La rendita vitalizia: Come funziona, a che cosa serve?
La rendita vitalizia, può essere costituita inoltre, anche a titolo gratuito, mediante donazione oppure per testamento.
- Che cos’è la rendita vitalizia?
- Come funziona? A che cosa serve?
- Ambiti di applicazione della rendita vitalizia
- Tipi di rendita vitalizia
- La rendita vitalizia nel codice civile
- Fonti normative
1. Che cos’è la rendita vitalizia?
L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema dei contratti aleatori, e più precisamente la rendita vitalizia. La rendita vitalizia, è l’atto con il quale un soggetto (detto vitaliziante), si obbliga a corrispondere ad un altro o più soggetti (detti vitaliziati), una prestazione periodica in denaro oppure attraverso beni fungibili (ossia interscambiabili tra loro), per l’intera durata della vita di una determinata persona.
Si tratta, di un negozio caratterizzato dall’aleatorietà, ossia legato ad un evento futuro ed incerto, dal momento che l’esecuzione della prestazione da parte del vitaliziante, è legata alla durata della vita del beneficiario, che chiaramente non può essere determinata preventivamente al momento della stipula.
La presenza dell’aleatorietà, è richiesta a pena di nullità della rendita vitalizia medesima, proprio in quanto costituisce presupposto per la sua valida formazione.
Ciò in quanto, il vitaliziante, è tenuto a riconoscere il versamento di somme di denaro o l’assegnazione di beni, per un periodo, che non può essere determinato a priori, essendo necessario, che sussista l’incertezza sulla durata della vita del beneficiario oppure di una diversa persona, indicata nell’atto di stesura della rendita vitalizia.
È possibile, anche, costituire una rendita vitalizia, con riferimento alla durata della vita di più persone, ed in tal caso, l’obbligazione gravante sul vitaliziante, si estinguerà solo con la morte della persona più longeva.
2. Come funziona? A che cosa serve?
La rendita vitalizia, può essere costituita a titolo oneroso, mediante contratto tra le parti, stipulato per atto pubblico o scrittura privata, pattuendo l’obbligo a carico del vitaliziante di corrispondere per tutta la durata della vita contemplata nel contratto medesimo (si può fare riferimento alla vita del beneficiario o di un terzo) un versamento periodico di somme di denaro o di una quantità di beni fungibili a favore del beneficiario (vitaliziato) o di un altro soggetto da lui indicato, previo trasferimento da parte del beneficiario medesimo di beni mobili o immobili oppure attraverso la cessione di un capitale.
La rendita vitalizia, può essere costituita inoltre, anche a titolo gratuito, mediante donazione oppure per testamento.
La donazione, da stipularsi necessariamente per atto pubblico, può essere sia diretta, obbligandosi il donante con l’atto di liberalità, a corrispondere la rendita vitalizia al donatario e sia indiretta, attribuendo a quest’ultimo il diritto a percepire la rendita gravante su un terzo debitore.
In quest’ultimo caso, il donante può attribuire al donatario, la rendita vitalizia di cui egli è creditore verso il terzo, facendolo divenire beneficiario oppure liberando il debitore dal pagamento della rendita e provvedendo in prima persona.
La disposizione testamentaria, che preveda, l’attribuzione di una rendita vitalizia, costituisce un legato di specie, dal momento che riguarda soltanto beni o denaro determinati dell’intero asse ereditario.
Occorre, che il testamento, sia esso olografo o segreto, contenente la disposizione sulla rendita vitalizia, sia stato redatto rispettando le norme dettate dal codice civile. A differenza, di quanto avviene per l’eredità, il soggetto nominato dal testatore, legatario di una rendita vitalizia, non è tenuto ad accettare (espressamente o tacitamente), dal momento che il legato si acquista automaticamente al momento della morte del testatore.
In ogni caso, sia che venga stipulata per contratto oppure per donazione o contenuta nelle disposizioni testamentarie, è sempre necessario, osservare la forma scritta, trattandosi di negozio formale, pena la nullità della rendita vitalizia medesima.
La rendita vitalizia, persegue lo scopo di assicurare al vitaliziato, una fonte di reddito, dietro pagamento di un corrispettivo, garantita per tutta la sua vita oppure commisurata alla durata della vita di un terzo soggetto predeterminato, purché sia possibile stabilire un sufficiente grado d’incertezza, circa la vita del soggetto. Infatti, trattandosi di contratto aleatorio, deve necessariamente sussistere un livello di rischio a carico del debitore della rendita, prendendo in considerazione diversi parametri, quali:
● l’età del vitaliziato (beneficiario del rendita, ove non diversamente previsto);
● le sue condizioni di salute;
● l’ammontare della rendita stabilita al momento della stipula.
Difatti, il pagamento di somme di denaro o l’attribuzione di beni fungibili, deve in ogni caso costituire un sacrificio a carico del vitaliziante (debitore della rendita), non potendo quest’ultimo percepire dai beni o dal capitale ceduto dal creditore della rendita, frutti o interessi superiori al valore della rendita medesima.
3. Ambiti di applicazione della rendita vitalizia
La rendita vitalizia, trova applicazione, principalmente nell’ambito delle assicurazioni sulla vita, attraverso la stipula di una delle diverse tipologie di polizza vita, che la compagnia assicurativa, predispone per i propri assicurati. Infatti, attraverso, la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, la compagnia assicurativa, assume l’obbligo di corrispondere la rendita al proprio assicurato, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, da parte di quest’ultimo, ossia il cd. premio assicurativo.
La rendita vitalizia, conclusa attraverso il contratto di assicurazione sulla vita, può assumere diverse forme, tra cui:
a) assicurazione di sopravvivenza, in cui la compagnia assicurativa, stipula col proprio assicurato, una polizza vita, in cui l’assicurato designa un soggetto terzo, quale beneficiario della rendita, il quale maturerà il diritto alla corresponsione della rendita, a condizione che egli sopravviva all'assicurato;
b) assicurazione sulla vita immediata, in tal caso, la polizza vita stipulata tra assicurazione ed il proprio cliente, stabilisce il diritto di quest’ultimo a percepire la rendita vitalizia immediatamente, qualora alla scadenza della prima rata, corrisposta dall’assicurato, egli sia ancora in vita;
c) assicurazione sulla vita differita, in tal caso, il diritto a ricevere la rendita vitalizia da parte della compagnia assicurativa, è posticipato in un momento successivo, purché alla scadenza del termine pattuito, l’assicurato sia ancora in vita.
Oltre alle rendite vitalizie stipulate in ambito assicurativo, l’ordinamento disciplina le rendite vitalizie corrisposte dall’INPS e dall’INAIL. La rendita vitalizia, può essere corrisposta dall’INPS, quando il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi, relativi all’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, e non possa più provvedere al loro versamento, essendo intervenuto nel frattempo il termine di prescrizione.
Tuttavia, non sono riscattabili, i periodi di lavoro, per i quali, al momento dello loro svolgimento, non era previsto dall’ordinamento, l’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Il datore di lavoro oppure direttamente il lavoratore dipendente, può presentare la richiesta di riscatto all’INPS, al fine di ottenere il riconoscimento della rendita vitalizia, nell’ammontare della pensione o parte di essa, relativa ai contributi non versati. La richiesta, può essere avanzata:
● sia quando il lavoratore dipendente, abbia già maturato il diritto alla pensione;
● e sia quando presti ancora la propria opera, per coprire i periodi di contribuzione omessi oppure corrisposti in misura inferiore rispetto a quanto stabilito per la categoria di lavoro.
La rendita vitalizia, riconosciuta dall’INPS, integra fin da subito, la pensione percepita dall’ex lavoratore oppure ove quest’ultimo sia ancora in attività, va ad integrare i contributi necessari ai fini della assicurazione obbligatoria.
Al fine di ottenere il riconoscimento della rendita, è necessario versare una quota di riscatto, pari alla differenza dell’ammontare complessivo del trattamento pensionistico spettante al lavoratore - compresi i periodi omessi dal datore di lavoro -, e l’importo dei contributi effettivamente versati.
La domanda di riscatto, volta al riconoscimento della rendita vitalizia INPS, deve essere corredata da idonea documentazione con data certa, volta a prova l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché l’importo della retribuzione corrisposta al dipendente. I documenti, considerati di data certa, sono:
1. il libretto di lavoro;
2. le busta paga o libri paga tenuti dal datore di lavoro;
3. la documentazione relativa al lavoratore, come lettere di assunzione oppure di richiamo o licenziamento.
La rendita vitalizia, può inoltre, essere corrisposta dall’INAIL, quando il lavoratore dipendente, abbia subito un infortunio oppure contratto una malattia professionale, da cui derivi una riduzione della capacità lavorativa superiore al 16%.
La rendita vitalizia, corrisposta dall’INAIL, si basa quindi, sull’entità del danno che l’infortunio sul lavoro oppure la malattia professionale, abbia cagionato al lavoratore. L’importo della rendita vitalizia INAIL, tiene conto della misura della retribuzione percepita dal lavoratore, nei dodici mesi precedenti l’infortunio o malattia professionale.
È previsto, che laddove, nell’anno di riferimento, il lavoratore abbia lavorato discontinuamente oppure instaurato diversi rapporti di lavoro, la retribuzione a base dell’importo della rendita vitalizia, sarà determinata in misura pari a 300 volte la retribuzione giornaliera.
Dal momento, che la rendita vitalizia, corrisposta dall’INAIL, si riferisce al grado di inabilità subito dal lavoratore, è previsto che ove sopraggiungano miglioramenti o peggioramenti relativi al suo stato di salute, la misura della rendita potrà essere diminuita o aumentata, in misura corrispondente al nuovo grado dell’incapacità lavorativa accertata.
4. Tipi di rendita vitalizia
La rendita vitalizia, consiste nell’attribuzione periodica di somme di denaro oppure di beni fungibili, da parte del debitore nei confronti del beneficiario della rendita, per un periodo corrispondente alla vita del beneficiario medesimo oppure di un altro soggetto indicato.
Il diritto a percepire la rendita vitalizia, può essere di due tipi:
● immediato, laddove il credito vitalizio, dietro alienazione di beni o cessione di capitali, viene corrisposto fin da subito, con il pagamento della prima rata, purché il beneficiario sia ancora in vita;
● differito, nel caso in cui venga pattuito il versamento in un momento successivo alla stipula o concessione della rendita vitalizia, sempre a condizione, che l’avente diritto oppure il terzo soggetto, indicato nell’atto, sia ancora in vita, al momento del pagamento.
5. La rendita vitalizia nel codice civile
L’istituto della rendita vitalizia, è disciplinato, dagli articoli 1872 e seguenti del codice civile. È previsto, che la rendita vitalizia, possa costituirsi per accordo delle parti, pattuendo l’onere per il creditore di cedere beni mobili o immobili oppure capitali, quali corrispettivo della rendita vitalizia.
La rendita vitalizia, può essere oggetto, inoltre di una donazione oppure contenuta nelle disposizioni testamentarie. L’atto di stipula della rendita vitalizia, deve contenere il riferimento, a pena di nullità della rendita stessa, alla durata della vita del beneficiario o di un altro soggetto indicato. La rendita, può essere costituita, anche sulla base della durata della vita di più persone.
È nulla, la rendita vitalizia, relativa alla durata della vita di un soggetto, che al momento della stipula, fosse già deceduto. In caso di decesso del creditore, anteriormente alla vita a cui si riferisce l’atto di stipula della rendita, il diritto di credito, sarà trasferito agli eredi del creditore. Se invece, avvenga il decesso del debitore, anteriormente alla vita contemplata nell’atto di stipula, l’obbligazione sarà posta a carico degli eredi del debitore medesimo.
Nell’ipotesi di designazione di più beneficiari, ove sopravvenga la morte di uno di essi, la sua quota, andrà ad accrescere la quota degli altri sopravvissuti. L’articolo 1877 cod. civile, stabilisce, il diritto del creditore della rendita, a chiedere la risoluzione dell’accordo concluso a titolo oneroso, laddove siano state pattuite garanzie (es. pegno, ipoteca) a carico del debitore, e quest’ultimo non provvede a darne esecuzione oppure ne diminuisce l’importo.
Nell’ipotesi di rendita vitalizia, non è riconosciuta la possibilità di esercitare il recesso per eccessiva onerosità della prestazione, da parte del debitore. Infatti, l’articolo 1879 cod. civile, prevede che il debitore della rendita, anche se la sua prestazione, sia divenuta eccessivamente onerosa, è tenuto, comunque a saldare i versamenti pattuiti al momento della stipula.
Inoltre, il debitore, non può chiedere il riscatto della rendita, né rimborsando il capitale e né restituendo le rate già versate dal creditore, ove tale possibilità, non sia stata preventivamente concordata dalle parti. Il creditore, qualora il debitore sia inadempiente al pagamento di una o più rate della rendita, può chiedere il sequestro e la successiva vendita coatta dei beni necessari a garantire il pagamento delle rate non versate.
6. Fonti normative
- Codice civile: articoli 1872 – 1881.
- Articolo 13 Legge 12 Agosto 1962, n. 1338: Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
- Articolo 13 Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000, n. 38: Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Roberto Ruocco
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