L’opposizione a decreto ingiuntivo
Per legge, il decreto ingiuntivo deve contenere l’avvertimento al debitore di provvedere al pagamento entro giorni 40 decorrenti dalla notifica del d.i. medesimo ovvero, entro lo stesso termine, della facoltà di proporre opposizione e che in assenza si procederà con l’esecuzione.
- Cos’è l’opposizione a decreto ingiuntivo
- Dispositivo dell’art. 645 codice di procedura civile
- Come funziona l’opposizione al decreto ingiuntivo
- Cosa succede dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo
- Come si notifica l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- Facsimile atto di opposizione
- Conclusioni
1. Cos’è l’opposizione a decreto ingiuntivo
Mentre il decreto ingiuntivo è uno strumento giuridico messo a disposizione del creditore per ottenere il recupero di somme di denaro (oppure la consegna di beni determinati ovvero cose fungibili) vantate verso l’ingiunto/debitore, l’opposizione è il mezzo concesso a quest’ultimo, dalla legge, per contestare il decreto ingiuntivo stesso.
Con l’opposizione il debitore o presunto tale, in sostanza, rimette in gioco la pretesa creditoria la quale, proprio attraverso il decreto ingiuntivo, aveva ottenuto una sorta di primo riconoscimento. Invero il procedimento ingiuntivo, definito anche monitorio, si caratterizza per la sua struttura sommaria, celere e semplificata, e per il quale non si richiede una vera e propria “prova” come prevista nei giudizi ordinari, e si esaurisce, appunto, nella emanazione di un decreto del giudice inaudita altera parte, ossia in assenza di contraddittorio (cioè senza la presenza della controparte/debitrice).
Pertanto, scopo dell’opposizione al decreto ingiuntivo è proprio quello di paralizzare, da un lato, la pretesa in esso contenuta e dall’altra richiedere al giudice, in contraddittorio tra le parti, un controllo più approfondito sul diritto del creditore stesso, perché ritenuto dall’ingiunto, per ragioni varie, non sussistente o solo parzialmente esistente.
2. Dispositivo dell’art. 645 codice di procedura civile
Il procedimento monitorio, che dà impulso all’emanazione di un decreto ingiuntivo, si caratterizza, come detto, per essere un procedimento sommario e semplificato avente una struttura bifasica, laddove alla fase di emissione del d.i. (fase monitoria) può, ma non necessariamente deve, seguire un giudizio (ordinario) messo in moto dal debitore/ingiunto attraverso l’opposizione.
Difatti, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., con l’opposizione a d.i. si promuove un giudizio ordinario (e non più sommario) attraverso il quale la domanda proposta dal creditore, nella precedente fase ingiuntiva, diviene non solo oggetto di un esame più approfondito, ma consente al debitore stesso di poter esercitare il proprio diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ristabilendo il principio del contraddittorio assente nella fase monitoria (c.d. funzione riequilibratrice).
Per legge, il decreto ingiuntivo deve contenere l’avvertimento al debitore di provvedere al pagamento entro giorni 40 decorrenti dalla notifica del d.i. medesimo ovvero, entro lo stesso termine, della facoltà di proporre opposizione e che in assenza si procederà con l’esecuzione.
Ciò significa che la mancata opposizione da parte del debitore renderà il decreto ingiuntivo un provvedimento definitivo e titolo valido per azionare le procedure esecutive (salva l’ipotesi di un d.i. già provvisoriamente esecutivo).
Pertanto, al fine di evitare spiacevoli pignoramenti e/o impugnare un d.i. già emesso in forma provvisoriamente esecutiva, è necessario che il debitore proponga opposizione contro lo stesso nel termine perentorio di 40 giorni, decorrenti appunto dalla notifica, salva la possibilità di opposizione tardiva in casi particolari. L’ingiunto, difatti, può fare opposizione oltre il termine di 40 gg. solo qualora dimostri che l’inosservanza del medesimo sia dovuta alla mancata conoscenza del d.i., per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o forza maggiore.
3. Come funziona l’opposizione al decreto ingiuntivo
L’opposizione si propone con atto di citazione (o ricorso in materia di lavoro) davanti lo stesso ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il d.i.. Si tratta di una competenza funzionale che non ammette deroghe, ma ciò non esclude che in sede di opposizione si possa contestare la competenza del giudice che ha emesso il d.i. (per motivi di territorio o per valore).
L’atto di citazione dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 163 c.p.c., e tra i quali: l’indicazione dell’ufficio giudiziario (quello che ha emesso il d.i.), i dati identificativi della parte che cita e quelli della controparte, il nome e cognome del proprio avvocato e l’indicazione della procura rilasciata allo stesso, i motivi di fatto e diritto dell’opposizione, i mezzi di prova, l’eventuale domanda riconvenzionale, l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, l’invito a costituirsi alla controparte con l’avvertimento che la costituzione oltre termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. ecc..
L’atto così formato andrà poi sottoscritto e notificato nelle modalità che in seguito vedremo.
4. Cosa succede dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo
In sede di opposizione, il giudice dovrà valutare che il credito su cui si fonda il d.i. sia effettivamente sussistente, quindi non più sulla base di una valutazione sommaria di elementi aventi una parvenza di prova, bensì attraverso una cognizione piena, cioè mediante una disamina approfondita degli ordinari elementi di convincimento che caratterizzano un giudizio ordinario, e dunque su prove certe (es. documenti, testimonianze, consulenza tecnica).
I motivi su cui fondare l’opposizione sono svariati e l’opponente, quindi, dovrà dimostrare che la pretesa creditoria è ingiustificata perché ad esempio: il credito è prescritto; oppure non dovuto perché già pagato; come pure potrà far valere in via riconvenzionale un controcredito in compensazione, con la richiesta di condanna dell’opposto al pagamento della differenza; ovvero lamentare la mancata o inesatta prestazione del creditore che ha comportato il mancato pagamento; disconoscere la propria firma apposta su di un contratto; riconoscere solo una parte del credito e contestare la restante parte ecc.
Va detto che, dopo la costituzione delle parti in giudizio ed in sede di prima udienza, occorrerà promuovere la procedura di mediazione, prevista dalla legge quale condizione di procedibilità del giudizio. Sul punto c’è solo da dire che, dopo alterne decisioni dei giudici, una recente sentenza delle S.U. della Cassazione ha chiarito che l’onere di richiedere ed attivarsi per la mediazione, dopo l’opposizione, spetta all’opposto.
All’esito del giudizio il giudice potrà revocare il d.i. se ritiene valide e fondate le ragioni dell’opponente, oppure confermare il d.i., anche per una parte della somma e concedere l’esecuzione, qualora non sia stata già concessa in via provvisoria. È bene ribadire, infatti, che il d.i. è titolo valido per azionare le procedure espropriative, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La concessione dell’esecuzione può dipendere dal comportamento del debitore in fase di opposizione. Vediamo di seguito i casi in cui l’esecuzione viene concessa:
1) Esecuzione provvisoria: si ha quando nella stessa fase monitoria il giudice concede l’esecutorietà provvisoria del d.i. perché il ricorso è fondato su alcuni documenti cui la legge, per le loro caratteristiche formali, riconosce una maggiore efficacia probatoria, tali da consentire un maggior fumus;
2) Mancata opposizione: qualora il debitore, ricevuto il d. i. non esecutivo a seguito di notifica, rimane inerte e non promuove opposizione nel termine di 40 giorni, decorsi i quali il creditore potrà ottenere l’esecutorietà;
3) Mancata costituzione in giudizio: si ha nei casi in cui, pur avendo notificato l’atto di opposizione, l’opponente dopo quest’attività non procede alla rituale costituzione in giudizio nei modi di previsti dalla legge. Pertanto, in sede di udienza, il giudice verificata la mancata costituzione dell’opponente dichiara esecutivo il d. i.;
4) Esecuzione in pendenza di opposizione: in questo caso l’opponente ha notificato la citazione e si è regolarmente costituito, ma la sua difesa non si fonda su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel prima caso mancano atti scritti e/o documenti tali da poter contestare concretamente il credito, ossia quando l’opposizione è meramente e puramente contestativa. Nel secondo caso quando le difese dell’opponente sono tali da richiedere un’indagine lunga e complessa la quale, tra l’altro, potrebbe nascondere uno scopo dilatorio, cioè in sostanza per dare tempo al debitore.
In questa ipotesi il giudice concede l’esecuzione provvisoria con ordinanza non impugnabile;
5) Esecuzione parziale: sempre in sede di giudizio a seguito di opposizione, il giudice concede l’esecuzione parziale sulle somme non contestate (per es. per un credito di €. 10.000, l’opponente contesta solo la metà dell’importo, riconoscendo espressamente o implicitamente, perché appunto non contestata nella sua totalità, la restante quota).
5. Come si notifica l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
L’atto di citazione in opposizione al d.i. una volta predisposto va notificato alla controparte. L’atto si notifica al creditore/ricorrente se sprovvisto di avvocato nei casi consentiti ovvero al ricorrente domiciliato c/o l’avvocato costituito per la fase monitoria.
La notifica potrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario oppure a mezzo pec (posta elettronica certificata), qualora l’opposto abbia un indirizzo di posta certificata. Di regola l’avvocato c/o cui va notificata l’opposizione è tenuto ad avere un indirizzo PEC.
Nel primo caso, consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario questi procederà alla notifica a mani, cioè recandosi presso il ricorrente ovvero allo Studio del legale che ha notificato in precedenza il d.i.. Dopodiché, l’ufficiale giudiziario procederà con la comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso il d.i. dell’avvenuta opposizione, in modo tale che il cancelliere ne prenda nota. Nel secondo caso, sarà l’avvocato che difende l’opponente ad eseguire la notifica a mezzo pec, essendo l’unico legittimato a tale modalità di notifica.
Sarà poi cura dello stesso avvocato a dare avviso in cancelleria dell’intervenuta opposizione. È bene precisare che, l’atto di citazione normalmente è notificato dall’attore, cioè da colui che propone una domanda in giudizio contro il convenuto, ossia colui contro il quale l’attore stesso affermi vantare la propria pretesa.
Pertanto attore e convenuto sono tali sia in senso formale che sostanziale. Nell’ipotesi di opposizione a d.i. il rapporto viceversa viene rovesciato, in quanto l’opponente, cioè colui che cita in giudizio, è in realtà il convenuto in senso sostanziale, mentre l’opposto, cioè colui al quale viene notificata la citazione, assume in giudizio il ruolo di attore in senso sostanziale.
Ciò significa che la citazione è tale di nome, ma in concreto corrisponde ad una comparsa di risposta ovvero ad una memoria difensiva di chi deve resistere in giudizio alla domanda attorea.
6. Facsimile atto di opposizione
Tribunale di _________
Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Per il sig. Tizio nato/a_________ a _________, il _________ (C.F. _____________), residente in (cap____) _________alla Via ____________n°__ e res.te in _________, elett.te dom.to in _________ presso lo studio dell'Avv. _________ che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica (nel caso di deposito telematico oppure con “mandato a margine del presente atto” se competente è il Giudice di Pace). Il difensore medesimo chiede di ricevere comunicazioni a mezzo fax al n°______oppure pec al seguente indirizzo______________________ (Opponente)
CONTRO
La società Alfa S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’Avv.______________ (Opposta) PREMESSO - che ad istanza della società Alfa S.r.l. è stato notificato alla parte opponente, in data _________, ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n°_________, emesso dal Tribunale di _____________ in data _________, iscritto al numero di ruolo generale______, per la complessiva somma di Euro _________ oltre interessi e spese fino al soddisfo; - che, con il presente atto il sig. Tizio intende opporsi, e come in effetti si oppone, a tale decreto perché ingiusto, illegittimo ed infondato e va dichiarato nullo e revocato per i seguenti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
(indicare la descrizione dei motivi dell’opposizione) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tutto ciò indicato in fatto e diritto, l’opponente, come sopra rapp.to e difeso CITA La Alfa S.r.l. (P. IVA___________) in persona del legale rapp.te p.t. elett.te con sede in __________________, dom.ta in (cap____) _________ presso lo studio dell'Avv. _________ a comparire dinanzi al Tribunale di _________, il cui ufficio è sito nella già nota sede, Sezione e Giudice a designarsi, all'udienza del (indicare la data_____________________), all’ora di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. ed, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in loro dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Giudice adito respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento dei motivi in fatto e diritto suindicati, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n°_______ perché del tutto infondato, ingiusto ed illegittimo.
Condannare l’opponente al pagamento delle spese e competenze di lite di giudizio. In via istruttoria si riserva di articolare i propri ulteriori mezzi di prova a seguito del comportamento processuale di controparte, ed in sede di richieste ex art. 183 comma 6: Si esibiscono e depositano i documenti probatori di cui alla busta telematica, con riserva di produrne ulteriori a seguito della difesa di controparte: Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari a Euro, per cui è dovuto un importo pari ad €._______ Data e luogo_________, _________ Avv. _________ Relata di notifica (n. b. per la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario) Ad istanza dell’Avv.________ nella qualità, si notifichi l’antescritto atto, per legale scienza ed ogni effetto di legge a: Alfa S.r.l. (P. IVA___________) in persona del legale rapp.te p.t. e per essa al suo procuratore costituito Avv. _________, con Studio in_________________________________
7. Conclusioni
L’opposizione a d.i. rappresenta uno strumento fondamentale per paralizzare l’azione del creditore conseguente alla notifica del d.i.. Difatti quest’ultimo, come detto, è un titolo esecutivo che permette al creditore di intraprendere azioni espropriative, con il rischio per il debitore di vedersi pignorati i propri beni, siano essi beni mobili o mobili registrati (si pensi al pignoramento della propria auto) ovvero del conto corrente o addirittura un immobile di cui sia proprietario.
È chiaro che, l’opposizione è uno strumento efficace fintantoché si fondi su validi elementi di prova, in caso contrario, avrà una funzione limitata. Infatti non di rado, nella pratica, viene utilizzata per concedere del tempo al debitore onde saldare la propria posizione debitoria, eventualmente, in sede di udienza mediante un accordo bonario.
E’ bene tuttavia ricordare che, un’opposizione meramente contestativa, priva di una prova scritta (e di pronta soluzione), consentirà al creditore di richiedere l’esecuzione provvisoria ed immediata in pendenza del procedimento di opposizione. In ultimo, l’opposizione, per il tecnicismo della materia e per ogni valutazione sull’utilità di promuoverla, richiede la necessaria presenza di un avvocato.
Fonti normative
- Articoli: 633, 645, 646, 647, 648, 649 e 650 codice procedura civile;
- Art. 24 e 111 Cost. Cassazione Sezioni Unite n. 19596/2020 D.lgs 28/2010;
- d.l. n°132 del 2014 Domande riassuntive e call to action
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