Chi può chiedere il risarcimento di un incidente stradale?

Analizziamo gli aspetti principali della procedura per il risarcimento del danno a seguito di un sinistro

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1. Chi può chiedere il risarcimento?

In linea generale chiunque abbia subito un danno alle proprie cose o alla propria persona in virtù di un sinistro stradale da lui non totalmente causato, è legittimato a richiedere il risarcimento, proporzionato ovviamente all’entità dei danni e alla percentuale di responsabilità.

1.1 Il conducente non colpevole

Nel caso in cui il soggetto danneggiato sia il conducente non colpevole del veicolo incidentato, tale soggetto potrà attivarsi al fine di vedersi risarcire tutti i danni subiti. 

Ma a chi spetta risarcire?

Ovviamente - com’è noto - la legge (art. 1 L. n. 990/1969) prescrive la responsabilità civile degli autoveicoli (RCA o RC Auto), per tale intendendosi la responsabilità per i rischi derivanti dagli eventuali danni cagionati a cose o persone durante la circolazione stradale.

Dunque, è obbligatorio per i cittadini garantirsi presso una compagnia di assicurazioni ex art. 122 D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), stipulando un contratto di assicurazione a fronte del pagamento di un premio.

Nel settore assicurativo viene utilizzato il parametro del concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 per stabilire chi - in caso di incidente - debba risarcire i danni occorsi.

È perciò il conducente che ha provocato il sinistro, di norma trasgressore dei precetti inseriti all’interno del Codice della Strada (D. l.gs n. 285/1992), a doversi fare carico dei danni.

Tuttavia, per le considerazioni sopra svolte, il pagamento non verrà richiesto direttamente alla persona fisica ma alla compagnia assicurativa con la quale abbia stipulato il contratto di assicurazione.

Si attiverà così la richiesta per il risarcimento dei danni attraverso il procedimento ordinario ex art. 148 Cod. Ass.. Nondimeno, il c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006) ha introdotto nell’articolo successivo (art. 149 Cod. Ass.) una nuova procedura liquidativa speciale nota come “indennizzo o risarcimento diretto”.

Tale procedura, attivabile solamente in presenza di determinate condizioni (tra cui non essere responsabili - o esserlo solo in parte - dell’avvenuto sinistro) ammette che il rimborso venga richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile dell’incidente.

Le condizioni per attivare tale procedura sono le seguenti:

  • il sinistro deve essersi verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano;
  • i veicoli devono essere assicurati ed immatricolati in Italia;
  • nell’incidente non devono essere coinvolti più di due veicoli, entrambi identificati;
  • i danni devono riferirsi solamente alle cose ovvero anche alle persone seppur di lieve entità (danno biologico inferiore al 9%);
  • come detto, non si deve essere totalmente responsabili del sinistro.

1.2 L’occupante del veicolo

Qualora insieme al conducente del veicolo incidentato viaggiasse anche un terzo soggetto, anche quest’ultimo avrà diritto al risarcimento dei nocumenti subiti.

Il risarcimento di tale soggetto è disciplinato dall’art. 141 Cod. Ass. che prevede una disciplina favorevole al fine di consentire al danneggiato di ottenere in maniera più rapida il risarcimento del danno: si parla infatti di “liquidazione automatica”. 
 
Secondo tale procedimento il terzo trasportato deve essere sempre risarcito dalla compagnia del c.d. vettore (cioè la compagnia del veicolo sul quale si
trovava), a prescindere su chi ricada la responsabilità effettiva per il verificarsi del sinistro.
 
Se invece è coinvolto un solo veicolo, una parte della giurisprudenza ritiene che non si possa applicare l’art. 141 Cod. Ass. ma il trasportato dovrà richiedere i danni attraverso l’istituto della responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1681 c.c.) e/o extracontrattuale (2054 c.c.) a seconda che il trasporto del viaggiatore tragga o meno origine da una fonte contrattuale (nella specie, contratto di trasporto ex art. 1678 c.c.).

1.3 Il pedone

Anche il risarcimento richiesto dal pedone - così come quello del trasportato - sfugge all’applicazione della disciplina dell’indennizzo diretto.
 
In queste situazioni il conducente del mezzo deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’investimento secondo la regola stabilita dall’art. 2054 c.c. secondo la quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
 
In considerazione dell’estrema difficoltà di fornire questa prova, in linea di massima la responsabilità del sinistro viene quasi sempre addebitata al conducente del veicolo (responsabilità aggravata tendente alla responsabilità oggettiva).

1.4 I congiunti del deceduto

Molto spesso - tristemente - nelle strade italiane si verificano degli incidenti mortali.

In tali casi i congiunti del defunto possono richiedere un risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del soggetto alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro (impropriamente “danno da perdita parentale”).

Per "congiunto", utilizzato in senso ampio, si intende colui che è legittimato a chiedere il risarcimento, potendo intendersi anche la persona non legata da un rapporto di parentela, come ad es. il convivente more uxorio).

I danni che possono essere richiesti alla compagnia sono molteplici.

Anzitutto occorre distinguere tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali.

A sua volta il danno patrimoniale si distingue in:

  • danno emergente, per tale intendendosi la diminuzione patrimoniale dei familiari a seguito dell’evento morte (ad es. le spese per il funerale);
  • lucro cessante, per tale intendendosi i guadagni che la vittima avrebbe potuto conseguire e che avrebbe utilizzato per il sostentamento dei congiunti (ad es. in favore della moglie casalinga).

Occorre fare poi un ulteriore distinzione tra danni iure proprio o iure hereditatis.

I primi sono i c.d. danni riflessi (o anche indiretti o di rimbalzo), per tali intendendosi quei danni che la vittima ha sofferto direttamente per il fatto stesso della morte del defunto, mentre i secondi sono quelli che riguardano la vittima e possono trasmettersi in favore solamente degli eredi.

I danni iure proprio si distinguono a loro volta in:

  • danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante dei congiunti;
  •  danno biologico: sovente accade che i familiari delle vittime subiscono una lesione dell’integrità psicofisica a seguito della morte della persona cara. Tali danni, venendo leso il diritto all’integrità fisica costituzionalmente garantito ex art. 32 Cost., possono dunque essere oggetto di autonoma voce di
    danno;
  • danno esistenziale: trattasi della lesione irreparabile del legame familiare costituzionalmente tutelato.

I congiunti potranno altresì richiedere il risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali risarcibili alla vittima e trasmissibili agli eredi, ovvero:

  • il danno biologico (danno terminale): consiste nella lesione del diritto alla salute che si verifica in capo al soggetto tra il momento della lesione e l’evento morte. Ovviamente non sussisterà tale voce di danno in caso di morte istantanea.
  • il danno morale soggettivo (danno catastrofale): si tratta delle sofferenze interiori patite dal soggetto dovute alla coscienza lucida e consapevole dell’avvicinamento alla propria morte.

2. La concorrenza della colpa

Come anticipato, l'articolo 2054 c.c comma 2 sancisce una presunzione di colpa stabilendo che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

In questo caso, non vi è un unico soggetto interamente responsabile ma la colpa sarà ripartita tra i due (o più) conducenti, anche in misura non paritaria (ad es. ad un guidatore viene addebitato il 60% della colpa, mentre all’altro il 40%.
 
Ovviamente la valutazione delle percentuali non è agevole e deve essere sempre connessa al caso concreto e ad un’attenta analisi della ricostruzione dei fatti e delle modalità del sinistro.

3. Aspetti procedurali

Entro 3 giorni dalla data del sinistro è buona prassi inviare una lettera alla propria compagnia assicurativa, anche qualora non ci ritenessimo responsabili del verificarsi dell’incidente.
 
Tale comunicazione può essere effettuata via fax, pec o lettera raccomandata a/r.
 
La denuncia deve contenere:
  • data, ora e luogo del sinistro;
  • generalità dei conducenti;
  • numeri delle polizze assicurative;
  • targhe dei veicoli;
  • eventuale preventivo per la riparazione del veicolo;
  • propria disponibilità a far esaminare il veicolo da un perito, indicando i giorni e l’ora preferiti;
  • descrizione dell'evento precisando se c'è stato intervento delle forze dell’ordine (in caso d’intervento allegare il relativo verbale) e se vi siano testimoni (nel qual caso allegare le eventuali testimonianze rese);
  • entità presunta del danno (in caso di lesioni fisiche allegare la documentazione medica e quella attestante il reddito).

Qualora la compagnia assicuratrice ritenga la denuncia incompleta, entro 30 giorni dalla suo ricevimento deve invitare l'assicurato a provvedere all'integrazione dei dati e/o documenti mancanti.

Entro lo stesso termine, la compagnia può contestare l'applicabilità della procedura diretta ex art. 149 Cod. Ass.. Ciò a riguardo, si ricordi che la richiesta di risarcimento va inoltrata alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro quando non è possibile avvalersi del risarcimento diretto.
 
Ad ogni modo, a seguito dell’avvenuta richiesta di risarcimento, la compagnia assicurativa ha il dovere di formulare un'offerta entro 60 giorni per danni alle cose (o 30 giorni in caso di CAI a firma congiunta per la sola procedura diretta) ed entro 90 giorni per danni alle persone.
 
Se - di contro - l’assicurazione ritiene di non dover alcun risarcimento è tenuta ad inviare una lettera raccomandata a/r motivata entro 30 giorni.
 
Se la proposta viene accettata, la somma deve essere liquidata entro 15 giorni.
 
Qualora il soggetto ritenga che l’offerta non sia satisfattiva del proprio credito potrà dichiarare di trattenere la somma incassata in acconto sul maggiore avere. Se le parti non raggiungono un accordo, l’incidentato dovrà invitare formalmente la compagnia assicurativa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita in quanto trattasi di una condizione di procedibilità per l’eventuale azione giudiziaria (D.L. 132/2014).
 
Se la compagnia ha dichiarato di non voler partecipare all’incontro o non abbia comunicato alcunché, ovvero entrambe le parti abbiano presenziato all’incontro ma non sia stato raggiunto un accordo, non resterà per il danneggiato che agire in giudizio per vedersi riconosciuto da un giudice il diritto al risarcimento dei danni subiti.


4. Spese effettive per una richiesta di risarcimento

Accade sovente che il danneggiato di un sinistro stradale si faccia assistere da un avvocato per la gestione stragiudiziale della pratica di risarcimento.
In questo caso sarà l’assicurazione stessa a retribuire il legale.
 
La parcella di norma è circa il 10% dell’indennizzo totale, anche se spesso non viene frazionata perché l’assicurazione fa un’offerta omnia, ossia inglobante anche l’onorario dell’avvocato e quello eventualmente pagato al medico legale per la perizia in caso di danni fisici.
 
Talvolta invece accade che il danneggiato e il relativo avvocato concordino al momento del conferimento del mandato il prezzo dovuto al professionista: in tal caso, l’eventuale pagamento da parte dell’assicurazione andrà a coprire questa spesa. 
 
Se - di contro – l’assicurazione ritiene che tale contributo sia troppo alto, dovrà essere il danneggiato a coprire la parte restante della parcella.
 
Di norma, l’assicurazione versa l’importo del risarcimento e delle spese legali direttamente all’assicurato-danneggiato; sarà poi quest’ultimo a pagare, al proprio avvocato, la parcella. Ovviamente tali regole valgono solamente nel caso in cui le parti raggiungano un accordo stragiudiziale.
 
Nel caso quindi di mancanza di accordo, e successivo giudizio di risarcimento, il danneggiato dovrà pagare, oltre alle spese vive (contributi, marche, notifiche atti etc.), anche una parcella ovviamente superiore rispetto a quelle afferente la fase stragiudiziale del risarcimento, che dovrà calcolarsi sulla base dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 37 dell' 8/3/2018.
 
Giacomo Fei

 

Fonti normative

- Costituzione: art. 32.
- Codice Civile: artt. 1218, 1678, 1681, 2054.
- L. n. 990/1969: art. 1.
- D.Lgs n. 209/2005: artt. 122, 141, 148, 149.
- D.Lgs n. 285/1992.
- D.L. n. 223/2006.
- D.L. n. 132/2014.
- D.M. n. 55/2014.
- L. n. 247/2012.
- D.M. n. 37/2018.