Cosa sono gli interessi moratori
Definizione e funzione degli interessi moratori: comprendi il loro ruolo nel mondo finanziario e legale, come vengono calcolati e quando si applicano. Informazioni chiave per consumatori e imprenditori.
Gli interessi moratori sono così definiti perché relativi alla mora nell’adempimento di obbligazioni, di solito inerenti quelle di tipo pecuniarie (cioè prestazioni attinenti somme di denaro).
Interessi di mora
Ma cos’è la mora? Per mora s’intende, genericamente, il ritardo nell’adempimento di una prestazione. Si parla in questi casi di mora debendi, ossia di ritardo imputabile all’inadempimento del debitore, contrapposta alla mora credendi, ovverosia l’inadempimento dovuto per fatto imputabile al creditore.
La mora può essere esclusa solo qualora il debitore dimostri che il ritardo sia dipeso da un fatto ad esso non imputabile ovvero per impossibilità della prestazione. Non va tralasciato di considerare che, in alcuni casi per la costituzione in mora occorre un atto formale, c.d. messa in mora cioè una richiesta espressa e per iscritto con cui si fa presente del ritardo nell’adempimento.
Esso riguarda i casi in cui l’obbligazione non fissi un termine specifico per la prestazione. Quando invece il ritardo nella prestazione è imputabile al debitore, al creditore sono dovuti gli interessi di mora, quale semplice conseguenza del ritardo medesimo, determinando l’applicazione di una percentuale sul dovuto, ossia un obbligo accessorio al pagamento di una somma di denaro.
Tale obbligo è dovuto per il solo ritardo nell’adempimento, senza che il creditore debba dimostrare di aver ricevuto un danno dal ritardato pagamento.
Tipi di interessi di mora
Gli interessi di mora vanno distinti in base alla loro fonte in: legali e convenzionali; i primi sono quelli previsti dalla legge e nella misura da essa indicata, i secondi sono stabiliti, entro certi limiti, su accordo tra le parti contrattuali.
La funzione degli interessi moratori, è quella di rappresentare un risarcimento del danno cagionato al creditore per il ritardo nella prestazione dovuta dal debitore. Si distinguono dagli interessi corrispettivi, aventi una funzione remuneratoria, cioè una sorta di controprestazione spettante al mutuante (colui che concede un prestito es. banca, finanziaria) per il godimento della somma concessa al mutuatario (colui che riceve la somma in prestito).
Interessi moratori e la giurisprudenza
Nella giurisprudenza si suol indicare come interessi compensativi, quelli relativi alle obbligazioni risarcitorie quale componente naturale del danno subito. A questo punto, per chiarire meglio il concetto di interessi moratori proseguiamo con un breve e semplice esempio: Tizio richiede alla Banca Alfa il prestito oneroso (mutuo) di una somma di danaro per l’importo di €. 1000,00 (mille,00).
È oneroso perché si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive, poiché la Banca Alfa riceverà in cambio il pagamento di interessi corrispettivi, in sostanza il prezzo che Tizio dovrà pagare per aver ricevuti la somma in godimento. Supponiamo che il contratto preveda il rimborso del prestito, da parte di Tizio, in 12 rate mensili con scadenza il giorno 30 di ogni mese, da saldare mediante bollettini di pagamento.
Per cui ogni 30 del mese Tizio restituirà una parte della somma ricevuta comprensiva degli interessi corrispettivi. Qualora alla scadenza sopra indicata (supponiamo al 30 gennaio 2022) Tizio non provveda al pagamento del bollettino ecco che dal giorno successivo egli sarà considerato in mora perché, appunto, non ha eseguito il regolare pagamento, e tale ci resterà fino a quando non regolarizza la propria posizione.
Orbene su questo ritardo di pagamento ben potranno scattare gli interessi moratori (interessi da ritardato pagamento) per ogni giorno di ritardo che vanno ad accumularsi, finanche nell’ipotesi in cui il contratto non lo preveda espressamente.
Di regola però questo tipo di interessi viene espressamente indicato nei contratti, quantomeno nell’ipotesi in cui si voglia applicare una misura maggiore a quella legale. Difatti, come già anticipato, gli interessi moratori possono essere applicati nella misura prevista dalla legge poiché le parti nulla hanno stabilito a riguardo (interessi legali) oppure in quella fissata dalle parti (interessi convenzionali), purché non venga superata la soglia di usura di cui alla legge n.108/1996.
Va detto, in proposito, che un recente arresto giurisprudenziale, ha confermato che il tasso soglia al di là del quale scatta l’usura per gli interessi pattuiti riguarda sia gli interessi corrispettivi che moratori (Corte di Cassazione).
Va ricordato, in questa sede, che l’art. 2 comma 4 della legge 108/96 indica quale sia la soglia di usura precisando testualmente: “Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.
Posto che gli interessi moratori assolvono una funzione di risarcimento del danno da ritardato adempimento, è sempre fatta salva la possibilità per il creditore di richiedere il risarcimento del maggior danno subito qualora lo dimostri, ammenoché non sia espressamente specificato nel contratto che l’interesse moratorio fissato in via convenzionale escluda la richiesta di risarcimento ulteriore.
La misura degli interessi moratori varia in base al tipo di contratto
La misura degli interessi moratori varia in base al tipo di contratto ed alle parti del medesimo; in sostanza varia a seconda se si tratti di un contratto concluso tra privati, tra privati e professionisti/imprese o tra imprese e professionisti, imprese tra loro ovvero fra Pubblica Amministrazione ed imprese (c.d. transazioni commerciali).
L’art. 1284 comma 1 codice civile, indica la misura del saggio degli interessi legali pari al 5% in ragione d’anno (poi fissato allo 0.3% dal Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 2017 a decorrere dal 1 gennaio 2018 e successivamente aggiornato), che si applica a tutti i tipi di interessi previsti dalla legge, salvo diverso accordo delle parti e comunque in misura non superiore alla soglia di usura.
Tuttavia per le transazioni commerciali è prevista una maggiorazione (D. Lgs n.231/2002) fino all’8%.
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