La prescrizione dei crediti professionali
La prescrizione nel recupero crediti professionali
- 1. La prescrizione
- 2. La prescrizione dei crediti professionali
- 3. I crediti professionali
- 4. L’interruzione della prescrizione
- 5. Le azioni esperibili dal professionista
1. La prescrizione
Anche il diritto civile, come quello penale, conosce l’istituto della prescrizione. In generale, la prescrizione è un evento che comporta l’estinzione di un diritto che non viene esercitato per determinato periodo di tempo (individuato dalla legge) da parte del titolare. Si tratta di un principio di ordine generale del diritto (nonché di civiltà) pensato per garantire la stabilità dei rapporti giuridici.
A. Prescrizione estintiva
La prescrizione può essere suddivisa prendendo in considerazione il tempo previsto per l’estinzione del diritto. Pertanto, si parlerà di prescrizione: - ordinaria, quando il diritto si estingue in 10 anni; - breve, per alcuni diritti individuati dalla legge che si prescrivono in 5 anni; In entrambi i casi, il decorrere del tempo previsto dalla legge ha carattere estintivo, cioè il titolare di un diritto caduto in prescrizione non potrà più agire per esercitarlo. Si parla in questi casi di prescrizione estintiva.
B. Prescrizione Presuntiva
Altre volte, la legge individua i casi in cui, trascorso un considerevole periodo di tempo, un’obbligazione si presume adempiuta. Tuttavia, la prescrizione presuntiva, a differenza di quella estintiva, non comporta l’estinzione del diritto, in quanto opera come presunzione giuridica. La presunzione comporta un’inversione dell’onere della prova, nel senso che il professionista che agisce per ottenere il pagamento del proprio credito è tenuto a fornire la prova del credito vantato.
2. La prescrizione dei crediti professionali
I diritti soggetti a prescrizione presuntiva sono specificamente individuati dalla legge. Quasi la maggior parte riguardano diritti di credito (professionale, compensi dei professionisti; crediti di ristoratori, ecc.) per i quali vige la presunzione che trascorsi un breve lasso di tempo, il credito è effettivamente stato pagato dal debitore. In ogni caso, i crediti professionali, oltre ad essere soggetti alla prescrizione presuntiva, sono soggetti anche alla prescrizione ordinaria di 10 anni, avendo i due istituti, come si è visto, finalità diverse.
3. I crediti professionali
Anche i crediti professionali, come dicevamo sopra, sono soggetti alla prescrizione presuntiva. Con credito professionali si intendono tutti i compensi dovuti ai professionisti, le persone esercenti una libera professione, oltre al rimborso per le spese sostenute dagli stessi. In tali casi, la presunzione di legge opera trascorsi 3 anni dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata.
4. L’interruzione della prescrizione
La prescrizione, come abbiamo detto sopra, è causata dall’inerzia di un soggetto nell’esercitare un diritto di cui è titolare. Viceversa, ogni azione compiuta da un soggetto per rivendicare un proprio diritto, comporta che la prescrizione venga interrotta. L’azione può essere giudiziale - per esempio una citazione in giudizio, oppure la notifica di un atto di precetto, o ancora una domanda formulata in processo già in corso – oppure stragiudiziale, per esempio l’invio di una diffida, purché idonea a costituire in mora in debitore. L’interruzione comporta che il termine previsto per la prescrizione di quel diritto viene azzerato e comincia a decorrere da capo.
5. Le azioni esperibili dal professionista
Sulla base di quanto detto nei paragrafi precedenti, possiamo pertanto riassumere che qualsiasi professionista ha 3 anni di tempo per ottenere il pagamento di un proprio compenso, oppure per agire in giudizio per ottenere una sentenza che condanni il debitore al pagamento.
Tuttavia, attraverso l’invio di lettere di diffide e messe in mora, il credito viene mantenuto in vita così come la possibilità di ricorrere in giudizio. Nel caso in cui si dovesse ricorrere davanti ad un giudice, l’ordinamento prevede delle facilitazioni per il recupero dei crediti professionali.
È opportuno però fare una premessa. Il consiglio migliore che si possa fornire è quello che ogni professionista dovrebbe sottoscrivere con il proprio cliente un conferimento di incarico, un contratto, cioè un documento comprovante il rapporto obbligatorio in essere.
Infatti, entrambe le procedure a cui può ricorrere un professionista che non si è visto compensato alcune prestazioni, necessitano di una prova documentale per poter provare il diritto di credito esercitato.
Le alternative processuali sono essenzialmente due:
- Procedimento monitorio: cioè depositare un ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo. In questo caso, il decreto potrebbe anche essere emesso a fronte di una fattura esibita dal professionista, tuttavia, qualora il cliente dovesse avanzare un’opposizione al decreto, instaurando un processo ordinario, la fattura non consentirebbe di provare la fondatezza del diritto del credito professionale.
Diversamente, un contratto sottoscritto con il cliente, configura una adeguata prova documentale che permette di dimostrare la fondatezza della propria pretesa.
- Procedimento sommario di cognizione: si tratta di un procedimento abbreviato nel quale il giudice, verificato che la causa è da discutersi principalmente su prove documentali, può disporre che la stessa venga decisa saltando la fase istruttoria del processo. Inutile dire che in questo caso la preventiva sottoscrizione del conferimento dell’incarico si dimostra fondamentale.
avv. Francesco Boccia
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