Mancato pagamento della merce: Cosa fare
Mancato pagamento della merce: Cosa fare? Scopri le azioni da intraprendere, i diritti del venditore e le possibili soluzioni legali per gestire situazioni di inadempimento nel mondo degli affari.
Definizione del problema
Il problema del mancato pagamento della merce sorge nelle ipotesi in cui, a seguito del perfezionamento di un contratto di compravendita e l’avvenuta consegna del bene da parte del venditore, l’acquirente non adempia al pagamento del corrispettivo al momento pattuito. Ciò, lungi dal costituire un fatto giuridicamente irrilevanti, comporta delle conseguenze disciplinate ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano. Nel prosieguo si tenterà di fornire il quadro dispositivo e delle conseguenze applicabili alle casistiche assimilabili a quella descritta.
Il mancato pagamento della merce acquistata è un problema che ad oggi assume sempre maggiore rilievo, in ragione delle difficoltà di solvibilità in cui, in considerazione della difficile congiuntura creatasi in conseguenza dei più recenti avvenimenti socio-economico-sanitari, si rischia di incorrere. I dati statistici dimostrano che il fenomeno è, purtroppo, in sempre maggiore diffusione e, quindi, richiede che si predispongano strumenti adeguati ed efficaci al fine di tutelare i diritti del venditore che vanti un credito derivante dalla conclusione di un contratto di vendita al quale non sia seguito l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria incombente sull’acquirente.
Problema del Mancato Pagamento della Merce
Come si verifica il mancato pagamento
Il mancato pagamento della merce ordinata in esecuzione di un contratto di compravendita regolarmente concluso si verifica, tendenzialmente, quando:
- il contratto venga perfezionato in un determinato momento, ma le parti convengano che il pagamento debba avvenire in un momento successivo;
- al momento concordato: il debitore non provveda al pagamento del dovuto;
- il pagamento effettuato dal debitore non raggiunge lo scopo solutorio, per le più svariate ragioni (mancanza di disponibilità economica tale da saldare l’importo del pagamento predisposto, errore nell’utilizzo degli strumenti di pagamento tale da non autorizzare debitamente la corresponsione dell’importo).
Dalle premesse di cui sopra sorge, pertanto, il diritto del venditore ad esigere il pagamento dell’importo non pagato.
Casistiche e scenari comuni
Lo scenario più comune in questi tempi è quello in cui l’acquirente proceda al perfezionamento dell’ordine mediante portali e siti di e-commerce e, in particolar modo, quando optimo per il sistema di pagamento del “contrassegno” ovvero di un sistema di pagamento differito (a un tot di giorni dalla consegna materiale). Può accadere, però, che medio tempore venga meno la solvibilità dell’acquirente stesso e questi, quindi, non saldi l’importo dovuto.
L’impatto su venditori e industria
Gli avvenimenti descritti nei paragrafi precedenti non sono privi di conseguenze. E, invero, se il compratore non salda il corrispettivo dovuto per l’acquisto ne deriva, innanzitutto, un impatto negativo sulle finanze del venditore, il quale, nonostante abbia regolarmente provveduto a consegnare il bene oggetto del contratto di compravendita, non incassa le somme spettantigli. Le conseguenze pregiudizievoli, tuttavia, non si limiteranno al rapporto acquirenti-venditori, ma finiranno per coinvolgere l’intero sistema industriale.
Il venditore, infatti, non ricevendo gli introiti conseguenti alla vendita non potrà, a cascata, pagare i suoi fornitori o il personale cui abbia commissionato la realizzazione materiale del bene. In tal modo, quello che inizialmente avrebbe dovuto essere un problema riguardante esclusivamente venditore e acquirente rischia di provocare conseguenze pregiudizievoli molto più vaste e tali da incidere sull’intero sistema economico-industriale.
Cause Comuni di Mancato Pagamento della Merce
Problemi finanziari dei clienti
Giunti a questo punto della trattazione sembra opportuno mettere in evidenza quali sono le cause più comuni di mancato pagamento della merce da parte dell’acquirente. In proposito, si osserva che la prima causa individuabile dell’inadempimento da parte di quest’ultimo risiede nell’insorgenza di problemi finanziari per i clienti. Infatti, le congiunture degli ultimi anni, in cui si sono succeduti periodi di grave crisi economica dovuta alla mancanza di lavoro, emergenze sanitarie quali quella da Coronavirus oltre allo scoppio della guerra, hanno spesso avuto effetti molto negativi sulle finanze della generalità dei consociati, i quali si sono trovati sprovvisti o, comunque, fortemente carenti di liquidità economica.
Ne è conseguito che essi si sono trovati nell’impossibilità di fronteggiare pagamenti dovuti per l’acquisto di merce già ordinata e talvolta anche consegnata. Si pensi alle casistiche in cui venditore e acquirente abbiano concordato che il pagamento della merce debba essere effettuato in maniera differita. Il caso classico è quello del pagamento “a trenta/sessanta/novanta giorni”. E’ chiaro che in tali casi le difficoltà economiche del cliente rischiano di riverberarsi in maniera notevole sulla parte contrattuale (i.e. il venditore) che ha, invece, già adempiuto alla propria obbligazione.
Errori nelle procedure di pagamento
Ulteriore causa che può eventualmente essere posta alla base del mancato pagamento da parte del cliente della merce acquistata è individuabile in errori in cui si può essere incorsi nelle procedure di pagamento. Invero, in proposito si può osservare come negli ultimi anni si sia assistito e si stia assistendo, anche in virtù degli obblighi legislativamente imposti, alla graduale sostituzione del denaro contante a diversi strumenti di pagamento (c.d. dematerializzati). Si pensi ai bonifici, ai pagamenti a mezzo bancomat e, ancor più di recente, carte di credito/debito o altri ancora quali, ad esempio, Paypal.
L’utilizzo di tali sistemi di pagamento, tuttavia, può comportare delle difficoltà per chi non ne sia particolarmente avvezzo, con la conseguenza che si possono verificare errori tali che non consentano di portare a termine l’operazione, con la mancata corresponsione del quantum dovuto da parte dell’acquirente e con pregiudizio per il venditore, che non vedrà soddisfatto il proprio credito sorto in ragione della perfezionata compravendita.
Frodi e truffe
Occorre, infine, dare atto del fatto che vi sono ipotesi in cui l’omesso pagamento della merce acquistata da parte del cliente può essere cagionata dall’intento, invero, prettamente fraudolento di questi, il quale concorda con il venditore le modalità di pagamento, avendo, in realtà, sin dall’origine e, quindi, dal momento della conclusione del contratto intenzione di non adempiere alla propria obbligazione solutoria. In casi come quello appena descritto, peraltro, la condotta del cliente acquirente può addirittura delineare gli elementi tipici del reato di truffa, previsto e punito ai sensi dell’articolo 640 del codice penale.
Conseguenze del Mancato Pagamento della Merce
Perdite finanziarie per i venditori
Quale che sia la causa del mancato pagamento da parte del cliente della merce acquistata la prima e fondamentale conseguenza deve essere identificata nelle perdite finanziare subite da parte dei venditori. Essi, infatti, potrebbero aver già considerato come perfezionata la fattispecie contrattuale, eventualmente già consegnato anche la merce oggetto del contratto di compravendita e, quindi, subire un vero e proprio ammanco di introiti che sarebbero del tutto legittimi. Spesso, inoltre, i veditori non riusciranno, in tal modo, a recuperare nemmeno le somme che hanno dovuto corrispondere (o che dovranno corrispondere) ai fornitori.
E’ evidente, in conclusione, che sono notevolmente spiacevoli le conseguenze dal punto di vista economico-finanziario per i venditori a fronte dell’omesso pagamento della merce da parte dell’acquirente. Tuttavia, si vuole evidenziare come le perdite finanziarie subite dal venditore non costituiscono l’unica conseguenza concretamente verificabile a fronte dell’inadempimento del compratore. Vediamo nei paragrafi seguenti quali sono le ulteriori conseguenze che ne possono derivare.
Implicazioni legali e contrattuali
L’omesso pagamento della merce acquistata comporta la violazione dei doveri imposti dalla legge (dovere all’adempimento puntuale nei confronti del creditore) nonché delle disposizioni contrattuali. Infatti, i contratti di compravendita introducono sempre delle previsioni specifiche nell’eventualità in cui uno dei contraenti si renda inadempiente dell’obbligazione assunta. Qualora, quindi, l’acquirente non provveda al pagamento della merce acquistata nei termini convenuti risponderà dell’inadempimento sia ai sensi delle disposizioni normative di cui al codice civile sia ai sensi e per gli effetti delle previsioni contrattuali.
Effetti sulla reputazione e la fiducia
Tuttavia, l’inadempimento da parte dell’acquirente della corresponsione del prezzo dovuto per l’acquisto della merce non comporta conseguenze solo dal punto di vista giuridico. Lungi dall’esaurirsi sul predetto piano, infatti, l’inadempimento dell’obbligo solutorio da parte dell’acquirente rischia di incidere fortemente anche sulla sua reputazione, con la conseguenza indiretta che viene meno la fiducia nei suoi confronti da parte del venditore. Ciò potrebbe significare che i venditori potrebbero essere indotti a non concludere più contratti con quel determinato soggetto, al fine di evitare di dover poi sopportare la perdita di introiti nonché i costi per il recupero del credito.
Come Gestire il Mancato Pagamento della Merce
Procedure di recupero crediti
Ma come può, allora, il venditore rimasto insoddisfatto gestire il mancato soddisfacimento del suo credito derivante dal mancato pagamento della merce da parte del cliente acquirente? La prima opzione che gli si prospetta è quella di fare ricorso alle procedure di recupero del credito. Tali procedure prendono avvio mediante l’invio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di diffida di pagamento al debitore, con la quale si intima a questi di procedere al pagamento dell’insoluto entro il termine specificamente indicato, con l’avvertimento che ove non provveda come da richiesta si procederà ad avviare la procedura esecutiva.
In specie, la procedura esecutiva prenderà avvio mediante richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, c.d. decreto ingiuntivo, con il quale richiedere che il Giudice competente condanni il soggetto inadempiente all’obbligo di pagamento delle somme arretrate (e provate mediante produzione documentale adeguata dalla quale emerga che il credito sia certo, liquido ed esigibile) entro il termine di quaranta giorni. Entro tale termine la legge consente, peraltro, all’ingiunto la possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Decorso tale termine senza che il soggetto obbligato abbia effettuato il pagamento ovvero abbia proposto opposizione, il venditore-creditore può chiedere (il tutto avviene, ovviamente, tramite un avvocato iscritto all’albo) che il decreto ingiuntivo sia dichiarato definitivamente esecutivo e munirlo, conseguentemente, di attestazione di conformità, mediante la quale il legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che avverso detto decreto non è stata proposta opposizione. Una volta concluso l’iter appena descritto, il creditore potrà dare avvio alla procedura esecutiva, notificando al debitore un atto di precetto, ossia un atto mediante il quale si richiede, entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione, della somma oggetto del decreto ingiuntivo, oltre spese e successive occorrende, con il contestuale avviso che, in difetto, si procederà all’esecuzione forzata.
Questa si delinea alternativamente nelle forme del pignoramento mobiliare ovvero immobiliare a seconda che abbia ad oggetto una somma di denaro (di norma una quota dello stipendio, del trattamento pensionistico o del trattamento di fine rapporto fino a concorrenza del credito complessivamente vantato dal creditore ovvero le somme eventualmente depositate sui conti correnti intestati al debitore) ovvero i beni immobili intestati al debitore. La procedura appena delineata è volta ad ottenere, in sostanza, il pagamento coattivo di quanto dovuto dal debitore in favore del creditore. Tale procedimento non esaurisce, tuttavia, le alternative al fine del raggiungimento dello scopo appena descritto. Vediamo nel prosieguo quali sono le ulteriori e diverse possibilità.
Negoziazioni e accordi di pagamento
L’opzione sempre preferibile per il recupero delle somme dovute in ragione del mancato pagamento della merce già ordinata e acquistata è quella per il soggetto insolvente di tentare di negoziare con il venditore-creditore ovvero di raggiungere accordi di pagamento delle somme dovute. Quanto sopra vuole significare che le parti tenteranno di negoziare in riferimento agli importi ancora dovuti, magari raggiungendo un accordo a saldo e stralcio, facendosi reciproche concessioni e “sconti”, ovvero predisponendo piani di rientro, mediante i quali dilazionare nel tempo i pagamenti da parte del debitore-acquirente fino a completa copertura dell’insoluto.
Azioni Legali
Qualora non ricorrano i presupposti per richiedere l’emissione di un provvedimento monitorio o non si riescano a raggiungere negoziazioni o accordi di pagamento il creditore (che, si rammenta, in questo caso è il venditore che non si vede corrispondere il prezzo del bene venduto) può sempre optare per il ricorso alla via giudiziale. Ciò significa che potrà proporre un’azione giudiziaria, ossia notificare un atto di citazione mediante il quale convenire in giudizio il compratore insolvente per vederlo condannare, a seguito di un rito a cognizione piena, al pagamento del quantum dovuto.
Prevenzione del Mancato Pagamento della Merce
Ci si chiede a questo punto se vi siano strumenti ai quali ricorrere al fine di prevenire il mancato pagamento della merce da parte dell’acquirente. Il primo strumento che viene in rilievo in proposito attiene alla predisposizione di politiche di credito efficaci. Ma cosa significa in concreto? Si fa riferimento, in particolare, a tutte quelle potenziali predisposizioni di concessioni di prestiti al fine del pagamento della merce acquistata.
La richiesta in proposito avanzata dovrà, invero, essere accompagnata normalmente anche da una relazione dalla quale emerga nello specifico la previsione di tutte le garanzie prestate dall’acquirente finanziato al fine di consentire al venditore-creditore di vagliarne la solvibilità, nella prospettiva del completo soddisfacimento del piano di rientro dell’importo erogato. Ulteriore strumento di cui può valersi il venditore al fine di prevenire il rischio di mancato pagamento della merce risiede nell’effettuare controlli finanziari sui clienti (potenziali) al fine di verificarne la solvibilità.
Ciò comporterebbe, infatti, la riduzione del rischio di vedersi insoddisfatto in seguito alla conclusione di un contratto di compravendita. In aggiunta a quanto sopra delineato, il venditore potrà tutelarsi chiedendo al contraente acquirente di pagare la merce mediante il ricorso a metodi di pagamento sicuri e verificabili. Nella grande maggioranza dei casi, in proposito, proprio al fine di tutelarsi dall’eventuale insolvibilità dell’acquirente, viene previsto contrattualmente che il pagamento debba avvenire mediante metodi quali bonifici bancari, canale Pay-pal, carte di credito, ossia tutti metodi ricorrendo ai quali viene fornito riscontro pressoché immediato dell’avvenuto pagamento o, comunque, della possibilità di disporre lo stesso.
Leggi e regolamenti pertinenti Il quadro normativo in materia di mancato pagamento della merce acquistata mediante conclusione di apposito contratto rientra nel contesto dell’inadempimento contrattuale previsto dall’articolo 1218 del Codice Civile e che prescrive che il debitore che non esegue in modo esatto e puntuale la prestazione dovuta deve risarcire il danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità per causa a lui “non imputabile” e, quindi, legata al caso fortuito o a forza maggiore. In aggiunta alla disposizione appena citata viene in rilievo, altresì, il disposto normativo dell’articolo 1453 del Codice Civile, che prevede espressamente che nei contratti a prestazioni corrispettive se una delle parti non adempie le sue obbligazioni l’altra può domandare alternativamente l’adempimento ovvero la risoluzione e la conseguente restituzione del bene eventualmente già consegnato.
Diritto del venditore in caso di mancato pagamento
In caso di compravendita conclusa a cui non abbia fatto seguito il pagamento del prezzo da parte dell’acquirente il venditore, in alternativa alla proposizione della domanda di adempimento, può esercitare anche il diritto alla risoluzione del contratto di compravendita e alla restituzione nel caso in cui il bene oggetto del contratto sia stato già materialmente consegnato.
Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...