Morosità delle utenze: la nuova prescrizione e gli strumenti di tutela

Dal 1° gennaio 2018, le bollette di luce, acqua e gas si prescrivono in 2 anni. La prescrizione riguarda solo quelle che verranno emesse a partire da questa data e non per quelle precedenti.

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1. Utenze morose e nuovo regime

Con il termine “utenze morose” ci si riferisce al mancato pagamento da parte del consumatore, che ne usufruisce, di bollette relative a servizi di fornitura di gas, acqua ed energia elettrica. Ma qual è il problema principale che si pone in capo all’utente e che porta alla morosità?

Spesso i consumatori si sono visti recapitare fatturazioni relative ai servizi da loro utilizzati con importi non ordinari, eccessivi e inoltre relativi ad annualità precedenti. In tali casi i consumatori risultavano morosi a causa di ritardi dovuti alla mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo e nell’emanazione della fatturazione stessa da parte dell’ente distributore o venditore.

Per tale motivo, si è voluto tutelare i consumatori da quelle richieste di pagamento che arrivano dopo diversi anni rispetto a quello di gestione, modificando la precedente disciplina sulla prescrizione.

Tale tutela è stata avviata con la Legge di Bilancio 2018 che ha portato da 5 anni a 2 anni il termine entro il quale l’ente erogatore del servizio può richiedere il pagamento della fattura emessa. Quindi, nel momento in cui l’utente si vedrà recapitare da parte del venditore o distributore del servizio una bolletta relativa a consumi arretrati, rappresentando quindi un ritardo di fatturazione, il cliente potrà opporre la prescrizione e pagare solo gli importi effettivamente fatturati negli ultimi due anni. La prescrizione biennale è limitata alle fatture la cui scadenza è successiva:

  • Al 1° marzo 2018 per il settore elettrico;
  • Al 1° gennaio 2019 per il settore del gas;
  • Al 1° gennaio 2010 per il settore idrico.

2. Il nuovo termine di prescrizione

La legge stabilisce che il passare del tempo può determinare la perdita di un diritto ed il titolare non lo può più esigere. La prescrizione delle bollette si ha quando il diritto si riferisce al pagamento di una fattura di luce o gas relativa ad un periodo passato. Se trascorre un determinato periodo di tempo, durante il quale non viene recapitato alcun avviso, il fornitore non può più richiedere il versamento di quell'importo.

Prima della legge di bilancio 2018, il termine di prescrizione relativo alle fatture delle utenze domestiche era di 5 anni. I 5 anni partivano dal momento in cui iniziava il consumo.

Con la nuova normativa invece, il diritto al pagamento delle aziende erogatrici, nei contratti di elettricità, gas, acqua che intercorrono fra venditori ed utenti domestici o microimprese o professionisti, si prescrive in due anni dalla data di scadenza entro cui pagare, ovvero da quella in cui il fornitore avrebbe dovuto leggere i contatori e fare il conguaglio.

La prescrizione, però, opera solo nel caso in cui, nell’arco dei due anni, l’ente distributore del servizio, non abbia inviato, tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (p.e.c.), un sollecito o una diffida. In quanto, tale invio, comporta l’interruzione del termine di prescrizione che così decorre nuovamente da capo. Ad essere rilevante per la decorrenza del termine di prescrizione è la data della consegna all’utente della diffida e non la data di spedizione.

La riduzione del termine comporta un minore lasso di tempo in cui l’ente fornitore del servizio potrà effettuare il recupero del credito ma anche minor tempo di conservazione, da parte dell’utente, delle ricevute di pagamento. Infatti, una volta intervenuta la prescrizione, l’utente non dovrà provare il versamento, attraverso le ricevute di pagamento, ma sarà sufficiente far valere la prescrizione stessa e cioè la decorrenza del termine biennale.

3. Il diritto alla sospensione e al rimborso del pagamento

Nel caso di emissione di fatture di conguagli riferiti a periodi superiori ai due anni o lì dove l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, l’utente oltre alla prescrizione, potrà richiedere la sospensione del pagamento della bolletta, in attesa della verifica della legittimità e correttezza dell’operato del fornitore del servizio.

In tal caso vi è, in capo al fornitore del servizio, l’obbligo di comunicare all’utente l’avvio della procedura e i propri diritti, tra i quali l’ottenimento, al termine della procedura ed entro 3 mesi, del rimborso delle somme pagate indebitamente.

Sia la prescrizione che la sospensione, che il rimborso non si applicano se la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo dipende da responsabilità propria dell’utente.

Fonti normative

Art. 2948 c.c.

Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017)

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