Marchio di colore: si può registrare?
È possibile registrare come marchio un colore o la combinazione di più colori, in quanto il colore è in grado di conferire un’efficacia distintiva ad un prodotto o ad un servizio.
- Cos’è il marchio di colore
- Il marchio di colore: la disciplina
- Il marchio di colore: il carattere distintivo
- Fonti Normative
1. Cos’è il marchio di colore
Il marchio di colore rientra nei tipi di marchio che è possibile registrare ed è identificato da un marchio costituito unicamente dal colore o da combinazioni di colori, privo di scritte e immagini. Infatti, secondo il regolamento dell’Unione Europea sul marchio, possono costituire marchi tutti i segni, compresi i colori, purché distinguano i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, deve consentire al pubblico e alle autorità competenti di riconoscere in modo chiaro l’oggetto della protezione garantita al titolare del marchio.
2. Il marchio di colore: la disciplina
Anche in Italia, il Codice Della Proprietà Industriale, nella Sezione Marchi, all’articolo 7, stabilisce che sono oggetto di registrazione come marchio d'impresa, tutti i segni che possono essere rappresentati graficamente e in particolare le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché vadano a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa.
In Italia è possibile registrare il proprio marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Il Tribunale dell’Unione dell’Europea, con sentenza del 30 novembre 2017, pronunciandosi nelle cause riunite T 101/15 e T 102/15, ha chiarito i requisiti a cui un colore o una combinazione di colori devono rispondere per costituire validamente un marchio:
- il colore deve costituire un valido segno così da evitare che il marchio sia utilizzato per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale;
- il segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica (cioè raffigurato secondo uno schema specifico, che associa i colori in modo predeterminato e costante, così da evitare numerose combinazioni diverse che non consentirebbero al pubblico di percepire e di memorizzare la precisa combinazione che si vuole registrare);
- il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.
3. Il marchio di colore: il carattere distintivo
Un marchio per essere registrato deve essere nuovo, cioè non deve già esistere e inoltre deve essere lecito, cioè non deve offendere altri o il buon costume. Ma il carattere principale del marchio di colore è proprio il carattere distintivo che il colore conferisce al prodotto identificandolo. La capacità distintiva viene acquisita, e quindi si ha la registrazione del marchio di colore, quando la massiccia utilizzazione dello stesso fa sì che il pubblico associ quello specifico colore ad un prodotto e ad una determinata impresa. Quindi, il carattere distintivo viene acquisito tramite l’uso del marchio.
È necessario però, comparare il diritto ad essere titolari di un marchio con l’interesse generale alla libera disponibilità del medesimo colore. La registrazione di un colore specifico come marchio, è ammessa solo quando non restringe indebitamente la disponibilità di colori per gli altri soggetti che offrono prodotti o servizi dello stesso genere di quello oggetto della domanda di registrazione.
Quindi, occorre tenere conto della percezione del pubblico, poiché il marchio deve essere idoneo ad identificare il servizio o il prodotto per il quale si chiede la registrazione al fine di distinguerlo dagli altri segni distintivi.
Infatti, i colori puri, privi cioè di variazioni cromatiche, non possono essere registrati solo da alcuni soggetti vietandone così l’uso a tutti gli altri, salvo casi eccezionali. È necessario considerare che oggi i colori e le combinazioni cromatiche sono sempre più utilizzati per identificare i prodotti nel mercato. Un esempio è dato dal riferimento al “blu” Tiffany o al “rosso” Louboutin.
Per quanto riguarda le suole rosse delle calzature Louboutin, la domanda di registrazione del rosso come marchio è stata ritenuta valida in quanto tale colore, nell’uso proposto, è suscettibile di essere percepito dal pubblico come fortemente identificativo e distintivo del brand.
Quindi in casi eccezionali è possibile e lecito registrare come marchio anche solo un colore.
Martina Rapone
Fonti Normative
Decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30 - Codice Della Proprietà Industriale
Regolamento UE 2017/1001
Sentenza del 30 novembre 2017 il Tribunale dell’Unione dell’Europea cause riunite T 101/15 e T 102/15
Regolamento CE 207/2009
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 maggio 2003 caso C-104/01, Libertel
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