Quali atti giuridici può compiere un minore pur essendo incapace di agire?
La capacità di agire è l’idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive.
Essa si differenzia della capacità giuridica, ossia dall’attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive al fine di vivere ed operare nel mondo del diritto.
Mentre l’acquisto della capacità giuridica viene, dal nostro legislatore, fatto coincidere con la nascita, la capacità d’agire, invece, si acquista con il conseguimento, da parte della persona fisica, dell’attitudine di curare da sé i propri affari ed interessi e dunque di un’adeguata maturità per compiere atti idonei a modificare la propria situazione giuridica.
Il raggiungimento di tale maturità è fissato al compimento degli anni diciotto (c.d. maggiore età). La capacità d’agire così acquisita, si conserva – di regola – fino alla morte. Ne consegue che, il minore, fino al raggiungimento della maggiore età, avrà certamente capacità giuridica, ma acquisterà capacità di agire soltanto con il compimento dei diciotto anni.
Pertanto, la minore età dà luogo ad una figura di incapacità legale assoluta, nel senso che esclude ogni attitudine del soggetto al compimento di determinati atti per i quali la legge richiede la capacità di agire. L'incapacità di agire è disposta al fine di proteggere il minore contro il rischio che gli atti negoziali da lui compiuti, in assenza della necessaria maturità e dell'attitudine a curarli, possano arrecare pregiudizio ai suoi interessi.
Così, a titolo esemplificativo, il minore non può compiere atti di natura negoziale, né può stare in giudizio. Tuttavia, vi sono ipotesi, espressamente stabile dalla legge, nelle quali il minore è invece abilitato al compimento di quegli atti per i quali la legge ritiene sufficiente il conseguimento di una sia pur minima capacità di intendere e di volere.
Pertanto il minore, pur essendo incapace di agire, potrà:
- compiere gli atti giuridici in senso stretto, idonei ad acquistare o conservare un diritto;
- rispondere delle conseguenze dell’atto illecito, purché sia stato capace di intendere e di volere al momento del compimento dell’atto;
- agire, in ipotesi di rappresentanza volontaria, in qualità di rappresentante, purché dimostri un’adeguata capacità di intendere e di volere in relazione alla natura ed al contenuto del contratto;
- contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Tribunale e purché ultra sedicenne;
- stipulare contratti di lavoro autonomamente e anche agire autonomamente in giudizio per far valere i diritti nascenti dal contratto).
In particolare, la capacità lavorativa si acquista al momento della conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, che, è fissato al compimento del sedicesimo anno di età;
- effettuare il riconoscimento di figlio naturale, cioè avuto al di fuori del matrimonio, purché ultra sedicenne; • stipulare autonomamente atti giuridici che siano necessari a soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana.
Per “atti necessari a soddisfare le esigenze di vita quotidiana” sono da intendersi tutti quegli atti giuridici volti a soddisfare le esigenze per una crescita equilibrata o aventi ad oggetto i bisogni di vita.
- Fra tali atti, rientrano gli atti unilaterali negoziali, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’acquisto di giornali; l’acquisto di libri;
- l’acquisto di biglietti dell'autobus e del treno;
- l’acquisto di biglietti del cinema o dei biglietti del teatro;
- l’acquisto di biglietti del concerto;
- l’acquisto di biglietti della discoteca;
- l’acquisto di carburante per il motorino;
- l’acquisto di capi di abbigliamento;
- la riparazione del telefonino.
Al di fuori di tali atti, il negozio giuridico compiuto dal minore è annullabile e l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni che iniziano a decorrere dal raggiungimento della maggiore età.
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