Pagamento della merce in misura inferiore al pattuito
Esplora le dinamiche legali e le possibili conseguenze del pagamento di una merce in misura inferiore a quella pattuita. Scopri i diritti dei venditori, le protezioni per gli acquirenti e i suggerimenti per evitare complicazioni. Informazioni essenziali per chi fa affari.
Presentazione dell’argomento e importanza
Uno dei contratti tipici disciplinati puntualmente dal codice civile italiano è il contratto di vendita, la cui regolamentazione è introdotta dagli articoli 1470 e seguenti. In specie, esso è definito come quel contratto mediante il quale le parti pattuiscono il trasferimento della proprietà di un determinato bene (mobile o immobile) o il trasferimento di un altro diritto verso il pagamento di un corrispettivo di un prezzo. Si tratta, quindi, di un contratto sinallagmatico, in quanto comporta obbligazioni reciproche, essendo, da un lato, il venditore tenuto a consegnare il bene o a garantire la disponibilità del diritto all’acquirente, mentre quest’ultimo assume, di contro, l’obbligazione di pagare il prezzo convenuto in sede di stipula contrattuale.
Orbene, è appena il caso di sottolineare che la pattuizione del prezzo costituisce elemento essenziale e indefettibile nel contratto di compravendita. Una delle questioni problematiche che possono sorgere in riferimento al contratto in questione attiene al pagamento di un prezzo inferiore a quello pattuito e alla rilevanza che esso riveste nell’esecuzione del contratto, in particolare in quanto esso rischia di frustrare l’interesse del venditore ad incassare l’importo nella sua interezza a fronte di un corretto adempimento da parte sua.
Nel prosieguo della trattazione si cercherà di esporre brevemente e sinteticamente tutti gli aspetti relativi alla tematica, a partire dal corretto inquadramento del problema del pagamento inferiore a quello pattuito, per proseguite con l’individuazione delle casistiche più comuni, delle cause poste alla base del pagamento da parte dell’acquirente di un prezzo inferiore a quello pattuito, l’individuazione delle conseguenze in merito oltre che alle soluzioni proposte dal quadro normativo di riferimento.
Il problema del pagamento inferiore al pattuito
Il pagamento della merce con corresponsione di un prezzo inferiore a quello pattuito in sede di regolare stipula di un contratto di compravendita si verifica, tendenzialmente, quando:
- il contratto venga perfezionato in un determinato momento, ma le parti convengano che il pagamento debba avvenire in un momento successivo;
- al momento concordato: il debitore provveda al pagamento di un prezzo inferiore a quello concordato; il pagamento effettuato dal debitore raggiunge scopo solutorio solo in parte, per le più svariate ragioni (mancanza di disponibilità economica tale da saldare l’importo del pagamento predisposto, errore nell’utilizzo degli strumenti di pagamento tale da autorizzare il pagamento del minore importo).
Dalle premesse di cui sopra sorge, pertanto, il diritto del venditore ad esigere il pagamento della differenza di importo non corrispostagli.
Casi comuni ed esempi
Lo scenario più comune in questi tempi è quello in cui l’acquirente proceda al perfezionamento dell’ordine mediante portali e siti di e-commerce e, in particolar modo, quando opti per il sistema di pagamento del “contrassegno” ovvero di un sistema di pagamento differito (a un tot di giorni dalla consegna materiale).
Ulteriore ipotesi è quella in cui, pur concludendo il contratto fisicamente, venditore e acquirente pattuiscano che il prezzo verrà corrisposto in un secondo momento, in specie allorché si convenga che il pagamento avverrà mediante strumenti quali il bonifico bancario, la cui compilazione è rimessa integralmente al soggetto che lo dispone. Può accadere, in tali evenienze, che medio tempore venga la solvibilità dell’acquirente si riduca sì che questi, quindi, provveda a saldare solo una parte dell’importo dovuto. Vediamo, comunque, nel prosieguo della trattazione quali possono essere le cause del pagamento in misura inferiore a quella pattuita.
Le cause del pagamento inferiore al pattuito
Errori amministrativi e di calcolo
Un primo gruppo di cause che possono porsi alla base del pagamento di un prezzo inferiore a quello contrattualmente pattuito risiede negli errori amministrativi e di calcolo in cui può incorrere l’acquirente al momento del pagamento. Si pensi all’ipotesi in cui, a titolo di mero, esempio, venga sottoscritto un contratto che prevede la vendita di un tot di unità di un determinato prodotto a prezzo scontato rispetto a quello ordinario di vendita ovvero a quella in cui l’acquirente al momento della conclusione del contratto provveda a versare un acconto da detrarre poi dal maggior dovuto.
E’ del tutto possibile che nelle situazioni appena descritte si possa incorrere in errori di calcolo, dai quali scaturisca poi quale conseguenza il pagamento di un importo diverso e inferiore rispetto a quello dovuto. Oltre che da eventuali errori di calcolo il problema del pagamento di un quantum inferiore rispetto al dovuto può dipendere anche da eventuali errori amministrativi, ossia da una scorretta ed erronea registrazione degli importi versati-ancora da versare.
Problemi finanziari dei clienti
Ulteriore causa individuabile dell’inadempimento da parte dell’acquirente risiede nell’insorgenza di eventuali problemi di ordine finanziario. Infatti, le congiunture degli ultimi anni, in cui si sono succeduti periodi di grave crisi economica dovuta alla mancanza di lavoro, emergenze sanitarie quali quella da Coronavirus oltre allo scoppio della guerra in Ucraina, hanno spesso avuto effetti molto negativi sulle finanze della generalità dei consociati, i quali si sono trovati sprovvisti o, comunque, fortemente carenti di liquidità economica, anche in maniera sopravvenuta.
Ne è conseguito che essi si sono trovati nell’impossibilità di fronteggiare pagamenti dovuti per l’acquisto di merce già ordinata e talvolta anche consegnata. Si pensi alle casistiche in cui venditore e acquirente abbiano concordato che il pagamento della merce debba essere effettuato in maniera differita. Il caso classico è quello del pagamento “a trenta/sessanta/novanta giorni”. E’ chiaro che in tali casi le difficoltà economiche del cliente rischiano di riverberarsi in maniera notevole sulla parte contrattuale (i.e. il venditore) che ha, invece, già adempiuto alla propria obbligazione, consegnando la merce.
Frodi e truffe
Occorre, infine, dare atto del fatto che vi sono ipotesi in cui l’omesso pagamento della merce acquistata da parte del cliente può essere cagionata dall’intento, invero, prettamente fraudolento di questi, il quale concorda con il venditore le modalità di pagamento, avendo, in realtà, sin dall’origine e, quindi, dal momento della conclusione del contratto intenzione di non adempiere alla propria obbligazione solutoria. In casi come quello appena descritto, peraltro, la condotta del cliente acquirente può addirittura delineare gli elementi tipici del reato di truffa, previsto e punito ai sensi dell’articolo 640 del codice penale.
Implicazioni del pagamento inferiore al pattuito
Conseguenze finanziarie per il venditore
Quale che sia la causa del mancato pagamento da parte del cliente della merce acquistata la prima e fondamentale conseguenza deve essere identificata nelle perdite finanziare subite da parte dei venditori. Essi, infatti, potrebbero aver già considerato come perfezionata la fattispecie contrattuale, eventualmente già consegnato anche la merce oggetto del contratto di compravendita e, quindi, subire un vero e proprio ammanco di introiti che sarebbero del tutto legittimi. Spesso, inoltre, i veditori avranno difficoltà, in tal modo, a recuperare le somme che hanno dovuto corrispondere (o che dovranno corrispondere) ai fornitori.
E’ evidente, in conclusione, che sono notevolmente spiacevoli le conseguenze dal punto di vista economico-finanziario per i venditori a fronte del ridotto pagamento della merce da parte dell’acquirente. Tuttavia, si vuole evidenziare come le perdite finanziarie subite dal venditore anche solo in parte non costituiscono l’unica conseguenza concretamente verificabile a fronte dell’inadempimento del compratore. Vediamo nei paragrafi seguenti quali sono le ulteriori conseguenze che ne possono derivare.
Effetti sulla fiducia e le relazioni commerciali
L’adempimento inesatto (rectius ridotto) da parte dell’acquirente della corresponsione del prezzo dovuto per l’acquisto della merce non comporta conseguenze solo dal punto di vista giuridico. Lungi dall’esaurirsi sul predetto piano, infatti, l’adempimento inferiore rispetto a quello concordato in sede contrattuale dell’obbligo solutorio da parte dell’acquirente rischia di incidere fortemente anche sulla sua reputazione, con la conseguenza indiretta che viene meno la fiducia nei suoi confronti da parte del venditore, anche in vista della necessità di procedere ad effettuare ulteriori acquisti. Ciò potrebbe significare, infatti, che i venditori potrebbero essere indotti a non concludere più contratti con quel determinato soggetto, al fine di evitare di dover poi sopportare la perdita di introiti nonché i costi per il recupero del credito.
Possibili implicazioni legali
Il pagamento della merce acquistata in misura inferiore al pattuito comporta la violazione dei doveri imposti dalla legge (dovere all’adempimento puntuale nei confronti del creditore) nonché delle disposizioni contrattuali. Infatti, i contratti di compravendita introducono sempre delle previsioni specifiche nell’eventualità in cui uno dei contraenti si renda anche parzialmente inadempiente rispetto all’obbligazione assunta. Qualora, quindi, l’acquirente non provveda al pagamento integrale della merce acquistata nei termini convenuti risponderà dell’inadempimento parziale sia ai sensi delle disposizioni normative di cui al codice civile sia ai sensi e per gli effetti delle previsioni contrattuali.
Cosa fare quando si riceve un pagamento inferiore a quello pattuito
Procedure di verifica e confronto con l’accordo iniziale
Ci si domanda, quindi, cosa debba fare il venditore qualora riceva un pagamento in misura inferiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito. Un primo necessario passaggio è quello di attuare procedure di verifica delle previsioni contrattuali e degli incassi ed effettuare un raffronto con quello che era il contenuto dell’accordo iniziale. Solo un’attenta disamina delle previsioni negoziali e un confronto con quanto verificatosi in concreto consentirà di accertare e verificare in che misura il prezzo effettivamente corrisposto si discosti da quello originariamente pattuito di valutare con cognizione di causa se e come si intenda procedere per il recupero del residuo.
Contattare il cliente
Un primo passaggio che si consiglia di fare quando si accerti il pagamento di un prezzo in misura inferiore a quello contrattualmente pattuito come corrispettivo per la vendita è quello di cercare un contatto diretto con il cliente. Solo in tal modo sarà, infatti, possibile rappresentargli la circostanza e cercare di comprendere quali siano le cause che possono aver condotto al pagamento in misura deteriore rispetto a quanto dovuto. Il venditore potrà così comprendere se il comportamento parzialmente inadempiente da parte dell’acquirente è stato tenuto per mero errore ovvero se si è trattato di un comportamento fraudolento. Resta inteso, comunque, che è pieno diritto del venditore, ove sia ancora nel suo interesse, tentare di recuperare la differenza di prezzo che ancora non gli è stato saldato. A tal fine potrà procedere in due modi o, meglio, seguendo due passaggi: innanzitutto, egli potrà tentare di avanzare una richiesta all’acquirente al fine di ottenere il pagamento del residuo; in via alternativa o qualora il tentativo di approccio bonario non sortisca l’effetto auspicato, potrà adire la via giudiziale o stragiudiziale di recupero del credito.
Gestione delle richieste di pagamento aggiuntivo
Come anticipato in conclusione al paragrafo precedente, il primo fondamentale passaggio è quello di cercare di sollecitare il cliente al pagamento della differenza di prezzo ancora non corrisposta. A ciò si procede, di norma, mediante invio di una diffida di pagamento inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno mediante la quale si intima al debitore di provvedere entro il termine nella stessa indicato (di norma dieci giorni) al pagamento del residuo importo dovuto, avendo cura di precisarne puntualmente l’ammontare. Ove si volesse, per questioni di mera opportunità, si potrebbe anche tentare, prima di inviare la diffida, di sollecitare il cliente all’adempimento cercando un contatto telefonico.
Azioni legali in caso di mancato pagamento
Qualora gli accorgimenti elencati nei paragrafi precedenti non sortiscano l’effetto di far ottenere al venditore il recupero della somma residua sarà sempre possibile richiedere l’emissione di un provvedimento monitorio ovvero, se questo non venga concesso dal giudice della fase monitoria, il creditore (che, si rammenta, in questo caso è il venditore che si vede corrispondere un prezzo per il bene venduto inferiore rispetto a quello che era stato pattuito in fase negoziale) può sempre optare per il ricorso alla via giudiziale. Ciò significa che potrà proporre un’azione giudiziaria, ossia notificare un atto di citazione mediante il quale convenire in giudizio l’acquirente parzialmente insolvente, facendo valere l’inesatto adempimento, per vederlo condannare, a seguito di un rito a cognizione piena, al pagamento del quantum dovuto.
Leggi e regolamenti pertinenti
Il quadro normativo in materia di mancato pagamento della merce acquistata mediante conclusione di apposito contratto rientra nel contesto dell’inadempimento contrattuale previsto dall’articolo 1218 del Codice Civile e che prescrive che il debitore che non esegue in modo esatto e puntuale la prestazione dovuta deve risarcire il danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità per causa a lui “non imputabile” e, quindi, legata al caso fortuito o a forza maggiore. In aggiunta alla disposizione appena citata viene in rilievo, altresì, il disposto normativo dell’articolo 1453 del Codice Civile, che prevede espressamente che nei contratti a prestazioni corrispettive se una delle parti non adempie le sue obbligazioni l’altra può domandare alternativamente l’adempimento ovvero la risoluzione e la conseguente restituzione del bene eventualmente già consegnato.
Diritti e doveri del venditore
In caso di compravendita conclusa a cui abbia fatto seguito il pagamento di un prezzo da parte dell’acquirente inferiore a quello contrattualmente pattuito, il venditore, in alternativa alla proposizione della domanda di adempimento, può esercitare anche il diritto alla risoluzione del contratto di compravendita e alla restituzione nel caso in cui il bene oggetto del contratto sia stato già materialmente consegnato, qualora ritenga che il parziale inadempimento da parte dell’acquirente sia tale da far venir meno il suo interesse al mantenimento in essere dell’accordo negoziale.
Risoluzione dei conflitti attraverso la mediazione o l’arbitrato
In considerazione della situazione peculiare che si verifica nel caso di pagamento della merce in misura inferiore al pattuito le parti coinvolte, venditore e acquirente, potrebbero optare anche per il ricorso a strumenti alternativi alla via giurisdizionale, quali la mediazione o l’arbitrato. Il ricorso a tali strumenti consente alle parti, attraverso l’intervento di un soggetto terzo – per l’appunto il mediatore o l’arbitro –, di tentare di addivenire a una soluzione intermedia che possa in qualche modo soddisfare, almeno parzialmente, gli interessi di entrambi i soggetti, venditore e acquirente.
Conclusioni
In conclusione, qualora il venditore riceva un pagamento per la merce in misura inferiore a quanto contrattualmente concluso può tentare di ricorrere agli strumenti giudiziali, stragiudiziali e alternativi alla giurisdizione che l’ordinamento prevede, optando per quello che, sulla scorta di una valutazione prettamente personale, gli sembra maggiormente rispondere alle sue esigenze.
Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...