Chi può chiedere il risarcimento di un incidente stradale?
Analizziamo gli aspetti principali della procedura per il risarcimento del danno a seguito di un sinistro
- Chi può chiedere il risarcimento?
Il conducente non colpevole
L’occupante del veicolo
Il pedone
I congiunti del deceduto - La concorrenza della colpa
- Aspetti procedurali
- Spese effettive per una richiesta di risarcimento
- Fonti normative
1. Chi può chiedere il risarcimento?
In linea generale chiunque abbia subito un danno alle proprie cose o alla propria persona in virtù di un sinistro stradale da lui non totalmente causato, è legittimato a richiedere il risarcimento, proporzionato ovviamente all’entità dei danni e alla percentuale di responsabilità.
1.1 Il conducente non colpevole
Nel caso in cui il soggetto danneggiato sia il conducente non colpevole del veicolo incidentato, tale soggetto potrà attivarsi al fine di vedersi risarcire tutti i danni subiti.
Ma a chi spetta risarcire?
Ovviamente - com’è noto - la legge (art. 1 L. n. 990/1969) prescrive la responsabilità civile degli autoveicoli (RCA o RC Auto), per tale intendendosi la responsabilità per i rischi derivanti dagli eventuali danni cagionati a cose o persone durante la circolazione stradale.
Dunque, è obbligatorio per i cittadini garantirsi presso una compagnia di assicurazioni ex art. 122 D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), stipulando un contratto di assicurazione a fronte del pagamento di un premio.
Nel settore assicurativo viene utilizzato il parametro del concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 per stabilire chi - in caso di incidente - debba risarcire i danni occorsi.
È perciò il conducente che ha provocato il sinistro, di norma trasgressore dei precetti inseriti all’interno del Codice della Strada (D. l.gs n. 285/1992), a doversi fare carico dei danni.
Tuttavia, per le considerazioni sopra svolte, il pagamento non verrà richiesto direttamente alla persona fisica ma alla compagnia assicurativa con la quale abbia stipulato il contratto di assicurazione.
Si attiverà così la richiesta per il risarcimento dei danni attraverso il procedimento ordinario ex art. 148 Cod. Ass.. Nondimeno, il c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006) ha introdotto nell’articolo successivo (art. 149 Cod. Ass.) una nuova procedura liquidativa speciale nota come “indennizzo o risarcimento diretto”.
Tale procedura, attivabile solamente in presenza di determinate condizioni (tra cui non essere responsabili - o esserlo solo in parte - dell’avvenuto sinistro) ammette che il rimborso venga richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile dell’incidente.
Le condizioni per attivare tale procedura sono le seguenti:
- il sinistro deve essersi verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati ed immatricolati in Italia;
- nell’incidente non devono essere coinvolti più di due veicoli, entrambi identificati;
- i danni devono riferirsi solamente alle cose ovvero anche alle persone seppur di lieve entità (danno biologico inferiore al 9%);
- come detto, non si deve essere totalmente responsabili del sinistro.
1.2 L’occupante del veicolo
Qualora insieme al conducente del veicolo incidentato viaggiasse anche un terzo soggetto, anche quest’ultimo avrà diritto al risarcimento dei nocumenti subiti.
trovava), a prescindere su chi ricada la responsabilità effettiva per il verificarsi del sinistro.
1.3 Il pedone
1.4 I congiunti del deceduto
Molto spesso - tristemente - nelle strade italiane si verificano degli incidenti mortali.
In tali casi i congiunti del defunto possono richiedere un risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del soggetto alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro (impropriamente “danno da perdita parentale”).
Per "congiunto", utilizzato in senso ampio, si intende colui che è legittimato a chiedere il risarcimento, potendo intendersi anche la persona non legata da un rapporto di parentela, come ad es. il convivente more uxorio).
I danni che possono essere richiesti alla compagnia sono molteplici.
Anzitutto occorre distinguere tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali.
A sua volta il danno patrimoniale si distingue in:
- danno emergente, per tale intendendosi la diminuzione patrimoniale dei familiari a seguito dell’evento morte (ad es. le spese per il funerale);
- lucro cessante, per tale intendendosi i guadagni che la vittima avrebbe potuto conseguire e che avrebbe utilizzato per il sostentamento dei congiunti (ad es. in favore della moglie casalinga).
Occorre fare poi un ulteriore distinzione tra danni iure proprio o iure hereditatis.
I primi sono i c.d. danni riflessi (o anche indiretti o di rimbalzo), per tali intendendosi quei danni che la vittima ha sofferto direttamente per il fatto stesso della morte del defunto, mentre i secondi sono quelli che riguardano la vittima e possono trasmettersi in favore solamente degli eredi.
I danni iure proprio si distinguono a loro volta in:
- danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante dei congiunti;
- danno biologico: sovente accade che i familiari delle vittime subiscono una lesione dell’integrità psicofisica a seguito della morte della persona cara. Tali danni, venendo leso il diritto all’integrità fisica costituzionalmente garantito ex art. 32 Cost., possono dunque essere oggetto di autonoma voce di
danno; - danno esistenziale: trattasi della lesione irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato.
I congiunti potranno altresì richiedere il risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali risarcibili alla vittima e trasmissibili agli eredi, ovvero:
- il danno biologico (danno terminale): consiste nella lesione del diritto alla salute che si verifica in capo al soggetto tra il momento della lesione e l’evento morte. Ovviamente non sussisterà tale voce di danno in caso di morte istantanea.
- il danno morale soggettivo (danno catastrofale): si tratta delle sofferenze interiori patite dal soggetto dovute alla coscienza lucida e consapevole dell’avvicinamento alla propria morte.
2. La concorrenza della colpa
Come anticipato, l'articolo 2054 c.c comma 2 sancisce una presunzione di colpa stabilendo che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
3. Aspetti procedurali
- data, ora e luogo del sinistro;
- generalità dei conducenti;
- numeri delle polizze assicurative;
- targhe dei veicoli;
- eventuale preventivo per la riparazione del veicolo;
- propria disponibilità a far esaminare il veicolo da un perito, indicando i giorni e l’ora preferiti;
- descrizione dell'evento precisando se c'è stato intervento delle forze dell’ordine (in caso d’intervento allegare il relativo verbale) e se vi siano testimoni (nel qual caso allegare le eventuali testimonianze rese);
- entità presunta del danno (in caso di lesioni fisiche allegare la documentazione medica e quella attestante il reddito).
Qualora la compagnia assicuratrice ritenga la denuncia incompleta, entro 30 giorni dalla suo ricevimento deve invitare l'assicurato a provvedere all'integrazione dei dati e/o documenti mancanti.
4. Spese effettive per una richiesta di risarcimento
In questo caso sarà l’assicurazione stessa a retribuire il legale.
Fonti normative
- Codice Civile: artt. 1218, 1678, 1681, 2054.
- L. n. 990/1969: art. 1.
- D.Lgs n. 209/2005: artt. 122, 141, 148, 149.
- D.Lgs n. 285/1992.
- D.L. n. 223/2006.
- D.L. n. 132/2014.
- D.M. n. 55/2014.
- L. n. 247/2012.
- D.M. n. 37/2018.