Rumori molesti in condominio oltre orario consentito
Scopri come gestire i rumori molesti in condominio oltre l'orario consentito. Leggi il nostro articolo per conoscere i tuoi diritti e i doveri dei tuoi vicini, così da poter convivere pacificamente e rispettare il benessere di tutti.
Descrizione del problema dei rumori molesti in condominio
In condominio, visto che spesso gli appartamenti sono separati da un semplice e sottile muro, non è raro udire il vicino parlare o fare chiasso in casa. Nessuno di noi probabilmente è totalmente silenzioso mentre si muove nel suo appartamento, perciò un po’ di rumore, soprattutto in grandi palazzine di città, fa parte della quotidianità.
Ce ne sono però alcuni che sono davvero fastidiosi, sia perché emessi in orari di solito dedicati al riposo, sia per il superamento di una determinata soglia. L’art. 844 c.c., relativo alle immissioni, parla di “normale tollerabilità”, intendendo il limite entro il quale l’immissione, in questo caso di rumore, pur comportando una limitazione del godimento della proprietà, è ritenuta accettabile per il vicino che la subisce.
Al fine di verificare se un dato rumore supera la normale tollerabilità, la giurisprudenza spiega che occorre applicare il cosiddetto “criterio comparativo”, secondo il quale è necessario dimostrare il superamento di 3 decibel del cosiddetto “rumore di fondo”, ovvero il suono costante della zona in cui vengono misurati i rumori considerati molesti.
Con l’ordinanza n. 2757 del 6 febbraio 2020, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha chiarito che, pur rimanendo il rumore nei limiti di legge, non può essere esclusa automaticamente la sua intollerabilità, “dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti”. In ogni caso, il fatto che anche una sola persona ne sia infastidita può essere già sintomo della criticità di un suono o rumore.
Cenni alla normativa in materia di disturbi della quiete pubblica
Al citato art. 844 c.c. relativo al divieto di immissioni e alla “normale tollerabilità” delle stesse, si aggiungono le disposizioni del regolamento condominiale, che solitamente stabilisce gli orari in cui è d’obbligo far silenzio, soprattutto nelle parti comuni, e che raccomanda di moderare i rumori all’interno degli appartamenti.
Esiste poi un apposito regolamento comunale, approvato dal Consiglio di ciascun Comune, atto a regolamentare la quiete cittadina e ad individuare gli orari dedicati al silenzio. Se il disturbo è potenzialmente arrecato a un numero indeterminato di persone, a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate, le immissioni rumorose possono assumere connotati penalistici.
L’art. 659 c.p., infatti, configura il reato di disturbo della quiete pubblica: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone [...], è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 309.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”. L’elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non l’effettivo disturbo arrecato, come indica la stessa Cassazione Penale, Sezione I, con sentenza n. 246 del 7 gennaio 2008.
Il reato in questione è, infatti, “un reato di pericolo concreto, nel senso che, sebbene non sia necessaria ai fini dell’integrazione della fattispecie penale la concreta lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice – da individuarsi nel diritto alla quiete nelle proprie occupazioni ed al riposo di una pluralità tendenzialmente ampia ed indeterminata di soggetti e non solo del singolo e ristretto gruppo di individui che per avventura si trovino a soggiornare nei pressi del luogo dal quale originano gli schiamazzi, i rumori o le emissioni sonore – è, tuttavia, necessario che siffatta idoneità potenziale alla lesione di una indeterminata pluralità di persone si presenti e sia dimostrata in termini di concreta sussistenza”.
Esempi di rumori che possono creare disturbo ai vicini di casa
Come sopra già accennato, la tollerabilità del rumore può variare in presenza di determinate circostanze, in primo luogo l’orario diurno o notturno. Un rumore assolutamente tollerabile, ad esempio, alle dieci di mattina diventa assai fastidioso alle tre di notte. Comunque ci sono rumori che, se reiterati, possono causare problemi al vicinato.
Le scarpe col tacco di chi vive al piano di sopra, i cani che abbaiano, le feste fino a tarda notte, la lavatrice in funzione in orari notturni, la musica o tv ad alto volume, lo spostamento di mobili, i bambini che fanno in casa giochi solitamente svolti all’aperto (come il pallone o i pattini a rotelle) sono solo alcuni esempi di rumori che possono causare disturbo e rendere difficile la vita in condominio.
C’è chi parla al telefono gridando o ridendo rumorosamente, chi attacca un chiodo col martello o col trapano per appendere un quadro e decide di farlo appena dopo pranzo, oppure la persona che passa l’aspirapolvere alle cinque di mattina prima di andare a lavoro.
Gli orari di silenzio in condominio
Orari stabiliti dalla legge
I Comuni, come anticipato, inseriscono gli orari di quiete in apposito “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose” che vieta a chiunque, col proprio comportamento – nei luoghi pubblici come nelle private dimore – di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso.
Di solito, in tale regolamento sono tutelate determinate fasce orarie (come ad esempio dalle ore 12.00-13.00 alle 15.00-16.00 e dalle ore 22.00 alle 8.00 nei giorni feriali), le quali possono subire variazioni nei fine settimana e nei giorni festivi. Anche durante gli orari consentiti, il regolamento impone che sia adottata ogni cautela e venga usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
Regolamento condominiale: eventuali restrizioni o ampliamenti degli orari di silenzio
Il regolamento di condominio è quell’insieme di regole che tutti i condomini devono rispettare per una serena convivenza, riguardanti ad esempio l’uso dei beni comuni, la ripartizione delle spese o gli orari da adibire al silenzio.
La giurisprudenza lo definisce lo “statuto della collettività condominiale, come atto volto ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività”.
Deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, si trova allegato nel registro dei verbali, tenuto dall’amministratore (art. 1130 c. 1 n. 7 c.c.) e la sua adozione è obbligatoria nei palazzi con un numero di condomini superiore a dieci (art. 1138 c. 1 c.c.). Solitamente, nel condominio si possono stabilire ampliamenti agli orari del regolamento comunale, stabilendo ad esempio l’inizio del “silenzio” alle 21.00 invece che alle 22.00, prevedendo variazioni a seconda della stagione e del fatto che il giorno sia festivo o feriale.
Cosa fare in caso di rumori molesti oltre l'orario consentito?
Secondo la “Relazione della commissione al parlamento europeo e al consiglio sull'applicazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2002/49/ce”, l'OMS riconosce che il rumore ambientale può costituire un serio problema per la salute, provocando disturbi del sonno, delle funzioni cognitive dei ragazzi, stress psicologico e problemi cardiovascolari in soggetti a rischio.
Ecco perché è un obbligo non solo per sé ma anche per gli altri segnalare fonti di rumore potenzialmente dannose, in modo che chi li produce metta in atto ogni azione utile per farli cessare o almeno limitarne la portata.
Chi contattare: il regolamento condominiale, la polizia, il giudice di pace
Il primo passo da mettere in atto è un tentativo di accordo verbale. In seguito, si può inviare al vicino rumoroso una lettera di diffida tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o una PEC. Si consiglia di scriverla con un tono formale ma cordiale, semplicemente invitando pacificamente l’interessato ad assumere un comportamento consono, descrivendo gli episodi in cui si sono verificati i rumori molesti e i disturbi arrecati.
Qualora fallisca il tentativo di accordo bonario, la situazione va segnalata all’amministratore di condominio che potrà ricordare le regole condominiali al trasgressore e invitare il condomino ad averne rispetto. L’art. 70 disp. att. c.c. dispone che il regolamento di condominio possa prevedere, per le infrazioni al medesimo regolamento, il pagamento a titolo di sanzione di una somma fino a 200,00 Euro (fino a 800,00 Euro in caso di recidiva), che viene devoluta al fondo condominiale per le spese ordinarie gestito dall’amministratore.
L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con la maggioranza dei presenti e 500 millesimi a favore. Sicuramente, una sanzione pecuniaria potrà essere una maniera efficace per far desistere il trasgressore. Qualora, al contrario, il disturbo permanga, è possibile fare un esposto alla Polizia locale che verificherà l’effettivo disturbo arrecato alla quiete pubblica.
Un altro mezzo disponibile è il ricorso al Giudice di Pace: l’art. 7 c.p.c. infatti, al comma 3, sancisce la competenza del medesimo “per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità”.
Se invece, oltre alla valutazione della normale tollerabilità, è necessario far valere anche il rispetto di una clausola condominiale, allora la competenza è del Tribunale Civile (secondo la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, con ordinanza n. 22730/17 del 28 settembre 2017). Tuttavia, ai sensi dell’art. 5 comma I bis del D.lgs 28/2010, la mediazione è obbligatoria quando la controversia ha ad oggetto diritti reali o questioni di condominio, quindi, per la materia in esame, le parti devono far ricorso ad un Mediatore terzo e imparziale e possono rivolgersi all’Autorità Giudiziaria solo se la mediazione non ha avuto esito positivo.
I rumori molesti in condominio possono configurare anche un reato, ai sensi del citato art. 659 c.p., ma in questo caso, oltre a superare il limite della normale tollerabilità, come anticipato, devono potenzialmente disturbare un numero indeterminato di persone ed “è quindi necessario che i rumori interessino una parte consistente degli occupanti il medesimo edificio” (Cassazione Penale, Sezione Terza, con sentenza n. 31741 del 29 settembre - 12 novembre 2020). Anche nel caso in cui i rumori molesti integrino gli estremi di reato, è possibile richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti, costituendosi parte civile nel processo penale (ex art. 2043 c.c.).
Suggerimenti per evitare di arrecare disturbo ai vicini di casa
Ci sono rumori che è possibile limitare, altri che non dipendono dalla nostra volontà come il pianto di un neonato. Usare pantofole con suola di gomma, far partire la lavatrice in orario diurno, utilizzare le cuffie per ascoltare la musica in orari notturni, educare i propri animali, effettuare lavori di riparazione e manutenzione nelle fasce orarie consentite sono alcune buone prassi.
Se il rumore proviene da un’attività che svolgiamo in casa oppure se il nostro laboratorio si trova in un condominio, è possibile insonorizzare una o più stanze attraverso apposite intercapedini. In ogni caso, prima di incominciare un’attività rumorosa, come ad esempio una ristrutturazione, è buona consuetudine avvertire i vicini, assicurandoli che si tratta solo di un disturbo limitato nel tempo. Una serena convivenza e una efficace comunicazione con chi ci vive accanto potrà prevenire liti e malumori che a volte sfociano in episodi di ostilità e rancore.
Il ruolo dell'amministratore condominiale nella prevenzione dei rumori molesti
Compito dell’amministratore di condominio è ricordare ai condomini il rispetto del regolamento, anche tramite l’affissione di appositi cartelli nelle parti comuni e parlandone nelle assemblee condominiali.
Qualora costui sia a conoscenza del fatto che qualche condomino svolge nell’appartamento un’attività rumorosa, provvederà a fargli presente la necessità di provvedere in modo da limitare le emissioni, anche invitandolo a insonorizzare le stanze adibite a laboratorio.
Compito dell’amministratore è infatti fare in modo che il condominio sia un luogo sereno e armonioso dove le persone convivono pacificamente e nel rispetto reciproco.
Conclusioni
La percezione di un rumore come molesto non è uguale per tutti. Quella che, ad esempio, per un giovane può essere piacevole musica, per un malato o un anziano può diventare causa di disturbo e sofferenza. La regola generale è cercare di mantenere rapporti di buon vicinato comportandosi in modo corretto, soprattutto nei confronti dei più deboli.
D’altra parte, un po’ di tollerabilità è d’obbligo, evitando di scagliarsi subito contro il bambino che gioca in cortile o il padrone del cane che lo saluta festoso. Per vivere in armonia sono importanti l’equilibrio e, soprattutto, il dialogo. Qualora però tutto ciò non fosse proprio possibile, si consiglia di provvedere tempestivamente per la tutela dei propri diritti, prima che la vita nell’appartamento diventi intollerabile e ci costringa a traslocare, giunti al limite della sopportazione.