Quando una multa per eccesso di velocità può essere annullata?
Il terrore di ogni automobilista sono le multe da autovelox, ma non sempre queste sanzioni risultano corrette, tanto che la legge ammette la possibilità di far ricorso e contestare una multa da autovelox se questo non rispetta determinate normative.
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- Quando scattano le sanzioni per i limiti di velocità?
Casi particolari
La tolleranza - Eccesso di velocità: le sanzioni
Sanzioni più gravi
Riduzione della multa pagata subito - I mezzi di prova della violazione
Contestazione della violazione
Annullamento della multa e ricorso
Ricorso amministrativo o giurisdizionale? - Annullamento della multa per stato di necessità
- Fonti normative
1. Quando scattano le sanzioni per i limiti di velocità?
La normativa, al fine di garantire la sicurezza stradale e tutelare la vita umana, impone una serie di limiti di velocità che, in linea generale, dipendono dalla tipologia di strada che si sta percorrendo. Precisamente:
1.1 Casi particolari
In linea generale, entro i limiti suddetti gli enti proprietari possono imporre limiti specifici (anche minimi), qualora in base alle direttive ministeriali nel caso concreto sia opportuno un limite differente.
É inoltre possibile, per i gestori delle autostrade, elevare a 150 km orari il limite di velocità su determinati tratti, ma solo se queste sono a tre corsie, seguano un tracciato idoneo e previa apposita segnalazione, e sempre ché le condizioni meteorologiche prevalenti, l'intensità del traffico e le statistiche sugli incidenti degli ultimi 5 anni lo permettano.
Va infine precisato che, in condizioni atmosferiche avverse, la velocità massima consentita non può mai superare i 110 km/h in autostrada ovvero i 90 km orari su strade extraurbane principali; inoltre, a seconda della riduzione di visibilità causata dal maltempo, i limiti di velocità si riducono ulteriormente.
1.2 La tolleranza
È prevista in via generale una riduzione forfettaria della violazione, così come rilevata al momento della violazione della norma, pari al 5% della velocità effettiva, con una riduzione minima che non può essere inferiore a 5 km orari.
2. Eccesso di velocità: le sanzioni
Le sanzioni sono diversificate in base all'entità della violazione, alle caratteristiche personali del conducente, alla tipologia di mezzo di trasporto usato ed all'orario in cui è commessa la violazione.
Le sanzioni sono di differenti categorie: dalla cd "multa", ossia una sanzione pecuniaria, alle sanzioni accessorie, quali la decurtazione di alcuni punti dalla patente, la sospensione o la revoca.
In caso di recidiva, ovvero qualora il conducente abbia negli ultimi 2 anni già violato i limiti di velocità, è prevista una ulteriore sanzione (sospensione o revoca).
Di seguito uno schema riassuntivo:
- in autostrada, il limite è di 130 km orari;
- su strade extraurbane principali, il limite è di 110;
- su strade extraurbane secondarie, non su possono superare i 90 km/h;
- nei centri abitati, il limite generale è di 50 km orari, ma qualora le peculiarità di costruzione e di funzionamento lo permettano, tale limite può essere elevato sino a 70 km/h previa apposita segnalazione.
- se il limite è superato di non oltre 10 km orari: da 42 a 173 euro;
- se il limite massimo è superato di più di 10 km/h ma entro i 40 km orari: da 173 a 695 euro, e riduzione di 3 punti sulla patente;
- in caso si oltrepassi il limite di più di 40 all'ora, ma entro 60 km orari: la multa sale ad un importo compreso fra 544 e 2174 euro, a cui va aggiunta la decurtazione di 6 punti dalla patente e la sospensione della stessa da 1 a 3 mesi;
- qualora si oltrepassi il limite di più di 60 km orari, la sanzione pecuniaria sarà fra e euro, saranno decurtati 10 punti dalla patente e questa sarà sospesa per un periodo compreso fra 6 e 12 mesi.
- una situazione di pericolo: l’eccesso di velocità deve essere giustificato dall’intento di evitare una situazione di pericolo di un danno grave alla persona non determinato dalla condotta colpevole e volontaria dell’automobilista. Il danno deve riguardare la persona e, quindi, non animali o cose;
- l’urgenza: il pericolo deve essere imminente, tale da determinarne l’urgenza. Il pericolo, inoltre, deve essere attuale, non essendo sufficiente un pericolo eventuale, futuro o meramente probabile;
- la gravità: il danno alla persona che si cerca di evitare con l’infrazione deve essere di non lieve entità e, dunque, tale da porre l’automobilista od un terzo in una situazione di pericolo per la vita o l’integrità fisica.
- laddove la situazione di pericolo era in altro modo evitabile o prevedibile (esempio: ho fatto tardi e quindi corro per andare a prendere mio figlio solo a scuola. In tal caso il soggetto avrebbe potuto muoversi con anticipo).
- laddove l’eccesso di velocità sia dipeso da una semplice preoccupazione.
2.1 Sanzioni più gravi
Va poi considerato che per alcune categorie speciali di veicoli i limiti sono differenti (minori), e che in simili casi le sanzioni per la violazione dei limiti di velocità sono raddoppiate.
Una circostanza che aumenta l'importo delle sanzioni pecuniarie è l'aver commesso la violazione nella fascia oraria notturna (dalle 22 alle 07): in questo caso la sanzione è aumentata del 30%.
Infine, i "neo patentati" soggiacciono a sanzioni raddoppiate sia per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, sia per quelle accessorie.
2.2 Riduzione della multa pagata subito
É prevista la riduzione del 30% della sanzione se questa viene saldata entro 5 giorni da quando viene notificata, ma va detto che questa possibilità non è prevista per le violazioni più gravi (ossia i casi in cui, oltre ai punti, è prevista anche la sospensione della patente).
3. I mezzi di prova della violazione
La legge valuta come probatori gli accertamenti compiuti tramite il rilevamento elettronico (autovelox), a condizione che tali installazioni siano precedute da adeguata segnaletica e periodicamente tarate (l'assenza di tali circostanze rende quindi possibile opporsi alla sanzione).
Un'altro sistema valido è, sulle autostrade, il calcolo della velocità media per un certo tratto del percorso (in genere fra 10 e 20 chilometri), tramite il sistema tutor (o, sui veicoli tenuti a montarlo, tramite i dati del cronotachigrafo).
3.1 Contestazione della violazione
In linea generale, l'illecito dovrebbe essere immediatamente contestato al conducente (ciò anche per facilitare l'individuazione dell'effettivo responsabile della violazione, che potrebbe non essere il proprietario del veicolo).
Per questa ragione, se per un qualsiasi motivo (ad es motivi di sicurezza) non è stato possibile contestare immediatamente l'eccesso di velocità, il verbale di contestazione che giungerà a casa del proprietario deve contenere le motivazioni della mancata contestazione immediata; anche questo è considerato un vizio che, se rilevato, può portare all'annullamento della multa. Ciò anche in considerazione dell'ulteriore onere che grava sul proprietario: costui infatti dovrà in ogni caso pagare, essendo tenuto a farlo in solido con il conducente, ma dovrà anche comunicare i dati della persona al volante del suo veicolo, permettendo all'autorità di applicare le sanzioni accessorie menzionate. Onere che, se non adempiuto senza giustificazioni, sarà fonte di ulteriori sanzioni.
Alcune pronunce giudiziali hanno poi specificato meglio oltre quanto tempo è considerato plausibile che il proprietario non ricordi chi fosse il conducente al momento della violazione.
3.2 Annullamento della multa e ricorso
Il proprietario che si vede recapitare una sanzione e ritenga che questa non sia valida ha a disposizione due differenti strumenti di tutela.
Può infatti agire in autotutela, ossia contestare direttamente all'autorità amministrativa (il Prefetto) la regolarità della sanzione, entro 60 giorni dalla notifica (si noti che, in caso di ricorso amministrativo, se questo viene rigettato – ossia qualora il Prefetto confermi la multa – la sanzione viene raddoppiata).
La seconda possibilità è il ricorso giurisdizionale al giudice di pace. Si tratta di una vera causa che, pur se semplificata, segue le regole di un normale processo civile. Per avviare il ricorso al giudice occorre depositare gli atti in cancelleria entro 30 giorni dal ricevimento della notifica (ovvero dall'ingiunzione di pagamento qualora il Prefetto, adito in precedenza, abbia rigettato l'opposizione e quindi confermato la sanzione).
È bene precisare che il ricorso giurisdizionale non deve essere considerata, per l'automobilista, una mera "seconda chance" di non pagare una sanzione. Analizziamo meglio le due forme di opposizione, ed i relativi costi.
Il ricorso al prefetto è una richiesta di riesaminare il caso, fatta all'ufficio superiore rispetto a quella che accerta la violazione della normativa (polizia stradale). Non si tratta quindi di un giudice imparziale e terzo, ma di un organo della stessa amministrazione contro cui si ricorre (è quindi plausibile che il prefetto annullerà una multa solo in caso di palesi e gravi illegittimità).
Inoltre, proprio perché si tratta di un riesame condotto da un organo sopraordinato, e non di un vero processo, non è possibile portare testimoni a proprio favore, allegare altre prove, richiedere perizie etc. Il Prefetto non è un giudice, e non è tenuto ad accertare la verità dei fatti secondo i dettami del codice di procedura civile; in linea di massima, si limita a leggere le cd "memorie difensive" e i documenti allegati dal ricorrente.
È anche vero che il ricorso in autotutela si fa con una semplice raccomandata e non impone mai l'assistenza di un professionista.
3.3 Ricorso amministrativo o giurisdizionale?
Circa invece il ricorso al giudice, si deve considerare che oltre una certa soglia di valore (1000 euro) è necessaria l'assistenza di un legale; e che, pur se non necessaria, talvolta può essere comunque irrinunciabile l'assistenza di un professionista, se si vuole vincere la causa.
Inoltre, a prescindere dalla presenza di un legale, la parte dovrà presentarsi ad ogni udienza per far proseguire il processo (ed essendo competente il giudice del luogo in cui è accertata la violazione, questo potrebbe imporre numerose trasferte).
Infine, il contributo unificato che si paga per avviare la causa è proporzionale al valore della stessa, e di certo maggiore del costo di una raccomandata.
4. Annullamento della multa per stato di necessità
La multa per eccesso di velocità rientra nelle sanzioni amministrative e dunque, ai sensi dell’art. 4 della legge n.689/1981 può essere annullata in caso di stato di necessità. Infatti, la norma prevede che: “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.”
Cosa si intende per stato di necessità?
Poiché la predetta norma non definisce lo stato di necessità, tale concetto, rilevante ai fini dell’annullamento delle multe, può essere ripreso dal diritto penale.
Si tratta di una causa di giustificazione in forza della quale “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo” (art. 54 cp).
Vi sono, però, dei requisiti indispensabili affinché possa essere invocato lo stato di necessità.
È, pertanto necessario, che ricorrano determinati presupposti ovvero:
La Cassazione ha riconosciuto la validità dello stato di necessità putativo. Quello che conta è la percezione, dovuta ad un errore scusabile, della gravità e dell’urgenza della situazione e non la loro effettività. Come ad esempio, il marito che corre in ospedale per portarvi la moglie in preda alle doglie nella erronea convinzione dell’immediatezza del parto.
Dunque, non ricorre lo stato di necessità:
È importante, al fine di chiedere l’annullamento della multa per stato di necessità, avere prove da allegare, quali testimonianze o referti medici.
Emilio Stacchetti
Fonti normative
Art. 142 CdS
Corte Cost. Sent. 113/15
Cass. Sent. 7949/17
Cass. Ord. nn. 22889/18, 2503/17, 25392/17, 27771/17
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