Quando si acquista la capacità di agire?
La capacità di agire indica l’idoneità del singolo a svolgere una determinata attività giuridica con riferimento alla sfera dei propri interessi, con ciò esteriorizzandosi nella possibilità di acquisire ed esercitare diritti nonché di assumere e adempiere obblighi.
Affinché il soggetto possa essere considerato in grado di compiere l’attività giuridica che lo riguarda si richiede che egli abbia raggiunto un’adeguata maturità psichica in misura tale da consentigli di valutare autonomamente la convenienza o meno degli atti che pone in essere.
L’ordinamento giuridico italiano fissa un principio generale in base al quale, salvo alcune eccezioni, la capacità di agire si acquista al compimento della maggiore età (fissata nel diciottesimo anno). Come premesso, tuttavia, la regola generale testé esposta soffre di due eccezioni. Innanzitutto, è possibile che si abbia un acquisto anticipato della capacità di agire allorché la legge ritenga che sia sufficiente per il compimento di un’attività un’età inferiore al diciottesimo anno.
Prima ipotesi evocabile è quella che attiene allo svolgimento di attività lavorativa, per il quale la normativa vigente consente (salvi alcuni ambiti per i quali è consentito l’accesso anche ad un’età inferiore e, d’altra parte, ad esclusione di alcuni particolari settori in cui si rischierebbe di mettere a rischio la salute e l’incolumità del ragazzo) l’accesso a partire dal quindicesimo anno di età attraverso forme contrattuali quali quelle dell’apprendistato, del tirocinio formativo, del lavoro accessorio, ma anche di quelle più comuni del contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Ulteriore istituto in ragione del quale è possibile che al minore venga attribuita, a partire dal sedicesimo anno e con la contrazione di matrimonio su autorizzazione del competente tribunale, la capacità di agire è quello dell’emancipazione.
Al minore emancipato è consentito compiere in autonomia atti di ordinaria amministrazione (atti che non modificano il patrimonio del soggetto), mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessario il consenso del curatore oltre all’autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale.
Al contrario, sussistono ipotesi in cui l’acquisto della capacità di agire può essere posticipato. L’ambito di maggiore rilievo in questo caso è quello dell’adozione, laddove è previsto che il soggetto che non abbia discendenti legittimi o legittimati possa adottare a partire dal trentacinquesimo anno di età (o, in casi eccezionali, il trentesimo), sempre che non vi sia una differenza di età rispetto all’adottando inferiore ai diciotto anni.
Ancora, è necessario avere almeno 30 anni (e non più di 65) per poter svolgere la funzione di giudice popolare. Per quanto attiene, inoltre, all’ambito elettorale, si ricorda che la legge consente che si possa essere eletti deputati al compimento del venticinquesimo anno di età, mentre per l’elezione a senatore è necessario aver raggiunto almeno il quarantesimo anno.
L’elezione a Presidente della Repubblica richiede, infine, che il soggetto abbia raggiunto almeno il cinquantesimo anno di età. Si può, quindi, concludere che la regola generale che fissa al compimento del diciottesimo anno il raggiungimento della capacità di agire soffre di una molteplicità di eccezioni da valutare caso per caso.
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