Pignoramento ed esecuzione forzata: le novità introdotte
Il pignoramento è un’azione giudiziaria che permette al creditore di acquisire i beni del debitore che non paga.
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- Cos’è il pignoramento
- La forma e i contenuti del pignoramento
- Pignoramento 2020: novità
- Fonti Normative
1. Cos’è il pignoramento
Il pignoramento è l’atto con cui ha inizio la cosiddetta espropriazione forzata, cioè la fase esecutiva nella quale il creditore tenta di soddisfarsi sul debitore aggredendo i suoi beni di proprietà.
Per avere il pignoramento è necessaria la presenza di un titolo esecutivo e di un atto di precetto. Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica di quest'ultimo atto e dopo il decorso del termine per l'adempimento spontaneo in esso indicato. Tale termine non può essere minore di dieci giorni.
L’ufficiale giudiziario con l’atto di pignoramento dice al debitore che non potrà vendere, donare o sottrarre in qualsiasi altro modo i beni pignorati dalla funzione di garantire il credito.
I beni pignorati, esattamente individuati nell’atto di pignoramento, sono vincolati allo scopo di soddisfare il creditore. Quindi, i beni, pur restando di proprietà del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, essendo diretti al soddisfacimento delle pretese creditorie. Contro gli atti di disposizione materiale la garanzia è fornita in due modi:
- preventivamente, attraverso l'istituto della custodia;
- successivamente, attraverso l'impiego delle pene.
Gli atti di disposizione posti in essere dal debitore in pregiudizio del creditore non hanno effetto.
2. La forma e i contenuti del pignoramento
Il pignoramento deve contenere:
- l'ingiunzione al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido.
- l'invito al debitore a fare dichiarazione di residenza - o ad eleggere domicilio - in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria del giudice;
- l'avvertimento che il debitore possa chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Ciò depositando in cancelleria un'apposita istanza e una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.
Il pignoramento può avere ad oggetto qualsiasi bene del debitore, presenti e futuri. Possono essere beni mobili e/o immobili o crediti, anche in possesso di terzi. Se i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti per soddisfare il creditore o risulta lunga la durata della loro liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi dove si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori.
2.1 Tipologie di pignoramento
Esistono due tipologie di pignoramento:
- mobiliare, procedura con la quale si sottopongono a vincolo di indisponibilità i beni materiali del debitore.
- immobiliare, permette, se il debitore è intestatario di uno o più beni immobili di pignorare e vendere all’asta il bene per soddisfare il credito.
Altra tipologia è il pignoramento presso terzi, cioè l’assegnazione al creditore, da parte dell’autorità giudiziaria, di eventuali crediti che il debitore vanta verso soggetti terzi e può avvenire tramite:
- il conto corrente, i fondi presenti nel conto corrente del debitore vengono espropriati fino ad esaurimento del credito;
- lo stipendio, è un credito che il debitore vanta verso un terzo, cioè il datore di lavoro, e può esserne pignorato fino a 1/5 calcolato al netto delle ritenute di legge e/o precedenti cessioni volontarie;
- la pensione, anch’essa è pignorabile nei limiti di 1/5 calcolato al netto delle ritenute di legge e/o precedenti cessioni volontarie, nonché della c.d. “esigenza minima vitale”.
3. Pignoramento 2020: novità
L’art. 4 del D.L. n. 135/2018, c.d. Decreto Semplificazioni, ha apportato modifiche all’art. 495 c.p.c. che regola la disciplina del pignoramento e dell’esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della Pubblica Amministrazione. Le novità riguardano:
- l’allungamento dei tempi per l’estinzione delle rate di debito;
- i giorni di tolleranza in caso di omesso o ritardato versamento delle rate di debito;
- la semplificazione della possibilità di convertire l’atto sostituendo al bene mobile o immobile pignorato una somma di denaro.
3.1. I nuovi termini
L’art. 495 c.p.c. prevede la possibilità per il debitore di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. A tal fine il debitore deve depositare una somma non inferiore ad un sesto dell’importo dovuto.
Se il pignoramento ha ad oggetto beni immobili o cose mobili, il giudice può disporre che il debitore versi a rate, entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata per la conversione.
In caso di omissione o di ritardo di oltre trenta giorni nel pagamento, le somme già versate entreranno a far parte dei beni pignorati.
3.2 Modalità di custodia
L’art. 560 c.p.c. regola le modalità della custodia e il nuovo comma 3 prevede che, quando il debitore documenta di essere titolare di crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell’esecuzione dispone il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il 60° e 90° giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto.
3.3 Autorizzazione alla vendita
L’art. 569 c.p.c. prevede che, non oltre 30 giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495 c.p.c. , il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
Martina Rapone
Fonti normative
artt. da 491 a 497 c.c.
art 2740 c.c.
D.L. n. 135/2018, c.d. Decreto Semplificazioni
Artt. 490; 560; 569 c.p.c.
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