Come impugnare la revoca della patente?

Se è vero che esistono svariati motivi per cui un guidatore può vedersi revocato il permesso di guida, è altrettanto vero che in caso di errori più o meno evidenti da parte delle autorità, tale provvedimento di revoca può essere annullato. Vediamo come.

annullamento revoca patente

infografica annullamento revoca patente

1. Definizione di revoca patente di guida

L’art. 219 C.d.S. definisce la Revoca della patente di guida:
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. 3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.

3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222. 3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile”.

2. Significato di revoca della patente

Le sanzioni accessorie indicate dal nostro Codice della Strada prevedono, accanto alle varie sanzioni amministrative, la possibilità della sospensione o della più grave revoca della patente. Quando si parla di revoca della patente si intende il provvedimento con il quale si procede alla cancellazione del documento di guida nell’ipotesi in cui il titolare perda definitivamente i requisiti psicofisici prescritti, oppure si trovi alla guida in stato di forte ebbrezza o sotto stupefacenti e provochi incidenti, e infine nel caso di recidiva di una precedente violazione.

3. Quando può essere emanato il relativo provvedimento di revoca?

La revoca della patente di guida è di sicuro una delle sanzioni più pesanti che le autorità possono infliggere ad un guidatore, ma non è la sola causa che può portare ad impugnare revoca patente. 

Infatti, la revoca avviene nei seguenti casi:

  • revoca della patente per perdita dei requisiti (fisici e psichici soprattutto): per fare un esempio pratico, sarà revocato il permesso di guida a colui che, raggiunta l'anzianità, non sarà più ritenuto idoneo alla guida, poiché potrebbe essere anche per lui pericoloso continuare a guidare;
  • revoca per motivi di condotta (quando si commettono gravi violazioni del Codice della Strada): ad esempio si prende l'autostrada contromano;
  • revoca per comportamenti recidivi (la patente viene ritirata se viene commessa più volte la stessa infrazione): il guidatore commette più volte la stessa violazione, o violazioni simili in un arco temporale molto limitato. A meno che non si faccia ricorso e questo venga accolto, il guidatore potrà, sostenendo gli esami di guida, averne un'altra solo dopo almeno 2 anni;
  • revoca per guida in stato di ebbrezza: quando il tasso alcolemico è molto più alto di quello consentito dalla legge (la legge parla di un tasso alcolemico pari o superiore a 1,5 g/l);
  • revoca per pericolosità sociale: è un provvedimento che si adotta nel caso in cui un soggetto venga dichiarato socialmente pericoloso e nel caso in cui quindi vi sia un alto rischio che il soggetto commetta reati per mezzo della guida.

La patente di guida viene revocata dagli organi territorialmente competenti, vale a dire gli Uffici provinciali della Direzione Generale della MCTC nei casi di cui all'art 130 c.d.s., nonché dal prefetto del luogo dove la violazione è stata commessa nel caso in cui il provvedimento di revoca abbia natura di sanzione amministrativa accessoria.

Si tenga ben presente che il ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca è ammesso in tutti casi, tranne nel caso in cui questo fosse stato emesso per la perdita dei requisiti fisici e/o psichici, caso in cui il provvedimento ha carattere definitivo.

4. Autorità preposta alla revoca della patente di guida

Il provvedimento di revoca della patente legato alla condotta di guida viene emesso dal Prefetto. In questo caso l’agente accertatore della violazione del dettato del Codice della Strada deve darne comunicazione al Prefetto entro i cinque giorni successivi. Il Prefetto emetterà l’ordinanza di revoca patente. Nell’ipotesi di perdita dei requisiti psicofisici in modo permanente il provvedimento di revoca della patente è definitivo ed è accertato dall’unità sanitaria locale territorialmente competente e disposto dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

5. Procedura per riavere la patente di guida

Ad esclusione dell’ipotesi di perdita permanente dei requisiti psicofisici, è possibile agire per ottenere nuovamente la patente di guida.

Più precisamente:
1) se la perdita dei requisiti psicofisici è temporanea, nel momento in cui l’impedimento che ha determinato la revoca della patente è cessato, l’interessato potrà sottoporsi a una nuova visita psicofisica per ottenere di nuovo il documento di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata;

2) nei casi di revoca della patente per violazione al C.d.S., l’interessato che ha subito il provvedimento prefettizio deve sapere che la durata della revoca della patente sarà di due anni, dal momento in cui è diventato definitivo il provvedimento, o tre anni nei casi in cui lo stesso sia stato disposto per violazione degli articoli 186, 186 bis e 187 del C.d.S..

6. Ricorso avanti Ministero dei Trasporti

Per ottenere la patente di guida è possibile anche esperire un di un ricorso al Ministero dei Trasporti per tentare la restituzione del documento di guida senza attendere i tempi previsti dal C.d.S. La proposizione del ricorso contro la revoca della patente è disciplinata dall’articolo 219 comma 3 del C.d.S.
Nel termine di giorni 20 dalla comunicazione dell’ordinanza di revoca della patente, l’interessato potrà proporre ricorso al Ministero dei trasporti che deciderà nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso sarà accolto, il provvedimento verrà revocato e la patente restituita all’interessato. La restituzione sarà anche comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

7. Fac simile ricorso revoca patente

Riportiamo di seguito un fac simile ricorso revoca patente: 

RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE (artt. 1 e ss. D.P.R. n. 1199/1971; artt. 129, comma 1, 130, comma 1, lett. b e c,C.d.S.)

 

Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale della Motorizzazione
e sicurezza del trasporto terrestre
(ex U.O. MOT 5)
Via Giuseppe Caraci, n. 36
00157 – ROMA

 

RICORSO GERARCHICO
 
Il sottoscritto . . ., nato a . ., il . . ., residente in . . .,
PREMESSO CHE
 
in data . . ., veniva notificato al sottoscritto il provvedimento n. . . di sospensione/ revoca della patente di guida n. . . ., rilasciata dal Prefetto di . . ., in data . . ., per avere. . . (esporre i motivi previsti dagli artt. 129, comma 1 - 130, comma 1, lett. b e c C.d.S.). Tanto premesso, l’esponente
 
RICORRE
 

a codesto Spett.le Ministero affinché, previa sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, voglia annullare o riformare il provvedimento di sospensione/revoca della patente di guida . . . emesso da . . ., per i seguenti

 
MOTIVI (di legittimità e/o di merito)
 
. . . (es. incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere, illegittimità dell’atto per manifesta irragionevolezza . . .)
Tanto premesso, si confida che, esperiti gli accertamenti ritenuti utili, il presente ricorso trovi accoglimento.
 
Luogo e data
Il ricorrente

 

Redatto da: Greta Umanità

Aggiornato da Paola Testa

Fonti normative

Art. 120 c.d.s.

Art. 119 e 121 c.d.s.

Art. 130 C.d.S.;

Artt. 186, 186 bis e 187 del C.d.S.;

Art. 219 C.d.S..

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Avvocato Piper Cole

Piper Cole

Sono la dott.ssa Paola Testa. Ho conseguito la laurea in Gurisprudenza, vecchio ordinamento, presso l'Università degli Studi di Torino nel 2006, con indirizzo processuale civilistico. Nel giugno 2007, ho conseguito l'attestato di part ...