La cessione del quinto dello stipendio: possibili rimborsi
Il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, la cosiddetta “cessione del quinto”, è un contratto con il quale chiunque sia dipendente pubblico, privato, o pensionato può accedere ad un finanziamento, anche per importi considerevoli, a fronte della cessione di una frazione del proprio stipendio, che verrà versata al finanziatore direttamente dal datore di lavoro.
1. Sottoscrizione della cessione del quinto
Quando si sottoscrivono questi contratti, tipo quello della cessione del quinto, bisogna prestare molta attenzione. Alcuni intermediari e banche, infatti, non rispettano la normativa applicabile e imputano costi eccessivi e non dovuti ai propri clienti, applicando alcune volte anche tassi superiori a quelli consentiti dalla legge, cioè tassi usurai.
Inoltre, le cessioni del quinto, prevedono il pagamento di interessi molto alti e di diverse tipologie di commissioni, molte delle quali non sono correttamente giustificate e, pertanto, vanno restituite al cliente. Può capitare, però, che alcune banche ed intermediari approfittino della buona fede dei propri clienti e non restituiscano quanto dovuto. Già nel 2011 Banca d’Italia ha segnalato questo fenomeno con la circolare n. 139180.
Questi comportamenti si verificano molto spesso al momento dell’estinzione anticipata dei contratti di cessione del quinto, ovvero quando i clienti estinguono una cessione del quinto, normalmente con il finanziamento ottenuto proprio da una nuova cessione del quinto. In questi casi gli intermediari e le banche non restituiscono al cliente quanto sarebbero tenuti a restituire e si tratta di importi rilevanti, spesso diverse migliaia di Euro.
2. I possibili rimborsi
La questione viene spesso affrontata sia davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario gestito da Banca d’Italia, un organismo di mediazione specializzato, che ha condannato migliaia di volte le banche e gli intermediari a restituire ai clienti importi rilevanti (tra le tante si veda la decisione n. 6167 del 22 settembre 2014 del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario). Allo stesso modo, anche i giudici ordinari riconoscono il diritto dei finanziati ad ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso, per interessi usurari oppure per commissioni ingiustamente applicate.
Vanno ricordati altri due punti.
In relazione a questi contratti la prescrizione decorre dopo dieci anni dall’estinzione del contratto e pertanto si può ottenere la restituzione di costi pagati in eccesso anche per contratti molto vecchi, sottoscritti oltre dieci anni fa.
Non è necessario avere i documenti contrattuali per ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso, poiché il finanziatore è obbligato a conservare tali documenti per almeno dieci anni e a consegnarli al cliente su richiesta.
Occorre, quindi, selezionare un giusto consulente legale, che abbia le conoscenze e l’esperienza adeguata per affrontare il giudizio contro le banche, e recuperare quanto ingiustamente pagato.
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