Le materie oggetto di mediazione obbligatoria
La mediazione obbligatoria, è imposta dalla legge in determinate materie, allo scopo di ridurre il carico giudiziario, favorendo la risoluzione amichevole delle controversie.
- Cos’è la mediazione obbligatoria: definizione
- Casi d’obbligatorietà
- Domanda di mediazione e durata del procedimento
- Svolgimento della mediazione
- Quando conviene aderire al procedimento di mediazione
- Costi
1. Cos’è la mediazione obbligatoria: definizione
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema della risoluzione stragiudiziale delle controversie, e più precisamente la mediazione obbligatoria e le materia che vi rientrano. La mediazione obbligatoria, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, costituisce uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle liti, attraverso l'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale, al fine di definire la controversia insorta.
L'obbligatorietà della mediazione, nei casi previsti dalla legge, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel senso che la parte che intende promuovere un procedimento dinanzi al giudice, è obbligata dapprima a tentare la mediazione, cercando ove possibile un accordo con la controparte, e solo successivamente, in caso di mancato accordo, ricorrere dinanzi al giudice.
Difatti, qualora il procedimento giudiziario venga promosso, nonostante il mancato tentativo di mediazione, il giudice d’ufficio o su eccezione della controparte, da proporsi a pena di decadenza entro la prima udienza, è tenuto a sospendere il procedimento, assegnando alle parti, il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione.
Ove la mediazione, sia iniziata ma non conclusa, il giudice sospende il processo, fissando la nuova udienza alla scadenza del termine di tre mesi.
Sono esclusi dalla sospensione, i provvedimenti cautelari e/o urgenti, nonché la trascrizione della domanda giudiziale.
La condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta, se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.
2. Casi d’obbligatorietà
L’improcedibilità della domanda giudiziale, ove non venga esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, si applica alle cause riguardanti:
- rapporti inerenti i diritti reali, la divisione, la successione ereditaria, i patti di famiglia, condominio, locazione, comodato, affitto di aziende;
- risarcimento del danno in caso di responsabilità medica e sanitaria oppure per diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo;
- rapporti relativi a contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La disciplina della mediazione obbligatoria, non si applica ai procedimenti relativi:
- azioni inibitorie e risarcitorie, contemplate dal codice del consumo;
- alle domande di ingiunzione, alla convalida di licenza o di sfratto, ai procedimenti possessori;
- alla cognizione durante i processi esecutivi;
- ai procedimenti camerali e all’azione civile in ambito penale.
3. Domanda di mediazione e durata del procedimento
- l’organismo preposto alla conciliazione;
- le parti contendenti;
- l’oggetto della lite;
- le ragioni a sostegno della domanda.
4. Svolgimento della mediazione
5.Quando conviene aderire al procedimento di mediazione
Le parti devono valutare con attenzione l’adesione alla definizione stragiudiziale della loro lite, specie a seguito della proposta di conciliazione da parte del mediatore. Ciò in quanto, la mancata adesione alla mediazione, può influire sul pagamento delle spese processuali, qualora vi sia totale coincidenza tra la decisione del giudice ed il contenuto della proposta.
Il giudice, nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta, può:
- escludere il rimborso delle spese sostenute dopo la proposta conciliativa;
- condannarla al pagamento delle spese processuali dell’altra parte e del contributo unificato.
- condannarla al risarcimento del danno o di altra somma, per lite temeraria.
6. Costi
- le spese di avvio del procedimento, pari a 40€ oltre IVA, per ogni partecipante;
- le spese di mediazione, da corrispondere solo ove, le parti intendono proseguire nella conciliazione dopo il primo incontro, variabili in base al valore della controversia e al grado di complessità della causa.
- In ogni caso, non è dovuta né l’imposta di bollo e né l’imposta di registro, per le cause fino a 50.000€.