Quando puoi fare ricorso contro la sospensione della patente
Quando si infrange il codice della strada sono previste diverse sanzioni. Per alcune violazioni, ritenute maggiormente gravi dalla legge, il codice prevede sanzioni accessorie particolarmente afflittive come, ad esempio, la sospensione della patente.
- Cosa si intende per sospensione della patente di guida?
- Quando la patente può essere sospesa?
- Il potere del Prefetto di irrogare la sospensione della patente e di concedere permessi di guida temporanei
- Quali sono i rimedi nel caso di patente sospesa?
- Fonti normative
1. Cosa si intende per sospensione della patente di guida?
La sospensione della patente di guida è una sanzione amministrativa accessoria, irrogata dal Prefetto del luogo in cui è commessa la violazione, che si accompagna alla sanzione pecuniaria nell’ipotesi in cui siano commesse gravi violazioni al Codice della Strada.
Benché talvolta nel linguaggio di uso comune si tenda a confondere la sospensione con il ritiro della patente, questo non rappresenta che il “momento” che precede la sospensione, e che ha inizio con l’accertamento dell’infrazione da parte della pubblica autorità in sede di contestazione immediata (pensiamo all’ipotesi in cui l’automobilista venga fermato a seguito di una pericolosa inversione a U in autostrada). Altre volte il ritiro può derivare da irregolarità di diverso tipo che non comportano la futura sospensione della patente (circolazione con una patente scaduta), la quale verrà restituita dall’Autorità procedente (corpo di polizia stradale o altri) all’avvenuta regolarizzazione della situazione ostativa.
La sospensione, al contrario, è emanata con ordinanza del Prefetto ed è un provvedimento che – se non prontamente impugnato – assume carattere definitivo per tutto il tempo per cui la sospensione è disposta.
2. Quando la patente può essere sospesa?
La sospensione della patente è una sanzione di natura accessoria. Si parla di sanzione accessoria quando, a seguito di accertamento di una violazione, oltre alle conseguenze sanzionatorie principali (che possono avere rilevanza semplicemente amministrativa – si pensi al pagamento della classica contravvenzione per un banale divieto di sosta – ovvero, nei casi più gravi, penale – come nella guida in stato di ebbrezza) la legge prevede effetti ulteriori che, incidendo sulla libertà di autodeterminazione del trasgressore, mirano a prevenire il ripetersi della condotta vietata.
In quanto tale, la sospensione della patente è prevista, in aggiunta alla sanzione amministrativa, per quelle ipotesi di violazione ritenute più gravi, puntualmente individuate dalla legge. Altre volte, la sospensione è invece prevista laddove il trasgressore incorra più volte nella medesima infrazione nell’arco di un biennio.
A titolo esemplificativo, tra le più comuni ipotesi di sospensione della patente si ricordano:
- superare i limiti di velocità di oltre 40km/h rispetto al limite consentito, da cui consegue la sospensione accessoria della patente da 1 a 3 mesi. Ove il limite sia superato di oltre 60km/h, il periodo di sospensione va da 6 a 12 mesi. La recidiva di tale illecito nei successivi due anni dà luogo ad una sospensione che va da 8 a 18 mesi;
- guidare contromano, da cui consegue la sospensione della patente da 1 a 3 mesi;
- mancato rispetto dell’obbligo di dare precedenza, nel caso di recidiva nel biennio, da cui consegue la sospensione da 1 a 3 mesi;
- sorpasso vietato, che in taluni casi è punito con la sospensione della patente da 1 a 3 mesi solo a seguito di recidiva nel biennio, ma nei casi più gravi anche a seguito di prima violazione;
- mancato utilizzo di lenti, ove ciò sia prescritto e solo in caso di recidiva nel biennio, da cui consegue la sospensione della patente da 1 a 3 mesi;
- circolare sulle corsie per la sosta di emergenza, da cui consegue la sospensione della patente da 2 a 6 mesi;
- guidare in stato di ebbrezza, che oltre a costituire illecito penale, comporta – nelle ipotesi più gravi – la sospensione della patente fino a 2 anni e la revoca se il conducente abbia procurato un incidente stradale;
- guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che oltre a costituire anch’esso illecito penale, comporta la sospensione della patente da 1 a 2 anni e, nei casi più gravi ovvero se sia procurato un incidente stradale, la revoca.
3. Il potere del Prefetto di irrogare la sospensione della patente e di concedere permessi di guida temporanei
Il Prefetto, una volta che gli siano trasmessi gli atti da parte degli agenti accertatori relativamente ad una violazione da cui consegua la sospensione della patente, è obbligato a procedere in tal senso, trattandosi di cd. “attività vincolata”. L’Autorità prefettizia non ha, dunque, la libera scelta se applicare o meno la sospensione.
Tuttavia, le legge, nel prevedere delle cornici che vanno da un minimo a un massimo di individuazione del periodo di sospensione, consente al Prefetto di valutare le circostanze concrete del caso al fine di determinare, con una certa discrezionalità, la sospensione da comminare. I parametri utilizzati dal Prefetto in tal senso sono: l’eventuale danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Nel caso in cui dalla condotta del trasgressore non siano derivati incidenti, può essere richiesto al Prefetto il rilascio di un permesso di guida giornaliero, per determinate fasce orarie e per non più di 3 ore al giorno, allo scopo di consentire al richiedente di continuare a svolgere la propria attività lavorativa o assolvere a diverse esigenze per le quali l’utilizzo di un’autovettura risulti essenziale.
In tal caso, se il Prefetto acconsente, il periodo di sospensione verrà automaticamente esteso per un numero di giorni pari al doppio delle ore per le quali sia autorizzata la guida. Ciò significa che se il monte ore complessivo di permesso autorizzato dal prefetto è pari a 120 ore, il periodo di sospensione verrà esteso di ulteriori 4 giorni.
4. Quali sono i rimedi nel caso di patente sospesa?
Il provvedimento di sospensione della patente può essere impugnato nelle opportune sedi.
L’ordinanza prefettizia che dispone la sospensione della patente è opponibile con ricorso al Giudice di Pace, da presentare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Può essere richiesta al Giudice la sospensione in via cautelare del provvedimento, che consentirebbe all’interessato, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento giudiziario, di poter continuare ad usufruire della patente di guida.
La legge, tuttavia, accorda tale particolare beneficio solo nel caso in cui dal provvedimento (nel nostro caso, di sospensione della patente di guida) derivi un pregiudizio grave ed irreparabile che dovrà essere ben documentato e circostanziato nel ricorso (si pensi, per esempio, a gravi problematiche di salute che richiedano di recarsi frequentemente e giornalmente presso strutture sanitarie, ma a ben vedere i casi potrebbero essere molteplici).
Federico Canonici
Fonti normative
D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
D.Lgs. n. 150/2011
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