Processo di Acquisizione della Cittadinanza: Come, Quando e Perché

Il cittadino infatti è colui che vuole stabilire la sua vita in uno Stato tendenzialmente per sempre e crescere su quel territorio i propri eventuali figli, nonché contribuire alla crescita economica e sociale del Paese.

Quello della cittadinanza è un argomento attuale e interessante anche per il grande dibattito politico che negli ultimi anni si è acceso al riguardo. Le richieste inoltrate al Ministero sono numerose e, in base agli ultimi dati Istat ed Eurostat, nel 2022 gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono stati 133.236, il 9,7% in più rispetto al 2021.

Con il Decreto Sicurezza entrato in vigore nel 2018, poi convertito in Legge, sono stati introdotti importanti cambiamenti alla L. 5 febbraio 1992, n. 91 riguardo ai requisiti e ai tempi per la concessione della cittadinanza italiana, come vedremo.

Cos'è la cittadinanza

La cittadinanza è in primo luogo un diritto. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, all’art. 15, stabilisce che ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza e nessuno ne può essere arbitrariamente privato, come non può essere privato del diritto di mutare la propria cittadinanza. Nella realtà questo diritto è sottoposto a limiti e condizioni che variano da Paese a Paese.

Anche la Costituzione italiana, all’art. 22, si occupa della cittadinanza, stabilendo il principio per cui “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”.

Definizione e significato della cittadinanza

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ovvero l’appartenenza di un individuo a uno Stato. La “civitatis”, in particolare, è uno status a cui l’ordinamento giuridico ricollega il pieno godimento dei diritti civili e politici, nonché determinati doveri, come quello di fedeltà allo Stato e l’obbligo di difenderlo, prestando il servizio militare, nei limiti e modi stabiliti dalla legge.

In Italia il moderno concetto di cittadinanza è nato al momento della costituzione dello Stato unitario. La cittadinanza è attualmente disciplinata dalla citata L. n. 91/1992, con le successive modifiche e integrazioni. Esiste anche la cittadinanza europea, istituita col Trattato di Maastricht del 1992, come la condizione giuridica propria di ogni persona appartenente a uno Stato dell’Unione Europea.

Essa non sostituisce la cittadinanza di ogni nazione, ma ne rappresenta un complemento ed è finalizzata a instaurare la solidarietà tra i popoli e a favorire il processo di integrazione politica tra gli Stati membri. In particolare, i cittadini europei possono circolare e soggiornare liberamente nei territori dell’Unione e hanno altri specifici diritti, come quello di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo.

I vantaggi e i diritti associati alla cittadinanza

La cittadinanza, come abbiamo visto, porta con sé determinati diritti e doveri. Uno dei diritti principali è la facoltà di votare alle elezioni amministrative e politiche e, grazie alla cittadinanza europea, di eleggere i rappresentanti al Parlamento europeo.

Il cittadino gode inoltre del diritto all’elettorato passivo, ovvero a candidarsi per ricoprire cariche politiche sia a livello locale che nazionale o europeo. Avere la cittadinanza italiana permette inoltre di partecipare a tutti i concorsi pubblici, anche a quelli previsti per assunzioni a ruoli dirigenziali, e ai bandi che permettono, se superati positivamente, di diventare Magistrato e di entrare nelle Forze Armate.

Tipologie di cittadinanza

La cittadinanza italiana si acquista in primo luogo per il cosiddetto “ius sanguinis”, ovvero per nascita o discendenza da italiani o per adozione da parte di cittadini italiani. Esiste poi il cosiddetto “ius soli”, ovvero l'acquisizione della cittadinanza come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

La cittadinanza può essere richiesta anche per naturalizzazione da parte degli stranieri che risiedono in Italia da un certo periodo di tempo stabilito dalla norma e che sono in possesso di determinati requisiti. Inoltre, si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio.

Cittadinanza per nascita

La cittadinanza si può acquisire per nascita o filiazione: è cittadino italiano il figlio di padre o madre italiani, oppure il minore di età adottato da cittadini italiani o nei cui confronti siano pronunciati il riconoscimento di paternità o maternità o la dichiarazione giudiziale di filiazione. Secondo lo “ius soli”, è cittadino italiano chi è nato sul territorio della Repubblica da genitori entrambi ignoti o apolidi o che non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato a cui appartengono.

Il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica acquisisce la cittadinanza italiana se non viene provato il possesso di altra cittadinanza. In certi casi, la cittadinanza italiana può essere concessa come “beneficio di legge”. Ad esempio, lo straniero nato in Italia da genitori stranieri che abbia risieduto legalmente – senza interruzioni – in territorio italiano fino al raggiungimento della maggiore età e che dichiari di voler acquistare la cittadinanza ne ha facoltà, con dichiarazione da rendere entro un anno dal compimento dei diciotto anni.

Cittadinanza per discendenza

Rientra nella tipologia dello “ius sanguinis” il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, ovvero la continuità della “linea di sangue” dal primo avo italiano emigrato all’estero dall’Italia fino al richiedente. La cittadinanza italiana viene infatti trasmessa dall'ascendente italiano ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni.

Nei casi di discendenza materna, infatti, non avevano diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera nati dopo il 1 gennaio 1948, oppure i figli nati prima di quella data da padre ignoto e i loro discendenti. Tuttavia, alcune pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione si sono espresse in merito rivoluzionando la trasmissione della cittadinanza “ius sanguinis”, in virtù del principio di parità tra uomo e donna.

Cittadinanza per matrimonio o convivenza

Uno straniero o apolide può acquistare la cittadinanza italiana se è coniuge di un cittadino italiano, in possesso di determinati requisiti, come una certa durata di residenza legale in Italia dalla data del matrimonio, la permanenza del vincolo matrimoniale fino al momento di adozione del decreto di concessione della cittadinanza e altri requisiti relativi alla conoscenza della lingua italiana e all'assenza di determinate condanne penali.

Cittadinanza per naturalizzazione

Lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo un certo periodo di residenza sul suolo italiano dimostrando di essere in possesso anche degli altri requisiti richiesti, come la conoscenza della lingua e un reddito sufficiente a mantenere sé e i familiari. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana diventano cittadini italiani a patto che convivano con il genitore al momento della naturalizzazione. Divenuti maggiorenni possono rinunciarvi, a condizione che siano in possesso di un’altra cittadinanza.

Requisiti per ottenere la cittadinanza

Può accadere che lo straniero immigrato in Italia, dove ha posto la sua dimora e intrapreso un’attività lavorativa e dove sono nati, ad esempio, i suoi figli, desideri acquisire la cittadinanza, non solo per acquistare tutta una serie di diritti riservati esclusivamente ai cittadini, ma per un senso di piena appartenenza al luogo in cui vive.

La Repubblica permette di esercitare questo diritto, ma è necessario dimostrare pienamente questo legame con il territorio italiano, come vedremo in seguito. Fino all’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, l’unico requisito che veniva richiesto era la residenza ininterrotta per un certo numero di anni, la cosiddetta “residenza legale”. Tale periodo è di almeno dieci anni per i non cittadini di uno Stato UE e di almeno quattro anni per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea.

Requisiti generali comuni

Il D.L. n. 113/2018 ha modificato la norma previgente in materia di concessione della cittadinanza. Le modifiche più importanti sono l’estensione dei casi di revoca della cittadinanza per reati particolarmente gravi e l’obbligo della conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 (con l’aggiunta dell’art. 9 comma 1 alla L. 91/1992).

Altri requisiti generali sono relativi all’assenza di condanne penali o di motivi che facciano sospettare minacce contro la sicurezza dello Stato o una scarsa integrazione. L’art. 6 della legge n. 91/1992 contempla l’assenza di condanne penali e di pericolosità per la sicurezza della Repubblica solo rispetto alle domande di cittadinanza per matrimonio, specificando tra i requisiti l'assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale, nonché assenza di condanne per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, ovvero per reati non politici ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di un’autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza è stata riconosciuta in Italia.

Deve anche dimostrarsi la insussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La giurisprudenza ritiene che questi requisiti si possano estendere anche alle richieste di cittadinanza per naturalizzazione. Naturalmente, l’intervenuta riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Requisiti specifici per ciascuna tipologia di cittadinanza

Anche se non menzionato espressamente nella norma, il richiedente la cittadinanza italiana per naturalizzazione deve dimostrare, oltre al periodo di residenza già menzionato, di avere un reddito adeguato a sostentare se stesso ed il proprio nucleo familiare. A tal fine si fa riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni all’Agenzia delle Entrate, eccettuati i casi di esenzione dalla presentazione previsti dalla legge. La valutazione reddituale può considerare anche i redditi dei familiari. Per quanto riguarda la cittadinanza per matrimonio, gli specifici requisiti da possedere sono:

  • residenza legale dalla data del matrimonio nel territorio della Repubblica per due anni, elevati a tre se il coniuge risiede all’estero (tali termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati);
  • permanenza del vincolo matrimoniale fino al momento di adozione del decreto di concessione della cittadinanza;
  • requisiti di assenza di condanne e una adeguata conoscenza della lingua italiana, come già spiegato.

Processo di verifica e documentazione richiesta

Le fasi dell’istanza di cittadinanza, che come vedremo deve essere effettuata esclusivamente online, sono le seguenti e sono visualizzabili direttamente dalla piattaforma, “consulta la tua pratica”, entrando con il proprio SPID e inserendo il numero della pratica:

  • Fase 1/2: sono in corso verifiche istruttorie sugli elementi acquisiti relativi a chiarimenti e integrazioni con altri uffici coinvolti nel procedimento.
  • Fase 3: sono stati acquisiti elementi istruttori e cognitivi, oggetto di necessari accertamenti utili alla definizione del procedimento.
  • Fase 4: sono stati acquisiti tutti gli elementi informativi necessari; la pratica è in fase di valutazione.
  • Fase 5: la Prefettura ha eseguito la procedura di propria competenza riguardo alla pratica in questione e il relativo provvedimento è stato inviato agli Organi competenti per i conseguenti adempimenti e determinazioni.
  • Fase 6: l'istruttoria si è conclusa favorevolmente; è in corso di trasmissione il provvedimento di concessione alla Prefettura che ne curerà la notifica. Se risiede all'estero, il decreto sarà inviato all'Autorità Consolare.
  • Fase 7: pratica definita; arriverà una comunicazione dalla Prefettura/Consolato.

A volte può capitare che anche per lungo tempo la pratica resti ferma alla fase 1 e 2 e che si ravvisi la necessità di inviare un sollecito, anche con il supporto di un Avvocato esperto in diritto dell’immigrazione. Visualizzare nell’area riservata che la pratica si trova alla fase 5 non significa che la stessa sia andata a buon fine, solo con la fase 6 si ha la certezza che la pratica abbia avuto esito favorevole.

Gli uffici coinvolti nelle prime due fasi sono la Prefettura e la Questura. Dalla fase tre in poi, la competenza è del Ministero dell'Interno e del Consiglio di Stato.

Procedura per richiedere la Cittadinanza

A partire dal 2015, le domande di cittadinanza per matrimonio e naturalizzazione possono essere presentate soltanto in via telematica previa registrazione sul portale dedicato presente sul sito del Ministero dell’Interno.

Una volta compilata, la domanda andrà trasmessa telematicamente alla Prefettura (per i residenti in Italia) o al Consolato (per i residenti all’estero) competenti, che provvederanno alla successiva convocazione del richiedente.

Alla richiesta telematica andranno allegati vari documenti. Ad esempio, per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione: documento di riconoscimento, certificato di nascita (tranne che per i nati in Italia) e certificato penale del Paese di origine (e di ciascuno degli eventuali Paesi terzi di residenza del richiedente), legalizzati/ apostillati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione (salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali) e muniti di traduzione in lingua italiana legalizzata, certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1, ricevuta di pagamento del contributo di Euro 250,00 e una marca da bollo da Euro 16,00.

I rifugiati e gli apolidi che non posseggano il certificato di nascita e il certificato penale potranno produrre, rispettivamente, un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l’indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori e una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.

L’art. 9 ter della L. 91/92 e s.m.i. prevede, per la conclusione del procedimento, un termine di ventiquattro mesi prorogabili fino a trentasei dalla data di presentazione della domanda.

Compilazione del modulo di domanda

La compilazione della domanda di cittadinanza italiana va effettuata con molta cura e precisione. In primo luogo si accede ai servizi online del Ministero dell’Interno. Dal 1 settembre 2020, l'accesso al portale di invio telematico delle istanze è possibile esclusivamente con credenziali SPID.

Selezionando la sezione “cittadinanza”, verranno proposte tre diverse opzioni di scelta: modulo 1 per la cittadinanza per matrimonio, modulo 2 per la cittadinanza per residenza e modulo 3 per la cittadinanza per dipendenza dallo Stato italiano.

Una volta operata la scelta, si effettua la compilazione senza errori bloccanti di tutte le schermate proposte, poi si procede ad inviare. Se l’inoltro è andato a buon fine, arriverà per email un codice K10 con il numero assegnato alla pratica, importante per visualizzare in ogni momento lo stato della pratica stessa.

Presentazione della documentazione necessaria

La documentazione necessaria deve essere allegata nelle rispettive schermate del modulo online, quindi è bene tenere a disposizione una copia scansionata di tutti i documenti necessari, come del documento di riconoscimento, dell’atto di nascita e del certificato penale rilasciati dalle autorità del Paese di origine, della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER (sono esclusi coloro che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 del medesimo Testo Unico), della ricevuta del pagamento del contributo di Euro 250,00 e degli estremi della marca da bollo telematica.

Appuntamenti e procedure presso gli uffici competenti

Quando l’istruttoria si è conclusa favorevolmente, situazione visualizzabile nell’area riservata, il provvedimento di concessione viene trasmesso alla Prefettura che ne curerà la notifica; per i residenti all’estero, invece, il decreto sarà inviato all’Autorità Consolare. A questo punto, la Prefettura competente si incaricherà di notificare il provvedimento di concessione al richiedente, il quale dovrà procedere a prendere l’appuntamento presso il Comune di residenza per effettuare il giuramento.

Processo di Naturalizzazione

Come abbiamo visto, il processo di naturalizzazione è tutt’altro che facile e presuppone determinate competenze per la preparazione della documentazione e la presentazione della domanda online, con numerose schermate da compilare con precisione. Inoltre, è sempre opportuno seguire attentamente le fasi dell’istruttoria, se necessario sollecitare gli enti preposti o fare una richiesta di accesso agli atti per verificare che la fase che compare sulla piattaforma sia corrispondente al reale stato della pratica.

Attualmente, i tempi per la conclusione della pratica di cittadinanza sono, come già accennato, di ventiquattro/ trentasei mesi. Per evitare il rigetto o l’allungamento di questi tempi per carenza di documentazione è opportuno affidarsi a un professionista, che sia un CAF abilitato, uno sportello comunale o un Avvocato esperto.

Criteri di ammissibilità

La documentazione prodotta insieme all’istanza è atta a dimostrare i requisiti necessari per l’ammissibilità della domanda. Infatti, molti casi di rigetto riguardano allegati incompleti o con evidenti errori. Un esempio può essere una domanda priva del requisito dei dieci anni di residenza ininterrotta e continuativa, oppure con documentazione originale del Paese di provenienza non legalizzata.

Interruzioni, anche molto brevi, dei periodi di residenza nell'arco dei dieci anni previsti possono essere motivo di rigetto, così come la dimostrazione di un reddito insufficiente, la presenza di condanne penali, anche lievi, ma indicative di mancanza d'integrazione, o ripetute, nonché l'insufficiente grado di conoscenza della lingua italiana. Una valutazione di pericolosità sociale del richiedente o di potenziale pericolosità per la sicurezza dello Stato può impedire l’esito favorevole.

Non è necessario avere effettivamente commesso dei reati, ma è sufficiente essere stati segnalati per comportamenti altamente sospetti in ordine alla sicurezza dello Stato. Ad esempio, è sufficiente la prossimità o simpatia per gruppi noti per attività eversive all'estero o per organizzazioni con forte connotazione fondamentalista a costituire motivo di rigetto di un'istanza.

Esami di lingua e cultura

La concessione della cittadinanza italiana, come già accennato, è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Presso scuole private e pubbliche, come il CPIA (Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti), è possibile prepararsi a sostenere l'esame CILS (Certificazione di italiano come lingua straniera) B1 Cittadinanza e ottenere il certificato da allegare alla domanda.

Giuramento di fedeltà

Una volta ricevuta la notifica del decreto di concessione, il richiedente dovrà recarsi al Comune di residenza per fissare l’appuntamento per il giuramento, il quale rappresenta la fase finale e conclusiva della cittadinanza italiana. L’art. 10 della L. 91/92 stabilisce che: “il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.

Benefici e diritti della cittadinanza

La cittadinanza non è la semplice conquista di un documento che dà alcuni diritti, ma una volontaria adesione a una comunità di cui si conoscono la cultura e le regole, oltre che la lingua, le relazioni sociali e l'organizzazione.

Tali elementi devono emergere dall'istruttoria: se il futuro cittadino ha dato prova di positivo inserimento, la valutazione degli enti e dei soggetti preposti ai controlli e all’acquisizione delle informazioni sarà in ogni caso positiva. La cittadinanza infatti inserisce l’individuo e il suo nucleo familiare in un contesto culturale ben preciso, con una serie di diritti, come abbiamo avuto modo di vedere, ma anche di doveri verso la nuova patria.

Diritti civili, politici e sociali

La gran parte dei diritti non è legata alla cittadinanza, ma va a beneficio di ogni persona che soggiorni sul nostro territorio. Infatti attualmente i diritti riservati esclusivamente ai cittadini sono molto ridotti, ad esempio la partecipazione a diversi concorsi pubblici e al servizio civile universale è stata estesa anche al cittadino UE o extra UE, purché regolarmente soggiornante per un determinato periodo di tempo.

La cittadinanza permette però di acquisire un senso maggiore di appartenenza e di condividere una storia, una lingua e una comunità. Il diritto di elettorato attivo e passivo suggella questa orgogliosa appartenenza. Va inoltre ricordato che l’ottenimento della cittadinanza italiana attribuisce anche la cittadinanza europea, e quindi la possibilità di circolare e soggiornare liberamente in tutti i Paesi membri. Spesso è infatti proprio questa opportunità a incentivare lo straniero a richiedere la cittadinanza.

Accesso a servizi e opportunità

Il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" dispone che anche il cittadino UE possa partecipare a un concorso pubblico.

Dal 2013 questa possibilità è stata estesa anche a cittadini extra UE in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (ex carta di soggiorno), permesso di soggiorno per asilo politico, permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e carta di soggiorno UE come familiare extracomunitario di cittadino comunitario.

Ci sono impieghi e incarichi che richiedono la cittadinanza italiana tra i requisiti di ammissione, come i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, quelli con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, quelli dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato e quelli dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56. Dunque, i cittadini stranieri possono accedere ai posti di lavoro presso Amministrazioni pubbliche che non implicano l'utilizzo diretto/indiretto dei pubblici poteri o non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Assistenza per preparare i documenti

Come abbiamo avuto modo di vedere, la predisposizione dei documenti, la compilazione e l'invio dell’istanza e il suo continuo monitoraggio non sono operazioni semplici per chi non sia in possesso delle necessarie competenze. L’affiancamento nella preparazione dei documenti, nella compilazione e nell'invio telematico dell’istanza e nel seguire l’iter di concessione sarà sicuramente garanzia di esito favorevole e di riduzione dei tempi istruttori. Gli avvocati di AvvocatoFlash sono a disposizione per affiancare il richiedente, occuparsi di ogni fase dell’iter e monitorare la pratica fino alla sua conclusione, grazie alla loro preparazione specifica e alla loro lunga esperienza in questo ambito.

Conclusioni

La cittadinanza è da sempre ambita, fin dall’epoca romana quando vi erano grandi differenze di trattamento nei confronti di un “civis” rispetto a uno straniero, il cosiddetto barbaro, anche riguardo alle pene.

Oggi le disparità nella realtà sono molto diminuite, nondimeno ricevere la cittadinanza dello Stato in cui da tanto tempo si vive è motivo di orgoglio, in quanto sancisce un’appartenenza. Chi possiede questa cittadinanza fin dalla nascita difficilmente può comprendere l’emozione di qualcuno che, ottenuto il decreto di concessione e chiamato a prestare giuramento, entra finalmente a far parte di una “communitas”, distinguendosi dalla condizione dello straniero che si trova ad alloggiare in Italia per motivi di studio o lavoro, con l’intenzione di rientrare al Paese di origine.

Il cittadino infatti è colui che vuole stabilire la sua vita in uno Stato tendenzialmente per sempre e crescere su quel territorio i propri eventuali figli, nonché contribuire alla crescita economica e sociale del Paese.