Le materie oggetto di mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria, è imposta dalla legge in determinate materie, allo scopo di ridurre il carico giudiziario, favorendo la risoluzione amichevole delle controversie.

mediazione obbligatoria

1. Cos’è la mediazione obbligatoria: definizione

L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema della risoluzione stragiudiziale delle controversie, e più precisamente la mediazione obbligatoria e le materia che vi rientrano. La mediazione obbligatoria, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, costituisce uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle liti, attraverso l'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale, al fine di definire la controversia insorta.

L'obbligatorietà della mediazione, nei casi previsti dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel senso che la parte che intende promuovere un procedimento dinanzi al giudice, è obbligata dapprima a tentare la mediazione, cercando ove possibile un accordo con la controparte, e solo successivamente, in caso di mancato accordo, ricorrere dinanzi al giudice.

Difatti, qualora il procedimento giudiziario venga promosso, nonostante il mancato tentativo di mediazione, il giudice d’ufficio o su eccezione della controparte, da proporsi a pena di decadenza entro la prima udienza, è tenuto a sospendere il procedimento, assegnando alle parti, il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione.

Ove la mediazione, sia iniziata ma non conclusa, il giudice sospende il processo, fissando la nuova udienza alla scadenza del termine di tre mesi.

Sono esclusi dalla sospensione, i provvedimenti cautelari e/o urgenti, nonché la trascrizione della domanda giudiziale.

La condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta, se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

2. Casi d’obbligatorietà

L’improcedibilità della domanda giudiziale, ove non venga esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, si applica alle cause riguardanti:

 

  • rapporti inerenti i diritti reali, la divisione, la successione ereditaria, i patti di famiglia, condominio, locazione, comodato, affitto di aziende;
  • risarcimento del danno in caso di responsabilità medica e sanitaria oppure per diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo;
  • rapporti relativi a contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La disciplina della mediazione obbligatoria, non si applica ai procedimenti relativi:

  • azioni inibitorie e risarcitorie, contemplate dal codice del consumo;
  • alle domande di ingiunzione, alla convalida di licenza o di sfratto, ai procedimenti possessori;
  • alla cognizione durante i processi esecutivi;
  • ai procedimenti camerali e all’azione civile in ambito penale.
Per le altre materie, la mediazione è solo facoltativa, e quindi potrà essere avviata su volontà delle parti, sia prima che nel corso del procedimento.
 

3. Domanda di mediazione e durata del procedimento

 
All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato ha obbligo di informare, per iscritto, il proprio cliente, che la controversia prospettatagli rientra nell’ambito d’applicazione della mediazione obbligatoria, pena l’annullabilità del mandato.
 
Il procedimento di mediazione obbligatoria, deve avere una durata non superiore a 3 mesi, sia che il tentativo di conciliazione, venga esperito prima oppure nel corso del procedimento giudiziario.
 
La domanda di mediazione, va proposta, a cura della parte istante con l’assistenza del proprio difensore, dinanzi ad un Organismo di Mediazione, (iscritto nell’apposito registro, tenuto presso il Ministero di Giustizia), del luogo ove ha sede il giudice competente, depositando un’istanza contenente:
  • l’organismo preposto alla conciliazione;
  • le parti contendenti;
  • l’oggetto della lite;
  • le ragioni a sostegno della domanda.
A seguito della proposizione della domanda di mediazione, l’Organismo individua tra i propri membri, il mediatore che tratterà la controversia e fisserà la data del primo incontro tra le parti, da tenersi non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda.
 
Sia la domanda di mediazione che la fissazione del primo incontro, devono essere portate a conoscenza della controparte, con qualsiasi mezzo, anche a cura della parte procedente. La parte invitata a comparire, può decidere di non presentarsi oppure di aderire alla mediazione, ma rifiutare l’accordo.
 
Tuttavia, la mancata partecipazione, senza valido motivo, può essere assunta dal giudice, a base della propria decisione nonché condannare al versamento del contributo unificato.
 

4. Svolgimento della mediazione

 
Lo svolgimento della mediazione, avviene secondo le modalità dettate dal regolamento dell’Organismo scelto. Ogni parte, deve essere assistita dal proprio difensore, negli incontri dinanzi al mediatore designato, il quale deve adoperarsi affinché le parti possano raggiungere un accordo e definire stragiudizialmente la controversia, evitando il ricorso al giudice.
 
Ove le parti non raggiungono alcun accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, da comunicarsi per iscritto alle parti, le quali nei sette giorni successivi, devono comunicare l’accettazione o il rifiuto della proposta.
 
Se le parti raggiungono un accordo oppure accettano la proposta del mediatore, viene redatto il verbale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore.
 
In caso contrario, il mediatore redige verbale, indicando il contenuto della proposta e l’eventuale mancata partecipazione di uno dei contendenti, sottoscritto dalle parti e dal mediatore.
 
L’accordo, sottoscritto dalle parti e dai propri avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica, nonché per l'iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
 
Negli altri casi, l’accordo, deve essere omologato dal presidente del Tribunale, ove ha sede l’Organismo, su istanza della parte interessata, al fine di renderlo esecutivo.
 

5.Quando conviene aderire al procedimento di mediazione

Le parti devono valutare con attenzione l’adesione alla definizione stragiudiziale della loro lite, specie a seguito della proposta di conciliazione da parte del mediatore. Ciò in quanto, la mancata adesione alla mediazione, può influire sul pagamento delle spese processuali, qualora vi sia totale coincidenza tra la decisione del giudice ed il contenuto della proposta.

Il giudice, nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta, può:

  • escludere il rimborso delle spese sostenute dopo la proposta conciliativa;
  • condannarla al pagamento delle spese processuali dell’altra parte e del contributo unificato.
  • condannarla al risarcimento del danno o di altra somma, per lite temeraria.
 
Tuttavia, anche in caso di difformità parziale tra decisione e proposta, il giudice, ove ricorrono gravi motivi, può escludere il rimborso delle spese sostenute per il compenso del mediatore.
 

6. Costi 

I costi della mediazione obbligatoria, riguardano:
  • le spese di avvio del procedimento, pari a 40€ oltre IVA, per ogni partecipante;
  • le spese di mediazione, da corrispondere solo ove, le parti intendono proseguire nella conciliazione dopo il primo incontro, variabili in base al valore della controversia e al grado di complessità della causa. 
  • In ogni caso, non è dovuta né l’imposta di bollo e né l’imposta di registro, per le cause fino a 50.000€.
 
Roberto Ruocco
 
Fonti normative
D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28: Attuazione dell'articolo 60 della Lg. 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
 
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