Tutore Legale: Chi è, cosa fa, quando si nomina
Vi sono determinate situazioni in cui la nomina di un tutore si rivela una scelta necessaria. Il tutore è un rappresentante legale di una persona che ne esercita la totale tutela. Vediamo nel particolare cosa è questa figura e come è regolamentata dal nostro ordinamento vigente.
- Chi è e cosa fa un tutore
- Come si diventa tutori legali
- Ma chi può essere nominato come tutore legale
- La tutela del minore
- Come ottenere la tutela legale di un disabile
- L’interdetto e l’incapacità legale
- Revoca del tutore
- La differenza tra tutore e amministratore di sostegno
- Le ultime novità in merito alla disciplina del tutore legale.
- Fonti normative
1. Chi è e cosa fa un tutore?
Il tutore è quella figura che si occupa degli interessi personali e patrimoniali di persone che, per minore età o incapacità fisica o giuridica, non sono in grado di provvedervi.
Il tutore provvede agli interessi dei minori di età o degli inabilitati che si trovino in condizioni di abituale infermità mentale, che sia tanto grave da non permettere che egli possa più in alcun modo provvedere a se stesso.
Il tutore ha l'obbligo di svolgere alcuni compiti, mentre per il compimento di alcuni atti, egli deve essere necessariamente autorizzato dal giudice tutelare che lo ha nominato. In particolare, il tutore deve:
- avere cura della persona cui il provvedimento di tutela è diretto;
- rappresentare il minore o l'inabilitato in tutti gli atti;
- amministrare i loro beni;
- tenere la contabilità e relazionare di anno in anno l'andamento del soggetto al giudice tutelare.
Per quanto invece attiene agli atti senza i quali non vi può non essere l'autorizzazione del giudice troviamo:
- investimento di capitali;
- acquisto di beni immobili;
- l’acquisto di beni ad eccezione di quelli necessari per l’uso del minore, l’economia domestica e l’amministrazione del patrimonio;
- accettazione o rinuncia all'eredità;
- stipulare contratti di locazione ultranovennali;
- instaurare giudizi (ad eccezione di azioni cautelari);
- assumere obbligazioni ((salvo che le stesse riguardino spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del patrimonio);
- alienazione di beni;
- stipula di divisioni;
- costituzioni di pegni e/o ipoteche;
- le donazioni o i legati sottoposti a pesi o a condizioni;
- la riscossione di capitali;
- altri atti della stessa specie.
Per altri atti, occorre invece l’autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare:
- alienazioni dei beni del tutelato;
- pegni e ipoteche;
- stipula di divisioni, compromessi o transazioni.
Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del giudice tutelare possono essere annullati su istanza dello stesso tutore, del minore o di chiunque degli aventi causa ne abbia il diritto sul piano giuridico.
Come si è detto poi, il tutore deve tenere la contabilità con la diligenza del buon padre di famiglia e darne conto annualmente al giudice nominato. La relazione non dovrà vertere però solo e unicamente sul rendiconto, ma anche sullo stato di salute psico-fisico dell'individuo soggetto a tutela.
2. Come si diventa tutori legali?
Si premetta innanzi tutto una cosa. Colui che viene nominato (ad esempio dal Tribunale) non può sottrarsi alla nomina, salvo che ricorra almeno una di queste condizioni: sia ultra sessantacinquenne, abbia almeno tre figli minorenni, sia gravemente malato, oppure semplicemente incompatibile poiché già nominato per altra tutela.
Si deve poi distinguere la nomina per la tutela di un minore di età, dalla tutela per un inabilitato: la tutela del minorenne, dal momento in cui questo sia rimasto senza i genitori, è obbligatoria.
La nomina del tutore in questo caso, avverrà sempre nell'area di competenza territoriale dove si trovano tutti gli interessi del minore, vale a dire la maggior parte delle volte, il luogo di residenza del minore.
Discorso leggermente più complesso deve essere fatto per la nomina del tutore di un inabilitato: la nomina avviene il più delle volte a seguito di sentenza di interdizione da parte del Tribunale.
La richiesta di interdizione può essere fatta dai parenti fino al quarto grado di parentela, dal coniuge, dai discendenti, dal Pubblico Ministero o dal tutore futuro.
La domanda deve essere solitamente rivolta nel Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza dell'inabilitato.
Nel caso fosse ricoverato in modo permanente in una clinica lontano dalla sua residenza, il Tribunale competente sarà invece quello dove l'interdetto risiede effettivamente e stabilmente.
Nel caso in cui poi il ricorso per interdizione dovesse essere accolto, il presidente del Tribunale competente nomina il Giudice Tutelare, il quale fissa l'udienza di comparizione delle parti: attenzione, non si può prescindere dall'assistenza di un avvocato, poiché il ricorso dovrà essere iscritto a ruolo, come un vero e proprio procedimento.
Dopo questa prima udienza, il tutore nominato dovrà prestare giuramento, promettendo di svolgere il suo compito con la più assoluta diligenza.
Generalmente la tutela è gratuita, come l’amministrazione di sostegno, ma in alcuni casi il Giudice può riconoscere una indennità se si tratta di casi particolarmente difficili, come sottolineato dall’art. 379 del codice civile: “L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità.
Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.”
Le spese inerenti al ricorso per chiedere l’interdizione e per la nomina del tutore, invece, variano a seconda della parcella dell’avvocato, che solitamente si aggira tra i 1000 e i 2000 euro circa.
3. Ma chi può essere nominato come tutore legale?
Il giudice può scegliere tra:
- una persona indicata nel testamento, in un atto pubblico, in una scrittura privata autenticata;
- i parenti più vicini entro il terzo grado
- in mancanza di familiari prossimi, una persona estranea.
In ogni caso si deve trattare di una persona maggiorenne, con una condotta ineccepibile. A tal proposito l’art. 350 del c.c. stabilisce chi non può essere nominato per la tutela: Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
- coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
- coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- coloro che sono incorsi nella perdita della [patria] potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela; 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
4. La tutela del minore
La gestione del patrimonio del minore ed il compimento di ogni atto relativo (potere di amministrazione e potere di rappresentanza) competono, in via esclusiva, ai genitori.
Nel caso in cui i genitori siano deceduti o per altra causa non possono esercitare la potestà, la gestione del patrimonio e la relativa rappresentanza competono ad un tutore. Il tutore viene nominato dal giudice tutelare del tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (la residenza o la dimora abituale).
Si procede d’ufficio dopo avere avuto la notizia del fatto:
- da un ufficiale di stato civile, se i genitori sono deceduti, o se si tratta di una nascita da genitori sconosciuti;
- da un notaio, se espressamente previsto da un testamento;
- dai parenti entro il terzo grado.
Quindi la nomina può avvenire per decreto motivato d’ufficio o su istanza di soggetti interessati.
Il tutore viene designato nella persona dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà o tra gli ascendenti o tra i parenti prossimi del minore.
5. Come ottenere la tutela legale di un disabile?
Il tutore legale è una forma di tutela, prevista dalla Costituzione Italiana, a favore di soggetti più deboli, ritenuti incapaci di agire, come nel caso di alcune disabilità.
La nomina può avvenire su domanda dei familiari del disabile, oppure d’ufficio, cioè su iniziativa del giudice (ad esempio, se i genitori del disabile sono morti). Nella prassi, il tutore viene scelto tra i familiari più vicini (ad esempio, il coniuge, il convivente, il genitore, ecc.).
In presenza di gravi motivi o di un conflitto di interessi, il giudice può affidare la tutela ad una persona estranea. Il tutore assume la piena responsabilità della persona che gli viene affidata e ha il potere di amministrarne i beni.
Per il compimento di alcuni atti, come ad esempio gli investimenti o la riscossione di capitali, l’acquisto di determinati beni, la cancellazione di ipoteche, ecc., il tutore deve necessariamente essere autorizzato dal giudice tutelare.
Una volta nominato, il tutore deve accettare l’incarico (salvo dispensa) e adempiere ai suoi doveri con diligenza. Deve, altresì, tutelare gli interessi del disabile a titolo gratuito. Il giudice, tuttavia, può riconoscere una indennità se si tratta di casi particolarmente difficili.
6. L’interdetto e l’incapacità legale
L’ interdizione è pronunciata con sentenza dal tribunale quando ricorrono i presupposti dell’infermità di mente, dell’abitualità della infermità, dell’incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi e della necessità di assicurare al soggetto una adeguata protezione.
L’interdizione viene pronunciata a carico del maggiore d’età e il procedimento di interdizione può essere promosso, con ricorso al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire ha la residenza o il domicilio effettivi, dallo stesso interdicendo, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, ovvero dal pubblico ministero.
A differenza degli inabilitati beneficiari dell’amministratore di sostegno, gli interdetti non possono compiere né atti di ordinaria amministrazione, né atti di straordinaria amministrazione.
7. Revoca del tutore
L’incarico di tutore può terminare:
- per esonero dall’incarico qualora sia particolarmente gravoso;
- per rimozione, in caso di negligenza o incapacità a gestire l’incarico, per abuso di potere, nel caso in cui sia pregiudizievole per la tutela o perché divenuto insolvente;
- decorsi dieci anni dalla tutela, fatta eccezione per i prossimi congiunti;
- qualora sia venuta meno la causa dell’interdizione.
8. Qual è la differenza tra tutore e amministratore di sostegno?
Una distinta figura rispetto a quella che abbiamo in epigrafe analizzato, è quella dell’amministratore di sostegno, nominata dal giudice allo scopo di assistere una persona affetta da una infermità fisica o psichica che gli impedisce, in concreto, di prendersi cura dei propri interessi.
Si pensi, ad esempio, ad un disabile, ad una persona anziana, ad un malato in fase terminale, ecc.. L’amministratore di sostegno ha il compito determinato di assistere questi soggetti nello svolgimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione senza, tuttavia, limitare la loro capacità di agire.
Il tutore, invece, è una persona nominata dal giudice tutelare che si sostituisce completamente all’incapace per compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Ebbene le principali differenze che corrono tra i due istituti sono le seguenti:
- amministratore di sostegno: il beneficiario mantiene con l’amministratore un rapporto di collaborazione, nel senso che quest’ultimo ha il compito di informare tempestivamente il primo degli atti da compiere e deve tener conto dei suoi bisogni senza limitare in alcun modo la sua capacità di agire;
- tutore: è un rappresentante legale che si sostituisce totalmente al beneficiario (in quanto incapace di agire) nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e si prende cura della sua educazione e istruzione.
La domanda per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere presentata:
- dal beneficiario;
- dal coniuge o dal convivente;
- dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore o dal curatore del beneficiario;
- dal pubblico ministero;
- dai responsabili dei servizi sanitari e sociali.
L’istanza si presenta in tribunale con un ricorso nel quale devono essere riportati i dati del beneficiario e, in particolare, le informazioni relative al suo stato di salute psicofisica. Spetta poi al giudice tutelare esaminare la domanda ed ascoltare sia il beneficiario sia i familiari, nonché il pubblico ministero.
Entro 60 giorni, il giudice emette il un decreto con cui nomina un amministratore di sostegno e specifica:
- se l’incarico è a tempo determinato o indeterminato;
- quali atti può compiere l’amministratore di sostegno e quali atti può compiere il beneficiario con la sua assistenza;
- qual è il limite di spesa per l’amministratore;
- il termine entro cui l’incaricato deve riferire al giudice l’attività svolta e le condizioni del beneficiario.
Il giudice nomina come amministratore di sostegno i familiari del beneficiario o, comunque, persone a lui vicine che siano in grado di prestargli assistenza (ad esempio, il coniuge, il padre, la madre, il figlio, i fratelli, un parente, ecc.).
In presenza di gravi motivi o per altre ragioni, il giudice può nominare anche una persona diversa. Il soggetto nominato ha il dovere di accettare l’incarico, salvo dispensa (ad esempio, il genitore di tre figli minori può non accettare avendo già dei bambini di cui occuparsi).
L’incarico di amministratore di sostegno viene svolto gratuitamente, il giudice può comunque corrispondere, previa istanza, una indennità in base al patrimonio del beneficiario e alla difficoltà del lavoro.
Le ultime novità in merito alla disciplina del tutore legale.
In questi anni la Cassazione si è pronunciata con diverse sentenze relativamente all’istituto della tutela legale.
Con riferimento alla nomina del tutore legale e, più precisamente alla competenza per la nomina dello stesso, è stata prevista un’eccezione nel caso di “minore straniero non accompagnato”, vale a dire colui che non solo sia privo di assistenza morale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale.
Nell’ipotesi, quindi, di minore straniero non accompagnato la competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni, e non al giudice tutelare del Tribunale ordinario; anche nel caso in cui il minore straniero sia stato affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, in quanto questa forma di delega della responsabilità genitoriale non può considerarsi valida nel nostro ordinamento.
Una volta nominato, tra le funzioni del tutore è prevista l’amministrazione dei beni della persona. Bisogna distinguere tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Per il compimento di questi ultimi è sempre necessaria l’autorizzazione da parte del giudice tutelare.
La Cassazione ha stabilito che, in tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dai casi specificamente individuati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentano contemporaneamente tre caratteristiche:
1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione,
2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo,
3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Invero, gli atti che non presentano tutte e 3 queste caratteristiche vanno considerati di straordinaria amministrazione.
Sempre con riferimento alle funzioni del tutore, la Cassazione ha affermato che sussiste la legittimazione attiva dell’interdetto infermo di mente, tramite il proprio rappresentante legale, a promuovere il giudizio di separazione personale. Il tutore ha, quindi, la possibilità di compiere, in nome e per conto dell’interdetto, anche un atto personalissimo, pertanto la designazione di un curatore speciale sarà necessaria solo in caso di conflitto di interessi tra il tutore e il rappresentato.
Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del tutore, la Suprema Corte ha disposto l’inammissibilità del ricorso in Cassazione contro il decreto col quale il Tribunale decide in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare che ha rigettato la richiesta di sostituzione del tutore, in quanto si tratta di un provvedimento adottato nell’ambito di un giudizio di volontaria giurisdizione, essendo, quindi privo del carattere di decisorietà.
10. Fonti normative
Art 343 - 389c.p.c.
Art 414 - 432 c.c.
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