Le giurisdizioni competenti per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua
Quando riscontriamo un’infiltrazione nelle nostre mura abitative, dovuta alla perdita di acqua, il primo pensiero è quello di domandarsi “da dove proviene l’infiltrazione”?
E quando capiamo che la perdita non deriva da un nostro problema interno ci chiediamo “chi deve ristorarmi i danni e provvedere alle dovute riparazioni?”
Di seguito esamineremo un problema tipico della vita concreta, ossia quando siamo consapevoli da dove provengono le infiltrazioni, l’inquilino del piano superiore (oppure di fianco), ma il proprietario e/o il condominio proprio non ne vogliono sapere di risarcire il danno, nonostante i ripetuti solleciti. Per cui la domanda è, a quale giudice rivolgere le nostre lamentele? Vediamo di saperne di più di seguito
Quali sono le giurisdizioni competenti per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua?
Innanzitutto, cerchiamo di capire brevemente cosa intendiamo per giurisdizione. La giurisdizione è una delle tre funzioni tipiche esercitate dallo Stato, assieme a quella legislativa e di governo, per mezzo delle quali lo Stato medesimo esplica la propria sovranità sul territorio. Essa consiste in quell’attività rivolta a garantire l’osservanza delle norme di legge nelle situazioni di vita reale.
In sostanza consiste nell’attività con cui il potere giudiziario (la Magistratura), provvede ad applicare ai casi concreti le singole fattispecie previste in astratto ed in generale dalle norme di legge. L’Ordinamento italiano distingue principalmente una giurisdizione penale, civile ed amministrativa:
1) la giurisdizione penale è quella preposta all’attuazione delle norme penali;
2) la giurisdizione amministrativa ha per oggetto, prevalentemente, la tutela dei c.d. interessi legittimi ed a quei diritti soggettivi che vengono in relazione ai rapporti tra la P.A. ed i privati;
3) la giurisdizione civile (detta anche ordinaria) inerente ogni controversia rivolta alla tutela di diritti soggettivi, a sua volta distinguibile in giurisdizione civile contenziosa, volontaria ed esecutiva.
Orbene, le questioni e le controversie inerenti le richieste di risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni d’acqua ricadono nella lente d’ingrandimento del giudice civile/ordinario, e quindi nella giurisdizione civile, ed in particolare nella c.d. “contenziosa”. Quest’ultima, poi, ben potrà mutarsi in esecutiva, qualora la parte condannata dal giudice al risarcimento in sede contenziosa, non ottemperi all’ordine del giudice stesso.
In quali casi la competenza per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua spetta al giudice ordinario?
La competenza in tema di risarcimento danni da infiltrazioni d’acqua rientra esclusivamente in quella del giudice ordinario, cioè colui che è preposto, come abbiamo visto nel paragrafo 1, alla giurisdizione civile. Si tratta della giurisdizione civile di tipo contenzioso.
Si definisce contenziosa perché, come lascia chiaramente intendere il termine, si tratta di una controversia da risolvere tra almeno due parti. Nella fattispecie, tra il danneggiato dalle infiltrazioni da una parte, ed il responsabile dall’altra, che potrà essere, a seconda dei casi, direttamente il proprietario responsabile da cui pervengono le infiltrazioni ovvero il condominio nella persona dell’amministratore, come pure entrambi.
Una volta conclusa la causa, in caso di esito positivo, ossia quando il giudice accerti l’esistenza del nesso causale tra i danni lamentati dal danneggiato e l’evento, e cioè che detti danni rappresentano la conseguenza diretta delle infiltrazioni provenienti dall’appartamento del responsabile, verrà emanata una condanna al ristoro dei danni in termini monetari.
Nel caso in cui il responsabile perseguiti a non ottemperare l’ordine ovvero la condanna contenuta nel titolo, cioè la sentenza, si dovrà procedere con l’azione esecutiva, ovverosia quell’attività giuridica per mezzo della quale si procede a dare attuazione concreta al diritto accertato in sede contenziosa, e sotto il controllo del giudice dell’esecuzione. Anche in tal caso, tuttavia, resteremo nell’ambito della giurisdizione civile
In quali casi la competenza per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua spetta al giudice di pace?
Abbiamo visto, nei paragrafi precedenti, che il potere giudiziario si distingue in giurisdizione penale, civile ed amministrativa; abbiamo ancora visto che la giurisdizione civile si ripartisce, a sua volta, in contenziosa, volontaria ed esecutiva; dopodiché, sappiamo ora a quale giurisdizione appartiene la competenza in materia di risarcimento dei danni da infiltrazioni d’acqua, e cioè al giudice civile in sede contenziosa e, eventualmente, anche in sede esecutiva. Ma non basta.
Nell’ambito della giurisdizione vi è un ulteriore criterio di ripartizione della competenza tra i giudici civili stessi: si tratta della competenza per materia, per territorio e per valore, oltre alla competenza per gradi La competenza per materia è la sfera o quantità di potere giurisdizionale attribuita a un giudice nei rapporti con altri giudici, in termini più pratici è la competenza che varia in base all’oggetto della controversia e quindi al tipo di diritto da tutelare o alla sua natura; il valore stabilisce in che misura, in termini monetari, un giudice ha competenza su altri; il territorio indica l’ufficio giudiziario interessato in base al luogo della controversia. Il giudice di pace è competente in base a quanto statuito dall’art. 7 del Codice di procedura civile.
Senza entrare nel dettaglio della disposizione normativa, in tema di risarcimento dei danni da infiltrazioni il GdP (Giudice di Pace) avrà competenza per quei danni il cui valore in termini monetari siano contenuti nella soglia di €. 10.000,00. Valore quest’ultimo, stabilito dalla recente riforma Cartabia (D.Lgs n.149/2022) e sarà valido fino al 31/10/2025, laddove entreranno in vigore ulteriori modifiche. Pertanto, il primo criterio di riferimento è il valore dei danni da ristorare, per cui i danni aventi un valore fino ad €. 10.000,00 richiederanno l’intervento del GdP.
Superata tale soglia, la competenza sarà del Tribunale, salvo alcuni casi di esclusiva competenza, qualunque ne sia il valore, previsti dal comma 3 dell’art. 7 del c.p.c. Il secondo criterio da prendere in considerazione è la competenza per territorio. Anche in questo caso le norme di riferimento sono gli artt. 18-30 del Codice di procedura civile.
Di queste, il criterio applicabile è quello previsto dall’art. 23 c.p.c., in base al quale è competente per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comune o la maggior parte di essi e dunque il luogo di ubicazione dell’immobile (così anche Cass. Civ. n.180/2015)
Quali sono le differenze tra il giudice ordinario e il giudice di pace per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua?
Abbiamo visto al paragrafo precedente che la competenza in tema di risarcimento danni da infiltrazioni si ripartisce tra Tribunale e Giudice di Pace, in base al valore dei danni medesimi; fino a 10.000,00 la domanda va introdotta dinanzi al GdP, oltre dinanzi al Tribunale ordinario.
La differenza tra giudice ordinario del Tribunale e giudice di pace sostanzialmente è nella forma con cui si introduce il giudizio. Difatti, entrambi sono espressione di giurisdizione contenziosa, perché davanti al giudice, sia esso il giudice di pace, che un giudice togato del Tribunale, sempre ci troveremo di fronte ad una controversia tra due o più soggetti. L’oggetto della controversia sarà il medesimo, ossia la richiesta di risarcimento danni da infiltrazione (ed eventualmente anche di rimozione delle cause delle infiltrazioni, qualora siano ancora persistenti in sede di giudizio).
Le parti le medesime, in quanto avremo un danneggiato dalle infiltrazioni da una parte, e il responsabile diretto o chi ne risponde per tutti come il condominio, ovvero entrambi. Identica sarà la conclusione della causa, in caso di esito positivo per il danneggiato, ossia la sentenza di condanna al risarcimento dei danni a carico del responsabile.
Quello che invece cambia, sono, come detto, le modalità di introduzione del giudizio, e i costi di lite da sostenere che saranno ovviamente maggiori davanti al Tribunale. Ma per questi aspetti, diciamo “tecnici”, sarà meglio chiedere informazioni al proprio avvocato di fiducia ovvero contattando un valido legale attraverso le nostre pagine di AvvocatoFlash.
Come viene decisa la competenza per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua in caso di condominio?
La competenza viene decisa in base al valore della domanda ed al luogo in cui si controverta. Il valore della causa corrisponde alla misura del danno da infiltrazione d’acqua subito. Si tratta di quantizzare in termini monetari il valore del danno in parola, costituito dalla eliminazione delle cause della infiltrazione e dalla messa in ripristino dello stato dei luoghi, cioè le riparazioni necessarie a far tornare il nostro caro soffitto o muro verticale che sia in condizioni perfette.
È chiaro che l’attività di riparazione avrà un costo fornito dalla ditta incaricata. Questo costo è la misura del danno. Ora supponendo che i danni ammontino per esempio ad €. 8.000,00, la competenza del giudice per valore, nel caso si sia costretti ad adirlo per ottenere il risarcimento/rimborso delle spese di riparazione sostenute (o non ancora sostenute), spetta al Giudice di Pace.
Come abbiamo già anticipato al paragrafo n.3, il giudice di pace è competente in base a quanto statuito dall’art. 7 del Codice di procedura civile: “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”.
Per competenza su cause relative a beni mobili, s’intende far riferimento al criterio monetario, atteso che le somme di denaro, chieste a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni, si considerano, appunto, come un bene mobile. In tema di risarcimento dei danni da infiltrazioni il GdP (Giudice di Pace) avrà competenza per quei danni il cui valore in termini monetari siano contenuti nella soglia di €. 10.000,00. Valore quest’ultimo, stabilito dalla recente riforma Cartabia (D.Lgs n.149/2022) e sarà valido fino al 31/10/2025, laddove entreranno in vigore ulteriori modifiche.
Pertanto, il primo criterio di riferimento è il valore dei danni da ristorare, per cui fino ad €. 10.000,00 bisognerà adire il GdP. Superata tale soglia, la competenza sarà del Tribunale e fatte salve alcuni casi di esclusiva competenza, qualunque ne sia il valore, previsti dal comma 3 dell’art. 7 del c.p.c. Nella fattispecie, rimanendo nell’esempio, se il danno ammonta ad euro 15.000,00 ci rivolgeremo al giudice ordinario. Il secondo criterio da prendere in considerazione è la competenza per territorio. Anche in questo caso le norme di riferimento sono gli artt. 18-30 del Codice di procedura civile.
Di queste, il criterio applicabile è quello previsto dall’art. 23 c.p.c., in base al quale è competente “per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comune o la maggior parte di essi” e dunque il luogo di ubicazione dell’immobile (così anche Cass. Civ. n.180/2015).
Quali sono le conseguenze della scelta della giurisdizione sbagliata per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua?
Quando introduciamo una causa dinanzi al giudice incompetente le conseguenze saranno diverse. L’art. 38 del codice di procedura civile recita testualmente: “L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo .
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.“ Per rendere le cose semplici supponiamo che il sig. Rossi voglia agire in giudizio per il risarcimento del danno da infiltrazioni subite contro il condomino del piano superiore, il sig. Bianchi.
Supponiamo che il valore del danno sia pari ad €. 15.000,00. Tuttavia, il sig. Rossi introduce la causa dinanzi al GdP, che come abbiamo visto ha una competenza per valore per le cause relative a beni mobili fino ad euro 10.000,00. A quel punto, il sig. Bianchi, o meglio il suo avvocato, ben potrà eccepire, cioè far presente al giudice adito che la competenza per valore supera la soglia di sua competenza, indicando il Tribunale ordinario quale giudice effettivamente competente per valore (perché per valore oltre i 10.000,00 è competente il Tribunale).
Allo stesso modo, qualora il sig. Rossi individui correttamente il giudice competente per valore, potrebbe, tuttavia, adire il giudice territorialmente errato. Supponiamo che utilizzi il criterio generale del luogo di residenza del convenuto, e rimanendo nell’esempio in questo caso del sig. Bianchi. Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, potrà contestare l’incompetenza territoriale ritenendo applicabile l’art. 23 del c.p.c., in base al quale è competente il giudice del luogo in cui si trova l’immobile, che nella fattispecie, evidentemente, non corrisponde con il luogo di residenza. Va detto, è bene precisare, che come previsto dall’art. 38 c.p.c. lo stesso giudice potrebbe rilevare “d’ufficio” il difetto di competenza per valore e/o territorio. In entrambi i casi, cioè o per rilievo di controparte o per rilievo del giudice, quest’ultimo emetterà un provvedimento in cui si dichiara incompetente, eventualmente indicando un termine alle parti per la “riassunzione” del giudizio innanzi al giudice competente.
Ulteriore conseguenza è che, il giudice dichiaratosi incompetente per valore o territorio (ma anche per materia in certi casi) dovrà provvedere sulle spese di lite, che di regola saranno poste a carico di chi ha commesso l’errore. Per la Cassazione, questo provvedimento è considerato d’obbligo, tanto che nel caso in cui sia assente o venga omesso, ammette l’appello contro l’omissione medesima (Cass. Civ. n.8117/2021). I casi esaminati riguardano le ipotesi in cui le parti individuino la giurisdizione competente in sede civile, ma errano quanto alla competenza per territorio e valore.
Ciò non esclude, che l’errore ricada sulla competenza per materia o sulla giurisdizione. Si pensi all’introduzione della causa per danni da infiltrazioni dinanzi al giudice del lavoro o al TAR. Ma è un’ipotesi remota. I danni da infiltrazioni rappresentano spesso questioni spinose perché non sempre si risolvono in via immediata e pacifica, richiedendo un dispendio di tempo, costi e tanta pazienza. Quando siamo costretti ad agire in sede giudiziale per ottenere il risarcimento è opportuno rivolgersi ad un buon avvocato che ci consentirà di metterci sulla strada giusta per far valere i nostri interessi e diritti..
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Quando abbiamo un problema di infiltrazioni, notiziato il proprietario responsabile dei danni subiti, qualora quest’ultimo non si attivi a risarcire spontaneamente, la miglior cosa da fare è quella di rivolgerci ad un avvocato. D’accordo ma… “Il proprietario del piano superiore non vuole risarcirmi i danni da infiltrazione cosa posso fare? Dove posso trovare un avvocato di fiducia che mi ascolti e mi segua con professionalità e correttezza? Chi si prenderà cura dei miei interessi aggiornandomi costantemente sullo stato delle mie pratiche legali?”
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Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...