Società di recupero crediti: come difendersi?

L’attività di recupero del credito è legittima, ma deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore e della sua privacy, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza

società di recupero crediti come difendersi

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Quando si parla di recupero crediti ci si riferisce a quell’insieme di attività poste in essere da un soggetto (il creditore), direttamente ovvero a mezzo intermediari che operano in suo nome e per suo conto, attraverso il quale esso tende ad ottenere il pagamento di un diritto di credito pecuniario, di cui è titolare.
Si tratta, pertanto, di un’attività legittima, ma deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore e della sua privacy, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza.
Tra gli intermediari di cui può avvalersi un creditore, per cercare di ottenere il pagamento, troviamo le società di recupero crediti Vediamo, di seguito, gli aspetti più significativi di tali agenzie di recupero crediti:

1. Il divieto di autotutela e le società di recupero crediti

Nulla vieta ad un soggetto titolare di un credito di agire di persona per sollecitare al pagamento il proprio debitore, attraverso delle comunicazioni telefoniche o scritte, come nel caso di invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o PEC (posta elettronica certificata). Una pratica, quest’ultima, spesso ricorrente nell’ambito del commercio.
Si pensi alle ipotesi di aziende fornitrice di prodotti che inviano solleciti - per mancato pagamento di fatture di acquisto delle proprie merci - ai rivenditori dei suoi prodotti; oppure si pensi agli inviti al pagamento di fatture scadute e non ancora saldate da parte dei gestori di telefonia fissa o dell’energia elettrica.
Ma cosa succede se il debitore perseguiti a non pagare?

Succede che il creditore non potrà utilizzare personalmente mezzi coercitivi per ottenere il pagamento, in quanto ciò non è consentito dalla legge. Difatti, nell’ordinamento italiano vige il principio del divieto di autotutela, per cui il privato titolare di un diritto, in questo caso di un diritto di credito, per farlo valere non può farsi giustizia da sé, ma deve affidarsi a quei strumenti a tal scopo previsti dal legislatore, ossia rivolgendosi, tramite un avvocato, all’Autorità Giudiziaria. Tuttavia il creditore ha un’alternativa: affidare la pratica ad una società di recupero crediti.
A tal proposito, vi è da dire che, il fenomeno dell’indebitamento da parte dei privati, soprattutto quale effetto della crisi economica dell’ultimo decennio, ha portato alla nascita di un vero e proprio business del credito, attraverso la diffusione di società specializzate nel recupero dei crediti per conto di soggetti terzi.


Queste società hanno assunto forme ed importanza sempre maggiori, e possono operare, sia dietro un mandato del soggetto creditore, sia possono finanche acquistare il credito stesso, nelle forme del pro soluto o pro solvendo divenendone il nuovo titolare. Il loro scopo primario è quello di pervenire al soddisfacimento delle pretese creditorie attraverso intese stragiudiziali con i debitori, evitando l’avvio di procedimenti legali.
Tuttavia la loro azione, contrariamente a quanto si pensi, è limitata, proprio in virtù di quel principio di autotutela che vieta, al di fuori dell’Autorità Giudiziaria, di farsi giustizia da sé. La legittimazione all’esercizio di tale attività, in base al Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è legata al possesso di una licenza rilasciata dal questore.

2. Limiti di operatività delle società di recupero crediti

Quando la loro azione è illegittima Sempre più di frequente, infatti, Banche, società finanziarie, concessionarie di servizi e compagnie telefoniche si affidano a tali agenzie al fine di ottenere, in tempi rapidi e con il minor impiego di risorse interne, il pagamento delle somme loro spettanti in cambio di un prestito, un mutuo o un finanziamento, o come corrispettivo per la fornitura di un servizio (gas, luce, telefono). Ciò è del tutto lecito.
Tuttavia, le modalità di ricerca e di presa di contatto dei debitori da parte delle agenzie possono rivelarsi invasive e, talvolta, lesive della riservatezza e della dignità della persona.

Accade, ad esempio, che il debitore venga cercato al telefono e che spesso si anticipi la ragione della telefonata ad un perfetto estraneo alla vicenda; allo stesso modo, che si forniscano dati su circostanze personali quando l'interessato non è reperibile; altrettanto avviene nelle comunicazioni scritte: capita che sulle buste di avviso venga scritto "recupero crediti", "esazione urgente" o frasi del genere in grado di "avvertire" non solo l'interessato ma anche il portiere e l'intero vicinato. Peggio ancora gli avvisi (del tenore "preavviso esecuzione notifica") affissi sulla porta di casa o le visite a sorpresa degli esattori sul posto di lavoro. Si tratta di pratiche scorrette di fronte alle quali il debitore, chiamato ad onorare il proprio debito, ha pur sempre il diritto di difendersi. Per difendersi efficacemente, la prima cosa da fare è conoscere i propri diritti, e, in caso di dubbio, rivolgersi ad un avvocato che intervenga per risolvere la posizione debitoria (proponendo all’agente una rateizzazione del debito o una soluzione transattiva) oppure agisca in sede legale per richiedere il risarcimento del danno in caso di pratiche scorrette lesive dei diritti fondamentali del debitore. 

A questo punto, ci si chiede qual è il limite di operatività delle società di recupero crediti? Rispondiamo subito dicendo che la loro azione è confinata nei limiti di un recupero in via esclusivamente stragiudiziale. Non è dunque consentito a tali agenzie di svolgere attività esecutive per quanto spesso, e in modo del tutto illegittimo, intimano il debitore al pagamento in assenza del quale “procederanno” al pignoramento. Ciò, si ripete, in virtù di quel principio del divieto di autotutela che consente al creditore l’esercizio di azioni esecutive (quali il pignoramento) solo sulla base di un titolo esecutivo e attraverso l’intervento di un Giudice.

3. Il trattamento dei dati personali del debitore

Normalmente l’agenzia non è la titolare del credito, ma agisce in qualità di intermediaria dell’attività di recupero in forza di un contratto di servizio stipulato con il creditore. Può, dunque, essere considerata come una sorta di organismo di mediazione tra il creditore e il debitore.

Con il conferimento dell’incarico, l’agenzia diviene titolare del trattamento dei dati del debitore e, in base ai principi sulla tutela della privacy, i dati raccolti non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle strettamente necessarie all’espletamento dell’incarico.

Pertanto, potranno formare oggetto di trattamento per recupero crediti solo i dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e i recapiti (anche telefonici) di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

4. Cosa non deve accadere

Non sempre le agenzie di recupero crediti si comportano con ragionevole discrezione. Contro le modalità invasive e incivili, anche sulla scorta di numerose segnalazioni di protesta, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato una serie di principi e prescrizioni alle quali le agenzie devono scrupolosamente attenersi per non incorrere in illeciti e per rispettare compiutamente i diritti tutelati dal Codice della privacy; pertanto gli operatori delle agenzie:

  • non possono comunicare senza giustificato motivo le informazioni relative al debitore e al debito ad altri che non siano l’interessato inclusi famigliari, amici, vicini di casa;
  • non possono effettuare visite nel domicilio, nel luogo di lavoro o nell’abitazione di famigliari o amici dando ingiustificata comunicazione a soggetti che non sono l’interessato circa lo stato di inadempimento dello stesso;
  • non possono effettuare telefonate di sollecito pre registrate senza intervento di operatore perché anche in questo caso potrebbero essere intercettate da soggetti terzi;
  • non possono inviare cartoline o plichi recanti all’esterno scritte “recupero crediti” o similari visibili perciò anche a terzi;
  • non possono affiggere sulla porta dell’abitazione del debitore avvisi di mora sollecitazioni di pagamento visibili a soggetti estranei;
  • non possono utilizzare dati personali dell’interessato non pertinenti alle finalità del trattamento (con riferimenti alla fede religiosa o alla condizione familiare, ad esempio);
  • non possono conservare i dati del debitore una volta assolto l’incarico o comunque acquisite le somme, salvo il rispetto di specifici obblighi di legge che richiedano una conservazione prolungata delle informazioni raccolte;
  • devono, in ogni caso, comportasi con lealtà e correttezza: non possono assumere comportamenti aggressivi o diretti a condizionare indebitamente il debitore, ad esempio ingenerando in lui il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della richiesta, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell'importo contestato piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario in realtà inesistente.

5. Come difendersi

Difendersi dalle agenzie di recupero crediti è possibile. Una volta verificata la reale esistenza del debito e la correttezza del suo ammontare, è molto importante, come visto, avere consapevolezza dei propri diritti di cittadino e consumatore. Di fronte ad una telefonata da parte dell’operatore incaricato, il debitore ha il diritto di chiedere il numero di telefono da cui proviene la chiamata quando questa proviene da numero anonimo: anche se ora la legge impone alle società di recupero crediti di rendere sempre visibile il numero;

  • chiedere il numero di telefono da cui proviene la chiamata quando questa proviene da numero anonimo: la legge impone alle società di recupero crediti di rendere sempre visibile il numero;
  • chiedere il nome dell’operatore telefonico contro il quale poter sporgere lamentela o denuncia nell’ipotesi di abusi o di illeciti;
  • chiedere il nome della società per conto della quale opera l’agente;
  • chiedere l’origine dei dati personali utilizzati ed eventualmente opporsi al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
  • rifiutare telefonate ad orari irragionevoli o telefonate effettuate con frequenza superiore al dovuto: in questi casi, che potrebbero trasformarsi in vero e proprio stalking, è possibile denunciare l’accaduto presentando eventualmente una contestazione scritta alla stessa società di recupero;
  • rifiutare telefonate in luoghi inadeguati come il posto di lavoro o l’abitazione di parenti: anche in questo caso, si può denunciare la condotta illecita alla stessa società di recupero.

Nel caso di visita a domicilio, sarà diritto dell’interessato:

  • non aprire al soggetto che bussa alla porta spacciandosi per “esattore” della società di recupero crediti; egli infatti, non riveste alcuna carica pubblica;
  • chiedere l’identificazione mediante esibizione di un documento di identità. Qualora il consulente esterno dell’agenzia di recupero crediti si rifiutasse, il destinatario della pratica aggressiva potrà contattare le forze dell’ordine;
  • sapere come la società sia venuta a conoscenza dell’indirizzo di abitazione;
  • contestare la condotta della società di recupero crediti cha lasci un avviso affisso sulla porta di casa perché in contrasto con la legge sulla protezione della privacy.

6. Obbligo di presentazione

Il dipendente della società di recupero crediti ha l’obbligo di presentarsi con nome e cognome, di indicare il nome della società da cui chiama e non può millantare titoli inesistenti.

Il numero dal quale l’operatore chiama deve essere sempre visibile. Molto spesso il dipendente di una società di recupero crediti si presenta sotto falso nome, millanta titoli di studio (presentandosi come avvocato, quando in realtà un libero professionista non può essere anche dipendente di una società) in realtà mai conseguiti.

Inoltre, tale soggetto, si può presentare come impiegato della banca/finanziaria titolare del credito (ricordiamo che, al netto dei casi di cessione del credito, l’agenzia esegue solo la fase del recupero, ma agisce sempre in nome e per conto dell’azienda mandante senza essere titolare del credito).

7. Orari delle telefonate

Pur non essendoci una norma che stabilisce gli orari di una eventuale chiamata al debitore, la giurisprudenza e il garante della privacy hanno individuato degli orari irragionevoli in cui non è possibile effettuare telefonate. Inoltre, onde evitare di ricadere nel fenomeno del reato di stalking, non sarà possibile effettuare chiamate con frequenza superiore al dovuto.

Questo sta a significare che non sarà possibile effettuare più di una telefonata al giorno alla stessa persona e fuori dagli orari di lavoro.

Va detto che, per quel che concerne la fase di ricerca del numero di telefono, molto spesso il dipendente dell’agenzia acquisisce informazioni da parenti, vicini di casa o colleghi del debitore. Ciò non è vietato, ma il telefonista ad ogni modo non dovrà mai rivelare le finalità della telefonata.

7.1 I luoghi delle telefonate

È possibile contattare il debitore solo nella sua residenza, a meno che lo stesso non abbia fornito, all’atto della conclusione del contratto, numeri differenti.

Ergo, non sarà possibile contattare il debitore presso la casa di altri familiari, parenti, amici e luogo di lavoro.

Il debitore poi, a differenza del dipendente della società di recupero, potrà sempre registrare la conversazione per fa valere il proprio diritto in una causa successiva o per sporgere querela contro l’operatore. Chi partecipa ad una discussione accetta il rischio di essere registrato.

In caso di visita domiciliare, il debitore può sempre rifiutarsi di accogliere gli esattori della società di recupero. Si tratta di semplici dipendenti privati e non di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.

8. Offese e stalking

Il dipendente dell’agenzia, non potrà mai utilizzare un linguaggio violento e dovrà evitare in ogni modo di ricadere in comportamenti persecutori.

Ad ogni modo, l’ingiuria è stata depenalizzata, per cui la vittima potrà ottenere solo il risarcimento del danno a seguito di un’azione civile.

9. Trattamento dei dati personali

L’agenzia di recupero può trattare solo i dati anagrafici, codice fiscale e P.IVA, recapiti, ammontare del credito, forniti dal debitore al momento della conclusione del contratto o riscontrabili su pubblici registri. Inoltre, il debitore, una volta estinto il debito, può richiedere la cancellazione dei dati personali.

10. La corresponsabilità della società mandante

Sulla base dell’orientamento della recente giurisprudenza, il creditore originario (banca, multi utility, finanziarie ecc.) è tenuto a controllare l’operato dell’agenzia di recupero a cui si affida per riscuotere il credito. Infatti, nel caso di comportamento scorretto dell’agenzia, la mandante ne risponderà in quanto corresponsabile.

11. La prescrizione del debito

In tal caso, occorre fare una distinzione tra le tipologie del debito:

  1. Caso di finanziamento: l’agenzia agisce in forza del mancato adempimento di un contratto. In questo caso, si applica la prescrizione decennale (10 anni) che decorre dalla data di scadenza del debito, ovvero dal giorno in cui sarebbe dovuto avvenire il primo pagamento.
  2. Caso di multi utility (bollette): in tal caso la prescrizione è di 5 anni dalla data di scadenza della fattura.

Si ricordi che l’invio di una comunicazione di messa in mora attraverso canali ufficiali (raccomandata a/r o pec) da parte dell’agenzia interrompono i termini di prescrizione che iniziano a decorrere nuovamente.

12. I rischi per il debitore

In questo paragrafo si analizzano i pericoli a cui il debitore pensa di andare incontro:

  • Ipoteca della casa e successiva asta pubblica: prima di ogni esecuzione forzata il creditore deve procurarsi un titolo esecutivo: ossia una sentenza o un decreto ingiuntivo (a cui il debitore si potrà opporre entro 40 giorni).
  • Ufficiale giudiziario in visita: prima di ogni eventuale visita dell’ufficiale giudiziario il creditore deve munirsi di titolo esecutivo (a cui il debitore si potrà opporre entro 40 giorni). Tuttavia, se questo ultimo ha tra le mani un assegno (emesso da non meno di 6 mesi), un contratto di mutuo firmato dinanzi ad un notaio o una cambiale (emessa da non meno di tre anni) può passare direttamente al pignoramento senza alcuna causa. Ancora, prima della visita dell’ufficiale giudiziario, sarà necessaria la notifica del precetto (firmato da un legale). Con la notifica di questo atto vengono concessi al debitore 10 giorni per ottemperare al pagamento.
  • Iscrizione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e alla Crif: tali iscrizioni sono possibili solo quando il creditore sia una banca o una finanziaria e se il debito ammonta ad almeno due rate o due mensilità.

13. I vantaggi per il debitore

L’intervento di un’agenzia di recupero crediti può comportare anche dei vantaggi. Da quanto sopra evidenziato, i limiti di operatività di una società di recupero crediti sono piuttosto ampi. Nessun potere esecutivo alla stessa è attribuito, dovendo ogni azione, in tal senso, essere preceduta da un titolo esecutivo, sul quale fondare e richiedere l’intervento solo ed esclusivamente dell’Autorità Giudiziaria. Proprio per questo, è chiaro che l’interesse di tali agenzie è quello di ottenere il pagamento. Ecco, dunque, che al debitore si prospetta la possibilità di proporre ed addivenire ad intese, quali un pagamento rateizzato, oppure una soluzione a saldo e stralcio, cioè proporre un pagamento immediato, ma ridotto nella misura (di solito al 50% della somma, ma ci si può spingere anche oltre). In certi casi, poi, è possibile ottenere entrambi, ossia un accordo a saldo e stralcio con pagamento rateizzato.
Per ottenere questo tipo di intesa è opportuno, tuttavia, avvalersi di un avvocato che potrà proporre l’accordo ed essere, sotto questo aspetto, più persuasivo. La presenza di un avvocato, difatti, assurge il ruolo di certificare, alla agenzia, la buona fede del debitore nel rispettare gli impegni presi, e pertanto sarà più propensa ad accettare una proposta di definizione transattiva.

Effettuato il pagamento sarà opportuno e necessario ottenere la liberatoria, ossia una quietanza che attesti, per l’appunto, l’avvenuto pagamento ed estinzione dell’obbligo. Non solo a scopo cautelativo, ma soprattutto in quei casi in cui occorre ottenere la cancellazione dal CRIF, qualora il proprio nominativo di “cattivo pagatore” sia stato inserito nell’elenco medesimo. Anche in tal caso si scorge l’utilità della presenza di un avvocato, il quale dopo avervi fatto ottenere la transazione giusta, avrà cura di provvedere alla richiesta di cancellazione

14. Le Società di recupero crediti e le Concessionarie della riscossione

Infine, le agenzie di recupero crediti spesso vengono confuse con le concessionarie della riscossione coattiva, con le quali hanno dei punti in comune, in particolare quello di recuperare un credito, ma per crediti e con poteri ben distinti e più ampi. Mentre le prime si limitano ad esercitare un recupero sulla fase meramente stragiudiziale (invio di solleciti di pagamento, telefonate ecc.), le concessionarie della riscossione hanno, in virtù di una specifica autorizzazione, potere più ampi, potendo svolgere anche attività coattiva e coercitiva oltre a quella stragiudiziale, per ottenere il pagamento (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteche, pignoramento conti correnti ecc.).

Di solito operano su mandato di enti locali (province e comuni) per il recupero di somme amministrative (multe, sanzioni, tasse). Trattasi di soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento tributi, in virtù di iscrizione in un apposito Albo dei gestori.

 

Redatto da: Gabriella Napolitano
Aggiornato da: Marco Mosca

Fonti normative

Art. 115 Testo unico delle Leggi di P.S.

D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

D.lgs. n. 206 del 6/09/2005 “Codice del consumo”, aggiornato con L. 24/12/2007 n. 244 e con decreto n. 130/2015

Garante per la protezione dei dati personali: privacy e recupero crediti. Vademecum sul D.L. n. 196/2003

Corte di Cassazione, Sentenza 4 gennaio 2018, n. 77

Corte di Cassazione, Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27545

Corte di Cassazione, Ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24834

Corte di Cassazione, Sentenza 16 novembre 2017, n. 27233

Corte di Cassazione Sentenza 18 ottobre 2012, n. 40901

Corte di Cassazione, Sentenza 28 novembre 2012, n. 21110

D.lgs 446/1997 art. 53

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