Installazione telecamere in condominio senza autorizzazione
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'installazione di telecamere in un condominio senza autorizzazione: la legge e le conseguenze.
L’importanza del rispetto della privacy in condominio
Una tematica che sta assumendo sempre maggiore importanza nel contesto condominiale è quella dell’installazione all’interno dei locali e, in specie, delle parti comuni dell’edificio di telecamere ed all’individuazione dei limiti entro i quali essa è consentita.
La questione sorge, infatti, in quanto tale operazione rischia, ove non debitamente effettuata, di scontrarsi con il problema della tutela della privacy di tutte le persone che frequentano il condominio, siano essi gli stessi condomini ovvero soggetti estranei. La rilevanza del bene giuridico coinvolto e riguardante anche soggetti terzi ha spinto il legislatore ad introdurre una disciplina apposita, con la precisazione che occorre diversificare le ipotesi in cui:
- le telecamere debbano essere collocate nelle zone comuni del condominio, quali l’atrio, la portineria, il portone d’ingresso, le scale, il giardino, et cetera;
- le telecamere debbano essere collocate dal singolo condomino nell’unità immobiliare di sua esclusiva proprietà (ovvero, qualora dato in locazione, dal conduttore nell’appartamento locato).
Vedremo meglio nel prosieguo cosa sia stato legislativamente previsto e quali siano le conseguenze dell’installazione di telecamere senza autorizzazione.
Cosa prevede la legge in materia di installazione di telecamere in condominio
La rilevanza della questione ha indotto il legislatore ad inserire nella struttura codicistica una disposizione ad hoc, quantomeno per quanto concerne l’installazione delle telecamere nelle zone comuni dell’edificio condominiale. Il richiamo è al disposto dell’articolo 1122ter del codice civile, il quale prevede che le decisioni relative all’installazione di telecamere sono assunte ed approvate dall’assemblea condominiale con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del codice civile, rubricato “Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni”.
Pertanto, occorrerà raggiungere i seguenti quorum: numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio condominiale (avuto riguardo alle ripartizioni di cui alle tabelle millesimali). Si vuole, in sostanza, che vi sia il consenso di un numero sufficientemente consistente di condomini, tale da rappresentare almeno la maggioranza.
E’ intuitivo, invece, come sia affatto diverso il caso in cui le telecamere debbano essere collocate all’interno della singola unità immobiliare di proprietà esclusiva, ove il proprietario (o l’inquilino che vi abiti) può autonomamente decidere di collocare telecamere all’interno dei locali ad utilizzo esclusivo.
Quando è possibile installare telecamere in condominio: casi in cui è prevista l’autorizzazione
In conseguenza di quanto affermato sino ad ora è possibile desumere che l’autorizzazione per l’installazione delle telecamere in condominio deve essere ottenuta, nei termini già delineati, ogniqualvolta gli strumenti tecnologici debbano essere collocati nelle aree comuni, ove possano transitare tutti i condomini ed eventuali avventori o visitatori di questi.
Sul punto è opportuno precisare che, in ogni caso, le telecamere debbono essere posizionate in modo tale da riprendere solo le zone comuni per il cui controllo l’autorizzazione è stata concessa e non anche le zone ad esse circostanti o nelle quali non sia, comunque, possibile rinvenire elementi che possano essere ritenuti rilevanti per la vita condominiale.
Si pensi, ad esempio, alla pubblica via o agli ingressi degli immobili confinanti. Tuttavia, nonostante sia stato autorizzato dall’assemblea condominiale a maggioranza assoluta, il posizionamento delle telecamere nelle zone comuni deve essere effettuato osservando taluni accorgimenti, che possono brevemente così riepilogarsi:
- è obbligatoria l’affissione in zone ben visibili di cartelli segnaletici mediante i quali vengano resi edotti tutti i soggetti che transitano per le zone comuni videosorvegliate che la zona è sottoposta a controllo tramite telecamere;
- le registrazioni effettuate possono essere conservate per un lasso di tempo limitato e di norma non superiore alle 24-48 ore, dal momento che, avendo la finalità di monitorare eventuali attività anomale, devono solo consentire ai soggetti autorizzati di verificare circostanze sospette ed eventualmente segnalarle alle competenti autorità e non possono procrastinarsi oltre il necessario;
- in ogni caso i dati registrati devono essere protetti con adeguate misure di sicurezza tali da consentirne l’accesso esclusivamente agli autorizzati.
Le sanzioni previste per chi installa telecamere senza autorizzazione in condominio
Secondo gli arresti più recenti e l’impostazione seguita dal Garante della Privacy l’installazione di telecamere nelle zone ad uso comune degli edifici condominiali senza autorizzazione può addirittura assumere rilevanza penale, andando ad integrare la fattispecie di reato di interferenze illecite nella vita privata, prevista e punita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 615-bis del codice penale.
Detta disposizione, invero, prevede espressamente che è punito con la sanzione della reclusione da un minimo di mesi sei ad un massimo edittale di anni quattro il soggetto che, mediante il ricorso e l’utilizzo di strumentazione di ripresa visiva (o sonora), si procuri in maniera indebita immagini ovvero notizie che attengano alla vita privata e svolgentisi nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi. Quanto testé detto è segno ancora una volta del rilievo che il legislatore attribuisce al profilo relativo alla privacy della vita privata di tutti i soggetti e, pertanto, anche di tutti i condomini e dei relativi visitatori.
Come tutelarsi in caso di installazione di telecamere senza autorizzazione in condominio: azioni da intraprendere
Ove, nonostante quanto previsto dalla legge, si dia luogo comunque all’installazione di telecamere nelle zone comuni del condominio in assenza della richiesta autorizzazione sembra lecito chiedersi come possa agire il soggetto che voglia far rilevare il fatto lesivo della sua privacy e, in ogni caso, contrario al dettato normativo.
E’ opportuno, innanzitutto, che il fatto venga segnalato all’amministratore condominiale, il quale dovrà adoperarsi, qualora effettivamente l’installazione sia avvenuta in assenza della prescritta autorizzazione affinché le telecamere vengano rimosse.
Se la richiesta formulata all’amministratore non trovi riscontro e, in ogni caso, qualora il soggetto che si dolga delle riprese illecite sia un soggetto estraneo al condominio può sempre presentare querela all’autorità giudiziaria competente per territorio (identificata procura del circondario del luogo in cui si trova il condominio) al fine di consentirle di valutare la rilevanza penale della condotta e, quindi, di accertare la sussumibilità dei fatti nella previsione di cui all’articolo 615-bis del codice penale.
Come gestire la situazione se si sospetta l'installazione di telecamere senza autorizzazione in condominio: le procedure da seguire
Quando si sospetti l’instaurazione di telecamere senza autorizzazione in condominio il soggetto interessato deve, innanzitutto, verificare tale circostanza. Tale accertamento è possibile mediante invio di richiesta formalizzata per iscritto all’amministratore di condominio, il quale deve tenere un registro in cui annota i verbali di tutte le assemblee condominiali in ordine cronologico e con i relativi allegati, di esibire il verbale di approvazione dell’installazione delle telecamere.
Ove l’amministratore di condominio non risponda ovvero rifiuti di esibire il documento ovvero ancora se emerga dall’esame del verbale di assemblea che l’installazione non sia stata autorizzata, oltre che richiedere l’accertamento della responsabilità dell’amministratore di condominio e formalizzare richiesta di rimozione, sarà sempre possibile rivolgersi alla procura competente per accertare la penale responsabilità per la consumazione del reato di interferenze illecite nella vita privata ex articolo 615-bis del codice penale.
All’uopo dovrà presentarsi querela, essendo detto reato punibile solo su richiesta dell’interessato. In sé la presentazione della querela non richiede formalità particolari, salvo una descrizione dettagliata dei fatti, l’indicazione delle generalità del querelante, la data in cui viene presentata e la sottoscrizione autografa. Ove sorgano dubbi, comunque, è pur sempre possibile chiedere che a redigere il documento sia l’addetto all’ufficio del Pubblico Ministero o l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria addetto a riceverla.
Potrebbe essere opportuno eventualmente anche rivolgersi ad un avvocato, il quale stili per conto del querelante l’atto completo di tutti gli elementi necessari e lo sottoponga poi al cliente per la firma e si occupi, munito di procura, della presentazione presso gli uffici della Procura della Repubblica competente.
Conclusioni
In conclusione è possibile affermare che il bene della privacy assume rilievo fondamentale nel nostro ordinamento, al punto che deve essere garantito e tutelato anche a fronte di condotte violative che vengano attuate anche all’interno del contesto condominiale.
Chiara Biscella
Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...