Separazione e casa di villeggiatura cointestata
Molte coppie nel loro matrimonio decidono di affrontare la spesa di un acquisto di una casa di villeggiatura. Ma come sarà poi gestita la suddetta casa dal momento in cui i coniugi si separano? Vediamolo subito insieme.
- Sentenza del Tribunale di Lecce del 21/06/08 n. 211
- Quali conseguenze per il mancato godimento del bene?
- Fonti normative
1. Sentenza del Tribunale di Lecce del 21/06/08 n. 211
La questione sottesa alla trattazione della sentenza di cui sopra concerne il problema legato all'utilizzo della casa di villeggiatura per una coppia separata, ove la moglie (non affidataria dei figli e quindi non assegnataria della casa di famiglia) ha preso residenza e impedisce al contempo al marito il completo godimento della stessa durante il periodo estivo.
Al giudice adito quindi è stato posto il problema di stabilire in che modo gli ex coniugi possano godere liberamente dei beni di cui rimangono proprietari: per porre un rimedio alla controversia insorta il giudice ha dovuto prestare molta attenzione alla disciplina regolamentata dall'art. 1102 del c.c. per il quale ciascuno può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso.
Infatti, dal momento in cui un bene è sottoposto al regime della comunione dei beni si pone in essere in capo ai titolari non un diritto di proprietà su una porzione del bene, ma un diritto sulla totalità del bene stesso.
È chiaro quindi che, in una siffatta situazione devono essere posti dei limiti all'esercizio del diritto su un determinato bene di comproprietà al fine di evitare che l'esercizio del proprio bene vada a ledere l'esercizio del diritto altrui.
Alla luce di quanto sopra sorge, quindi, la necessità di regolamentare l'uso della cosa comune in modo da consentire a tutti l'effettivo godimento del diritto o del bene di cui risulta essere proprietario.
In un caso come quello oggetto della sentenza del Tribunale di Lecce, non essendo materialmente possibile la divisione materiale del bene, non è rimasta che la possibilità di stabilire dei turni per l'utilizzo della casa al mare per far sì che anche il marito possa avere la possibilità di utilizzarla quando la moglie non è presente.
Naturalmente, tale turnazione viene fatta non solo in favore dell'ex coniuge comproprietario, ma anche in favore dei figli minori che nel caso di specie vivono con il padre: infatti, per mezzo del mancato godimento della casa viene leso anche un loro diritto, anche se il comproprietario è il papà.
2. Quali conseguenze per il mancato godimento del bene?
Abbiamo quindi visto che, dal momento in cui non sia possibile procedere alla divisione del bene una delle soluzioni usate dal nostro ordinamento è quella di predisporre di un utilizzo su turnazione, di modo tale che tutti i comproprietari possano godere effettivamente del loro diritto, senza che sia leso il diritto altrui di godere del bene.
Si suppone quindi che, in relazione al mancato godimento del bene da parte di uno dei comproprietari, colui che invece ha pieno utilizzo del bene si attivi in senso differente per non ledere il diritto dell'altro (in alcuni casi la turnazione non è il metodo più efficace, se non addirittura impossibile da utilizzare).
Uno dei modi è quello di versare al comproprietario che non gode dell'utilizzo del bene un'indennità per il mancato godimento del bene nei limiti del valore della quota di proprietà.
Fonti normative
Sentenza del Tribunale di Lecce del 21/06/08 n. 211
Art. 1102 c.c.
Cass. Civ. sez. II n. 20394
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