Prestanome: quando è possibile richiederlo?
Il prestanome è una figura che sostituisce in tutto e per tutto, dal punto di vista formale, un altro soggetto, il cosiddetto amministratore di fatto. Le scelte sono adottate solo ed esclusivamente da quest’ultimo poiché è l’amministratore di fatto ad essere l’artefice, mentre il prestanome ha solo il compito di fungere da titolare.
- Il ruolo del prestanome
- Quando si può ricorrere al prestanome?
- È possibile rendere inefficace l’azione del prestanome?
- Cosa rischia il prestanome?
1. Il ruolo del prestanome
L'ordinamento consente l'utilizzo di un prestanome quando le finalità che egli persegue non sono né illecite né elusive.
L'esempio che viene in mente è quello di un individuo che non voglia apparire pubblicamente: è il caso della cosiddetta simulazione. Le parti in gioco firmano un contratto stabilendo, al contempo, con un accordo segreto che gli effetti che perseguono non sono quelli che risultano dal contratto, bensì di diversi ed ulteriori.
Il rischio a cui incorre il prestanome, è quello di perdere il bene acquisito o avuto in donazione. Senza frode non è imputabile a costui alcun tipo di reato.
Il disvelamento del prestanome può avvenire tramite gli indizi (le cosiddette presunzioni). Infatti, nonostante l'accordo sia segreto, ovvero conoscibile solo dalle parti che lo hanno posto in essere, è possibile che sorga il sospetto di una intestazione fittizia, specie nel caso di debiti elevati: in tal caso la finalità fraudolenta è già presunta.
2. Quando si può ricorrere al prestanome?
Si può ricorrere al prestanome anche, ad esempio, nel caso di amministratore di società. L'amministratore di fatto è quel soggetto, pur privo della qualifica formale in tal caso, che esercita continuativamente ed in maniera significativa i poteri che contraddistinguono l'amministratore di diritto. Il prestanome, in tal caso, è quell'individuo che, pur risultando ufficialmente come amministratore, di fatto non svolge nessun tipo di attività di gestione.
Tipico esempio di prestanome è quello che viene in rilievo nel caso di imprenditore occulto, il quale non agisce direttamente ma tramite, appunto, un prestanome. In questo l'imprenditore occulto è obbligato in solido con il prestanome in caso di fallimento.
3. È possibile rendere inefficace l’azione del prestanome?
Ricapitolando: l'istituto del prestanome è lecito ma, allorquando leda interessi vuoi di carattere privato che di carattere pubblico, come è possibile rendere inefficace l'intestazione fittizia?
Si può agire tramite azione revocatoria o pignoramento diretto.
Nel primo caso, se l'utilizzo del creditore ha come precipuo scopo quello di frodare il creditore, allora questi può agire, nel termine di cinque anni dalla intestazione fittizia del bene, per perseguire la revoca del passaggio di proprietà: questa è, appunto, la classica azione revocatoria. Per esperire tale tipologia di azione occorre dimostrare che: il debitore intenda, volontariamente, frodare il creditore e, in caso di vendita, l'acquirente sia consapevole dell'intento fraudolento del debitore.
Il caso di pignoramento diretto viene in rilievo nell'ipotesi di donazione. Il creditore, in tal caso può pignorare il bene ceduto iscrivendo il pignoramento nei pubblici registri entro un anno da quando è trascritto l'atto di donazione: in questo caso, il bene ceduto può essere sottoposto ad esecuzione forzata.
Nel caso in cui il prestanome non voglia più restituire il bene intestatogli in maniera fittizia, il titolare del diritto dovrà mostrare la controdichiarazione con la quale le parti avevano concordato lo scopo simulatorio della cessione del bene.
4. Cosa rischia il prestanome?
Abbiamo già detto che fare da “prestanome” in alcuni casi è legale e non comporta responsabilità di rilievo in capo allo stesso, in altri, viceversa, non solo determina responsabilità di tipo civile, bensì può assumere addirittura le vesti di un reato penale.
Sicuramente nell’immaginario collettivo il termine prestanome effettivamente viene associato a comportamenti illeciti; si pensi in particolare ai reati di tipo mafioso, cui è invalso l’uso di prestanomi per occultare attività criminali; le truffe operate a danno di consumatori, soprattutto attraverso quelle operazioni “commerciali” online, ossia a mezzo l’uso di internet; le frodi fiscali finalizzate all’evasione; amministratori di società fittizie per scopi illeciti ecc; i soggetti dichiarati falliti ovvero che hanno subito precedenti condanne di interdizione dall’esercizio di una professione o arte e che necessitano di prestanomi per concludere negozi giuridici.
In tali casi, la responsabilità penale del prestanome ci sarà tutte le volte in cui egli è non solo direttamente a conoscenza dell’intento criminale della persona che andrà a sostituire, ma coopera dolosamente alla commissione dell’illecito medesimo, ovvero favorisce la commissione dello stesso.
Proprio la giurisprudenza di legittimità, intervenuta più volte sul tema, ha avuto modo di chiarire tale aspetto, e cioè che il prestanome è soggetto a responsabilità penale tutte le volte in cui venga accertata la sua coscienza e volontà nella partecipazione agli atti illeciti commessi, e pertanto occorre dimostrare il dolo specifico. Viceversa, non ci sarà alcuna responsabilità nelle ipotesi in cui non è dato provare un concorso doloso nella commissione dell’illecito.
A tal proposito si possono menzionare quelle ipotesi estreme in cui addirittura vi è mancanza assoluta di volontà a prestare il proprio nome, e cioè allorquando un soggetto resti vittima di “furto d’identità”. Invero, vi sono molti casi in cui, allo scopo di frodare la legge si utilizzano i dati identificativi di soggetti totalmente ignari dell’uso della propria identità. Si pensi ad esempio a chi utilizza gli altrui dati identificativi per ottenere un finanziamento, che altrimenti non riuscirebbe ad ottenere.
È chiaro che, in tali situazioni non è imputabile alcun tipo di responsabilità né penale, né civile, stante l’assoluta assenza di volontà di partecipazione, anzi è lo stesso (inconsapevole) prestanome a subire un danno, spesso rilevante, conseguente all’utilizzo della propria identità Sul piano civile, viceversa, la responsabilità patrimoniale potrà sorgere in quei casi in una persona figuri ad esempio “formalmente” socio e/o amministratore di società, che rappresenta una delle ipotesi maggiormente ricorrenti (c.d. imprenditore e/o socio occulto).
Qualora si tratti di società a responsabilità limitata, poiché vige il principio della autonomia patrimoniale perfetta, per cui i soci non rispondono delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, questo effetto si estenderà anche al prestanome.
Qualora, invece, si tratti di società di persone, cui i soci ed il legale rappresentante rispondono illimitatamente (ergo finanche con il loro patrimonio personale), per i debiti sociali, in questo caso il prestanome potrà assumere il medesimo rischio.
Alcuni assimilano al prestanome la figura giuridica del “trust” (poco impiegato nel nostro ordinamento) quando per contratto un bene (mobile o immobile) viene intestato ad un soggetto “fiduciario” che formalmente ne acquista la proprietà, con l’obbligo contrattuale di amministrarlo e di restituirlo al mandante in un dato momento.
Tuttavia, a ben vedere, in questo caso non vi è una vera e propria simulazione soggettiva occulta, ossia una distinzione tra contratto simulato (quello che appare all’esterno tramite un prestanome) e quello dissimulato (il contratto reale voluto da coloro che sono in concreto le parti soggettive del contratto e che ne vogliono gli effetti), in quanto il trust è un rapporto contrattuale in cui espressamente si prevede la nomina di un fiduciario al fine di amministrare beni per il beneficiario e, pertanto, esso risulta essere ciò che appare realmente all’esterno.