La sospensione della patente per recidiva
Tra le tante regole vi è quella che prevede la sospensione della patente per recidiva, ove il soggetto abbia commesso la medesima violazione nel lasso temporale di un biennio.
Tra le tante regole vi è quella che prevede la sospensione della patente di quida per recidiva, ove il soggetto abbia commesso la medesima violazione nel lasso temporale di un biennio. Il codice della strada impone il rispetto di determinate regole poste a presidio della sicurezza stradale non solo del conducente ma anche di altri soggetti, quali, ad esempio, i pedoni.
1. Sospensione della patente di guida
Ogniqualvolta si commette una violazione del Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si potrebbe andare incontro alla sospensione della patente di guida per un periodo di tempo prefissato tra un minimo e un massimo.
La sospensione, comminata dal prefetto del luogo di residenza del titolare, è quel provvedimento sanzionatorio che impedisce all’interessato di continuare a guidare in quel periodo di tempo prefissato, pena l’irrogazione di una sanzione più grave qual è la revoca e il fermo amministrativo del veicolo (art. 218 Codice della strada). Al termine del periodo di sospensione, la patente è riconsegnata all’interessato per il tramite della polizia locale o dei carabinieri.
Ad esempio, nel caso di violazione dei limiti di velocità, la patente può essere sospesa da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 8 mesi. La durata effettiva è decisa dal prefetto, tenendo in considerazione la gravità della violazione commessa, il danno cagionato e l’eventuale pericolo che il soggetto potrebbe determinare per la circolazione stradale.
Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso innanzi al giudice di pace da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica.
È, pertanto, fortemente consigliato rivolgersi nel più breve tempo possibile ad un legale affinché adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni per riottenere la patente sospesa.
2. Sospensione della patente di guida per recidiva
Come abbiamo già detto, la sospensione della patente per recidiva è quella sanzione che viene comminata ogniqualvolta il soggetto commette la stessa violazione per almeno due volte in un periodo di 2 anni.
In altri termini, se io non mi fermo e passo col semaforo rosso, non mi viene immediatamente sospesa la patente, salvo non abbia cagionato incidenti o danni gravi. Sarò soggetto, dunque, solo ad una sanzione pecuniaria più o meno alta e alla decurtazione di qualche punto della patente.
Se dopo poco tempo (non devono essere trascorsi più di 2 anni) ripeto lo stesso identico comportamento, ovvero non mi fermo all’incrocio e passo col semaforo rosso, subirò la sospensione per recidiva.
I casi di sospensione sono tantissimi, qui di seguito vedremo quelli più diffusi.
Il periodo di sospensione per la violazione commessa la prima volta varia a seconda del limite di velocità superato:
- Da 1 a 3 mesi se il limite di velocità superato è ricompreso tra i 40 km/h e i 60 km/h; per i neopatentati la sospensione è più severa e il periodo va dai 3 ai 6 mesi.
- Da 6 a 12 mesi se il limite di velocità va oltre i 60 km/h.
In caso di recidiva la sanzione si inasprisce:
- Da 8 a 18 mesi se il limite è ricompreso tra i 40 km/h e 60 km/h.
- Revoca della patente se il limite va oltre i 60 km/h.
Il periodo di sospensione varia a seconda del tasso alcolemico riscontrato nell’individuo:
- Da 3 a 6 mesi se il tasso alcolemico è ricompreso tra gli 0,5 e gli 0,8 g/l.
- Da 6 mesi a 1 anno se il tasso alcolemico è ricompreso tra 0,8 e 1,5 g/l; in tale caso, è anche previsto l’arresto fino a 6 mesi.
- Da 1 a 2 anni se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l; anche in questo caso è previsto l’arresto da 3 mesi ad un anno e la confisca del veicolo.
In caso di recidiva nel biennio, a prescindere dal tasso alcolemico riscontrato, la patente è revocata. Per i neopatentati, invece, è sufficiente un tasso alcolemico superiore a 0,1 g/l affinché venga sospesa la patente.
Questa è certamente l’ipotesi più grave. Dobbiamo distinguere a seconda che il conducente abbia cagionato danni ad un veicolo o anche alle persone:
- Danni al veicolo: in caso di recidiva la patente è sospesa da 1 a 3 mesi.
- Danni alle persone: la sospensione va 15 giorni a 2 anni nel caso di lesioni personali; la sospensione può arrivare sino a 4 anni nel caso di omicidio colposo.
- conduzione di un veicolo senza patente valida;
- mancato rispetto del limite di cilindrata per i neopatentati;
- passaggio col semaforo rosso.
3. Esempio di sospensione della patente di guida per recidiva
Al fine di comprendere meglio facciamo un esempio pratico. Nel 2019 un conducente non si ferma ad un incrocio e passa col semaforo rosso non cagionando, per fortuna, alcun incidente. Nel 2020, lo stesso conducente ripete la violazione, cioè non si ferma ad un incrocio e passa col semaforo rosso. In tale ultimo caso, questi sarà soggetto alla sospensione della patente di guida.
Giova precisare che qualora un pedone, che casualmente stava attraversando sulle strisce pedonali, fosse rimasto gravemente ferito, allora il conducente non solo avrebbe subito la sanzione ma sarebbe incorso certamente anche in sanzioni ben più pesanti, quali la condanna per lesioni colpose o omicidio stradale.
Fonti normative
D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: nuovo Codice della strada
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