVES. Esso è modellato in gran parte per rispondere alle mutate esigenze procedimentali e deve essere utilizzato appieno per garantire la migliore attuazione delle più recenti disposizioni. Vediamo di seguito di precisare l’argomento
Come faccio a sapere a che punto è la mia pratica di cittadinanza?
Al fine di verificare lo stato di avanzamento della domanda di cittadinanza, basterà accedere al sito del Ministero dell’Interno, nell’apposita sezione dedicata. In esse, difatti, è disponibile un servizio web realizzato dal Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, cui è possibile accedere con le stesse credenziali ricevute all’atto della compilazione della domanda.
Per garantire un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione, precisa il Ministero, gli interessati possono corrispondere con la Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, scrivendo a questo indirizzo comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it
Le modalità di accesso:
Per le domande di cittadinanza, a far data dal 18 gennaio 2021 è stato attivato un nuovo portale di accesso tramite per l’invio delle domande medesime. Di seguito il link per accedere https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
L’accesso è consentito solo con SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale), un sistema ormai sempre più in uso di identità digitale, che permette l’accesso sui siti ministeriali, tenendo presente che non è più consentito l’accesso alla piattaforma in mancanza di identità digitale. Lo SPID è richiedibile presso vari gestori autorizzati o alle Poste Italiane, in quest’ultimo caso è prevista anche una modalità gratuita (il costo medio si aggira sui 25 euro).
Qualora si stata già inviata la domanda di cittadinanza italiana, allorquando, cioè, non era obbligatorio l’uso dell’identità digitale, e dunque in modalità cartacea oppure on line con il vecchio Portale (non più attivo dal 18 dicembre 2020), occorrerà munirsi dello SPID personale e poi associare la pratica nel nuovo portale. Attraverso le credenziali SPID, è possibile poi procedere alla consultazione dello stato di avanzamento della richiesta di cittadinanza Al fine di consultare la domanda sono individuabili diverse ipotesi:
Domanda inviata da residente in Italia
una volta effettuato l'accesso con SPID, occorre recarsi nell’area denominata “Cittadinanza->Associa pratica-> cliccare su Associa pratica” ed ivi inserire i dati richiesti ed il relativo numero di pratica (ovvero il K10 o K10/C).
Richiedenti la cittadinanza residenti all'estero
Al fine di consultare la domanda inviata da un soggetto residente all'estero, occorre inserire i dati dell’identità digitale, in mancanza, procedere ad una nuova registrazione in sostituzione della precedente. Effettuato l'accesso, occorre recarsi nella sezione “Cittadinanza->Associa pratica-> cliccare su Associa pratica” ed ivi inserire i dati richiesti ed il relativo Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/0000001).
Domande inviate in forma cartacea
una volta effettuato l'accesso, con SPID o con le credenziali ottenute a seguito della nuova registrazione nel caso di richiedenti residenti all'estero, occorre recarsi nella sezione “Cittadinanza->Associa pratica-> cliccare su "Primo accesso alla domanda cartacea" e compilare i campi richiesti. È opportuno precisare che spesso capita che lo stato della pratica riportata dal Portale non corrisponde a quello reale.
In tal caso l’unico modo certo per verificare con esattezza lo stato della pratica di cittadinanza è attraverso lo strumento della istanza di accesso agli atti, ex L. 241/1990, per il quale è preferibile avvalersi dell’ausilio di un avvocato.
Quanto dura la fase 7 della cittadinanza
Sono individuabili ben 7 fasi inerenti la richiesta di cittadinanza, distinguibili in:
- Fase 1) e 2) Le verifiche ai fini di istruttoria, chiarimenti e integrazioni tra uffici;
- Fase 3) Gli accertamenti del caso;
- Fase 4) Valutazione degli elementi ai fini dell’emissione del parere positivo;
- Fase 5) Invio della procedura agli Organi competenti, che culmina con la sottoscrizione del decreto di concessione della cittadinanza da parte del Presidente Della Repubblica;
- Fase 6) Invio atti per la concessione di cittadinanza alla prefettura, che procederà alle opportune notifiche;
- Arriviamo così alla fase 7. Comunicazione materiale del provvedimento e giuramento. La fase 7 è la fase conclusiva della pratica per l’ottenimento della cittadinanza. In detta fase, la pratica volta ad ottenere la cittadinanza italiana è stata accolta dall’Amministrazione Pubblica e l’ufficio competente si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il soggetto istante possa ottenere il provvedimento favorevole.
Ciò significa che il soggetto interessato riceverà la notifica del provvedimento conclusivo, per poi successivamente recarsi di persona al Comune di residenza e richiedere il cosiddetto “giuramento”.
Quanto al termine complessivo per completare l’intero iter suindicato vanno considerati circa mesi 48 per le domande presentate entro il 20 dicembre 2020 e di mesi 24 (prorogabile a mesi 36) per le domande successive al 20 dicembre 2020 (ex Decreto immigrazione del 18/12/2020).
Decorsi 48 mesi, infatti, l’Amministrazione è obbligata ex lege ad adottare un provvedimento, positivo o negativo, per tanto, in assenza, il richiedente, attraverso l’ausilio di un avvocato, può presentare una diffida ad adempiere, a mezzo della quale si intima all’Amministrazione a provvedere entro un termine perentorio.
Cosa vuol dire che l'istruttoria si è conclusa con provvedimento attualmente agli organi competenti per la firma?
Tale fase procedimentale, dal 01 luglio 2019, così descritta: “La procedura relativa alla pratica in questione è conclusa ed il relativo provvedimento è stato inviato agli Organi competenti per i conseguenti adempimenti e determinazioni“.
Ma cosa vuol dire inviato agli Organi competenti? Terminata la fase di valutazione con l’emissione del parere positivo, di cui il parere più importante è quello emesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza: infatti non è possibile ottenere la cittadinanza italiana se si è considerati come un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza della nazionale. sicuramente ci troviamo in una situazione positiva, e possiamo iniziare a fare un piccolo sospiro di sollievo, Ma siamo solo a metà dell’opera.
Qualcosa potrebbe ancora non funzionare, e vedersi respinti la domanda. Difatti, entra in funzione la fase 5, con l’invio del parere e degli atti agli Organi competenti. Questi ultimi, invero, procederanno a loro volta ad effettuare delle valutazioni che potrebbero comportare un rigetto dell’istanza. In caso di valutazione positiva, una volta sentito il Consiglio di Stato, il decreto di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della Legge 91/1992, viene predisposto dal Ministero dell’Interno e inviato alla Presidenza della Repubblica, al fine di apporvi firma.
Cosa vuol dire pratica definita riceverà una comunicazione dalla Prefettura Consolato?
In questa fase la pratica è stata accolta dall’Amministrazione Pubblica e l’ufficio competente si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il soggetto istante possa ottenere il provvedimento favorevole.
Ciò significa che l’UTG (Uffici Territoriali del Governo: le prefetture) competente provvederà alla notifica, al soggetto richiedente, il quale dovrà successivamente recarsi di persona al Comune di residenza al fine di richiedere la sottoposizione al c.d. “giuramento”, sopracitato, recitando il relativo formulario, ovvero “di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” ex. art. 10 della L. 91/1992.
È opportuno ricordare che: Il giuramento deve aversi entro sei mesi dalla data di consegna del Decreto di conferimento della Cittadinanza Italiana. Per prestare giuramento, il cittadino interessato deve concordare con l’Ufficio, il giorno e l’ora nei quali può essere effettuato.
L’acquisto della cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo a quello in cui viene prestato il giuramento. Quindi, da tal momento, si acquista effettivamente lo status di cittadini italiani così potendo cambiare la carta d’identità al Comune e richiedere il rilascio del passaporto italiano alla Polizia di Stato.
I figli minori di età
Nel nostro ordinamento è caratterizzato dalla revisione di casi in cui l’acquisto della cittadinanza costituisce un effetto automatico al verificarsi di date condizioni. Ius sanguinis Si parla, innanzitutto, di ius sanguinis in relazione all’acquisto automatico della cittadinanza per effetto di trasmissione familiare, e dunque dal legame di sangue che lega le persone discendenti/ascendenti.
Lo ius sanguinis è tale che anche il minore nato all’estero da genitori italiani è riconosciuto “automaticamente” cittadino, per lo stesso motivo di colui che nasce in Italia da genitori italiani. La regola si applica anche se il genitore italiano si uno solo (padre o madre italiano uniti con uno straniero).
Cittadinanza italiana per nascita in Italia
Un altro esempio di acquisto automatico della cittadinanza si ha nelle ipotesi di nascita nel territorio italiano da genitori stranieri, ma solo in due specifiche ipotesi:
1) se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
2) quando entrambi i genitori non possono trasmettere la propria cittadinanza. Acquisto per adozione Un altro caso di acquisto tout court automatico, è dato dalle ipotesi di minore straniero adottato; in questo caso la cittadinanza italiana si acquista di diritto con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di Stato civile del comune di residenza.
Acquisto cittadinanza del minore figlio di chi riceve la concessione della cittadinanza italiana Il figlio minore dello straniero che ha acquistato la cittadinanza italiana, diventa automaticamente cittadino italiano purché conviva in modo stabile ed effettivo col genitore.
L’acquisto della cittadinanza viene attestato dal Sindaco, oppure, nel caso in cui l'acquisto si sia perfezionato all'estero, attraverso il Consolato competente a trasmettere la relativa attestazione che verrà, poi, trascritta nei registri di cittadinanza e annotato sull'atto di nascita del minore. Quanto alla decorrenza, l'acquisto della cittadinanza decorre dallo stesso giorno in cui ha acquistato la cittadinanza il genitore. Si tratta di una forma di automatismo perfetta.
FONTI NORMATIVE
L. 91/1992 rt. 9-ter L. n. 91/1992, introdotto dal D.L. 113/2018 D.L. n. 130/2020
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Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...