Riconciliazione: può avvenire dopo la sentenza?
La riconciliazione coniugale è la decisione di ricostituire il vincolo matrimoniale dopo la separazione.
1. Disciplina codicistica
L’istituto della riconciliazione coniugale è disciplinato dal codice civile nei seguenti articoli: artt. 154 c.c. e 157 c.c. Secondo l’art. 154 c.c. la riconciliazione tra i coniugi comporta l’estinzione della domanda di separazione proposta precedentemente. Pertanto, la riconciliazione può avvenire durante il giudizio di separazione comportando il venire meno della relativa azione in giudizio. Inoltre, i fatti precedenti alla riconciliazione, se a conoscenza di entrambe le parti durante la fase di separazione, non possono essere posti a fondamento di una eventuale nuova domanda di separazione.
L ’art. 157c.c. prevede invece la possibilità di ricostituire il vincolo coniugale anche dopo la pubblicazione della sentenza di separazione, ma ciò è possibile solo se vi è accordo tra le parti. Inoltre, l’articolo sottolinea che la separazione può essere nuovamente pronunciata per fatti e comportamenti successivi alla riconciliazione.
2. Come funziona
Il perfezionamento della riconciliazione coniugale è possibile solo se entrambe le parti manifestano la volontà di ristabilire il vincolo matrimoniale attraverso l’effettivo e concreto ripristino del rapporto materiale e spirituale della vita familiare.
La volontà di riconciliazione può essere di due tipologie:
- espressa attraverso un accordo scritto senza vincoli formali;
- tacita attraverso un comportamento inequivocabilmente non compatibile con la separazione.
In merito agli effetti della riconciliazione esse comporta:
- il ripristino dei diritti e dei doverimatrimoniali;
- la cessazione di un eventuale assegno dimantenimento;
- l’abbandono della domanda di separazione (nel caso dell’art. 154 c.c.), ovvero la cessazione degli effetti della sentenza di separazione (secondo l’art. 157c.);
- il ripristino della comunione legale dei beni ad esclusione di quelli acquistati durante la separazione;
- il venir meno del termine per chiedere il divorzio in quanto la separazione viene annullata con la
Pertanto con la riconciliazione non è più possibile procedere alla fase di divorzio, in quanto l’elemento necessario per poter accedere alla fase di divorzio è la decorrenza ininterrotta della separazione per 6 mesi (nel caso di separazione consensuale ) o 1 anno ( nel caso di separazione giudiziale) .
3. La procedura
Affinché abbia efficacia la decisione di riconciliazione dei coniugi, fatta durante la causa di separazione, è necessario che il Giudice ne dia atto iscrivendola a verbale. Pertanto, il Giudice emette sentenza con cui si accerta la riconciliazione, comportando il versamento dell’imposta di registro. In alternativa, i coniugi possono non presentarsi nell’udienza successiva comportando l’estinzione del giudizio. Ne segue la cancellazione della causa dal ruolo senza alcun esborso monetario.
Nel caso in cui la riconciliazione avvenga dopo la pubblicazione della sentenza di separazione non si richiede l’intervento del giudice e quindi essa opera automaticamente. È preferibile che la riconciliazione, per poter annullare la separazione ed essere opposta a terzi, sia fatta in forma scritta. Perciò i coniugi devono fare apposita dichiarazione scritta presso l’Ufficiale di Stato civile del Comune nel quale il matrimonio è avvenuto oppure del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto. A seguito di tale manifestazione di volontà l’Ufficiale di Stato civile procede alla sua annotazione a margine dell’attodimatrimonioaisensidegliartt.63,lett.g)e69,lett.f)del D.p.r. 396 del 3 novembre 2000.
Fabiola Fiorini
Fonti normative
Codice civile: artt. 154, 157
D.p.r. 396 del 3 novembre 2000
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