Ricorso multa: le novità
La multa è la sanzione amministrativa pecuniaria applicata in caso di violazioni di una o più norme del Codice della Strada. Secondo la legge si può presentare ricorso contro la multa quando si pensa che la stessa sia viziata o illegittima o più in generale in tutti in cui chi l’ha ricevuta, ritiene di non doverla pagare.
- Ricorso multa in autotutela modello
- Ricorso multa Giudice di pace e ricorso multa al Prefetto
- Novità dalla Cassazione
- In arrivo l'ingiunzione di pagamento per le multe stradali
Tre sono tipi di ricorsi:
1 . in autotutela, presentati direttamente all’ente emanante la multa;
2. davanti al Prefetto;
3. davanti al Giudice di Pace.
1. Ricorso multa in autotutela modello
Il "trasgressore" che ritenga di aver subito una multa illegittimamente, può agire direttamente nei confronti dell'organo che ha emesso la sanzione, in autotutela, evitando di sottoporsi ai rischi e ai costi del ricorso al Prefetto o all'autorità giudiziaria.
Che con ……………… (l’avviso, la cartella di pagamento, contravvenzione, etc) n……… del ……………………………. notificato/a il……………….. codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro………………irrogando sanzioni per euro…………..
Tale provvedimento appare illegittimo perché (indicare le motivazioni relative al proprio caso)
A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).
-copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;
-documentazione che comprovi l’illegittimità del documento (ricevute di pagamento, prove relative all’errore di persona, visure catastali, ecc.);
-copia del documento di identità.
Luogo e data
2.Ricorso multa Giudice di pace e ricorso multa al Prefetto
Chi riceve la contestazione o la notificazione di un verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada e che voglia contestarlo, può proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di pace alternativamente. Tale ricorso deve essere proposto nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli articoli 203 e seguenti del Codice della Strada.
Può presentare ricorso solo chi abbia già ricevuto, da parte dell'organo la notificazione o contestazione del verbale, altrimenti, in caso del preavviso di violazione, il proprietario o il conducente del veicolo devono attendere la notifica del verbale.
Il termine per l'impugnazione del verbale è:
- di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, per quanto riguarda il ricorso al Prefetto,
- mentre di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per il ricorso al Giudice di Pace.
Il ricorso, diretto al Prefetto del luogo della commessa violazione, può essere presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero può essere presentato direttamente al Prefetto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- il testo del ricorso;
- il verbale che si intende impugnare (o l'ordinanza del Prefetto che ha rigettato la prima opposizione).
Vanno inoltre depositati:
- le copie dei documenti che si intende allegare e di un documento di identità del ricorrente;
- la marca da bollo e il contributo unificato
- gli estremi del verbale che si vuole impugnare,
- l'indicazione in dettaglio delle ragioni di fatto e di diritto alla base dell'impugnazione,
- la richiesta di annullamento del verbale e di archiviazione di ogni sanzione pecuniaria.
Il Giudice di pace, invece, all’esito dell'istruttoria, può dichiarare il ricorso inammissibile, rigettarlo determinando il pagamento di una sanzione di importo compreso tra la sanzione minima e massima prevista dalla legge per la violazione o accoglierlo e annullare la multa, anche in parte. Non sono fissati dei tempi massimi di risposta, al contrario di quanto avviene se ci si rivolge al Prefetto, che è obbligato a rispondere al massimo entro 120 giorni.
3. Novità dalla Cassazione
La Corte di Cassazione (Ordinanza N. 26843/2018), ha affermato che è efficace un atto di riscossione anche in caso di omessa o invalida notificazione della sanzione presunta.
Nella specie ha statuito che "in materia di opposizione a sanzioni amministrative è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre che in via preliminare detta mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto”.
Ciò appare in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2017 ove avevano statuito che” L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.”
Ciò in quanto qualora l’ente non dia prova di avere eseguito in modo valido e tempestivo la notifica del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Il collegio, ha argomentato che il verbale di accertamento di una sanzione stradale rappresenta un “titolo esecutivo”, e definendolo “del tutto peculiare”. Questo consente all’ente che eleva la sanzione di principiare la riscossione coattiva iscrivendo a ruolo esattoriale gli importi corrispondenti alla sanzione amministrativa e agli accessori. Inoltre, la notificazione tempestiva del verbale di accertamento, concerne la fase di formazione del titolo esecutivo, tuttavia la violazione della notifica non impedisce la venuta a esistenza del titolo stesso, pure se viziato in quanto invalido, ovvero irregolare, l’iter di formazione suo proprio.
Il destinatario della cartella di pagamento emessa su verbale di accertamento di violazione del codice della strada, ovvero soggetto passivo della riscossione coattiva, piò ancora esperire i tradizionali rimedi oppositivi offerti dagli artt. 615 (opposizione all’esecuzione) e 617 (forma dell’opposizione) del codice di rito.
4. In arrivo l'ingiunzione di pagamento per le multe stradali
Il ddl n. 1586 contenete l'attuale versione della legge di bilancio 2020 rimette in campo l'istituto dell'ingiunzione di pagamento o ingiunzione fiscale prevista dal vecchio RD n. 639/1910.
È uno strumento alternativo alla cartella esattoriale che il Comune può utilizzare per recuperare le somme che il trasgressore non ha ancora pagato dopo che gli è stata notificata la multa, ove il competente ufficio comunale concede 30 giorni per provvedere, pena il pignoramento dell'importo
dovuto.
Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati."
Questo non significa che il pignoramento a cui il Comune potrà fare ricorso, è solo quello mobiliare. Il RD n. 639/1910 contempla anche l'esecuzione immobiliare e nulla vieta di procedere anche al pignoramento presso terzi.
Margherita Moretti
Hai ricevuto una multa illegittima e vuoi opporti? Ti hanno notificato un verbale di accertamento di infrazione e vuoi presentare ricorso? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.