L’inadempimento Contrattuale
Possiamo, quindi, concludere che -con riferimento all’inadempimento contrattuale- una volta accertata la concreta esistenza di un effettivo inadempimento; vi è la possibilità di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto stesso, oltre che, in ogni caso, il risarcimento del danno.
- Che cosa s’intende per inadempimento contrattuale?
- Cosa fare in caso di inadempimento contrattuale
- Quali sono le sue conseguenze?
- Inadempimento contrattuale ai tempi di Covid-19
- Conclusione
Innanzitutto, quando parliamo di inadempimento contrattuale, non possiamo non accennare all’estinzione del contratto. L’estinzione del contratto indica la sua perdita di efficacia, e le due principali figure di estinzione del contratto sono l’annullamento e la risoluzione.
L’annullamento estingue il contratto per una causa di invalidità; mentre la risoluzione lo estingue per un evento impeditivo del rapporto stesso. Il nostro codice civile, infatti, prevede (oltre alle due figure della nullità e dell’annullabilità) anche altre due figure che si occupano dei vizi che incidono direttamente sul rapporto contrattuale; e che sono, appunto, la risoluzione del contratto e la rescissione del contratto.
In questo articolo, però, ci soffermeremo principalmente sulla risoluzione, prevista dal codice nelle ipotesi in cui si riscontrino delle anomalie del dopo la conclusione del contratto. La risoluzione mira, perciò, a riequilibrare la posizione economico – patrimoniale dei contraenti, eliminando, non il contratto, bensì i suoi effetti.
Come analizzeremo in maniera più specifica nei paragrafi che seguono; vi sono diversi casi di risoluzione:
A) Risoluzione per inadempimento: che può essere richiesta da una delle parti, se l’altra parte non adempie per causa ad essa imputabile.
Difatti, come vedremo, l’altra parte che ha eseguito la propria prestazione può chiedere giudizialmente l’adempimento; oppure, esercitare il diritto alla risoluzione. Una volta richiesta quest’ultima, però, non può più essere richiesto l’adempimento.
Invero, per ottenere la risoluzione, non sempre occorre il ricorso al giudice; difatti, la normativa prevede che la risoluzione possa aversi:
a) Di diritto: cioè, per effetto dell’adempimento, senza ricorso al giudice, nei seguenti casi:
- quando nel contratto sia inserita una clausola risolutiva espressa;
- quando, pur mancando quest’ultima, la parte adempiente inoltri a quella inadempiente una diffida ad adempiere;
- quando, senza che si sia avuta la prestazione, è scaduto il termine essenziale;
b) Per effetto di una sentenza costitutiva. La risoluzione ha, inoltre, efficacia retroattiva; tale retroattività riguarda però, solo le parti, mentre non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi prima che si sia verificata la risoluzione di diritto o prima che sia stata proposta la domanda giudiziale di risoluzione; sono, perciò, fatti salvi gli effetti della trascrizione della stessa.
Inoltre, se una delle parti è inadempiente, l’altra parte potrà avvalersi di altri mezzi di tutela preventiva, ovvero:
B) Le cause di autotutela, che a loro volta si distinguono in:
1) Eccezione di inadempimento;
2) Sospensione della prestazione per mutate condizioni patrimoniali dei contraenti;
3) Impossibilità sopravvenuta della prestazione;
4) Eccessiva onerosità.
Vediamo, ora, più nel dettaglio, cosa si intende quando si parla di inadempimento contrattuale.
1. Che cosa s’intende per inadempimento contrattuale?
In tema di adempimento di un’obbligazione, la vigente normativa -precisamente in base all’art. 1176 c.c.- prevede che il debitore -nell’adempiere l’obbligazione- debba usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Con la dicitura “buon padre di famiglia” non si intende solo la figura dell’uomo medio; ma anche il modello di cittadino attento, che vive in un determinato ambiente sociale, ed è inserito in un determinato contesto e in un determinato clima storico – politico.
Per quanto riguarda l’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, invece, è previsto che la diligenza debba valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. La norma in questione, non impone al contraente un ulteriore e non qualificato dovere di diligenza, ma (con riferimento alla figura del buon padre di famiglia) offre all’interprete un criterio generale di valutazione della condotta dell’obbligato, nell’adempiere o no le obbligazioni da lui assunte.
Inoltre, al fine di valutare la condotta del debitore di una prestazione professionale, in termini di esatto adempimento, è necessario che vi sia certezza in ordine all’oggetto della prestazione, la quale costituisce un precedente logico rispetto all’analisi della diligenza dell’adempimento.
Ma cosa si intende per inadempimento contrattuale? In base all’articolo 1218 c.c., il debitore che non esegua la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Chiaramente, per potersi parlare di inadempimento contrattuale, è necessaria la presenza di determinati presupposti; così come accade nel caso in cui si debba dimostrare che l’inadempimento (o il ritardo) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (onere che spetta, ovviamente, allo stesso debitore). Presupposto dell’inadempimento è, ovviamente, l’esistenza stessa dell’obbligazione.
Difatti, l’inadempimento -definitivo o temporaneo- presuppone sempre una prestazione dovuta da un debitore; e, cioè, l’esistenza di un’obbligazione, di un debito certo e ed introverso nel suo titolo, anche se incerto nel suo ammontare.
L’incertezza sul fatto che esso sia dovuto, risolvendosi in incertezza stessa dell’obbligazione, importa l’impossibilità giuridica di configurare una prestazione dovuta e, quindi, un inadempimento.
2. Cosa fare in caso di inadempimento contrattuale
Nel nostro ordinamento, in base all’art. 1453 c.c., quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può chiedere, a sua scelta, l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Inoltre, la norma prevede che la risoluzione possa essere domandata anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l’adempimento; che, invece, non potrà essere chiesto quando sia stata già domandata la risoluzione del contratto.
A partire dalla data in cui è stata proposta domanda di risoluzione, poi, l’inadempiente non potrà più adempiere la propria obbligazione. La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l’inadempimento di uno dei contraenti sono, quindi, fatti costitutivi del diritto dell’altro contraente ad ottenere la risoluzione, l’adempimento e, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Configurandosi, però, ciascuno di questi diritti, autonomo rispetto a ciascun altro; ognuno di essi può costituire oggetto di rinuncia, senza che gli effetti di tale rinuncia debbano automaticamente estendersi anche agli altri. Per quanto riguarda il rifiuto del debitore di adempiere la sua prestazione, se manifestato prima della scadenza dell’obbligazione, esso equivale a inadempimento e dà luogo alla risoluzione del contratto; mentre, per ciò che concerne i contratti di durata, va specificato che l’azione di risoluzione non è più proponibile se sia già intervenuta la scadenza contrattuale, non potendosi provocare la cessazione di un rapporto già conclusosi.
Inoltre, è da sottolineare che un contratto può essere sciolto per inadempimento -anche se non è stato fissato un termine per l’adempimento- qualora la parte debitrice abbia manifestato, in modo univoco, la volontà di non adempiere l’obbligazione.
3. Quali sono le sue conseguenze?
Come già accennato, diverse sono le azioni che il contraente leso può esercitare contro l’altro contraente inadempiente; vediamo, quindi, più nel dettaglio quali sono queste azioni, e quali sono conseguenze di ciascuna.
La domanda di risoluzione del contratto, ad esempio, è mirata all’ottenimento (ovvero alla pronuncia) di una sentenza costitutiva di risoluzione giudiziale del contratto, che faccia risalire la stessa risoluzione al momento dell’inadempimento; ed essendo fondata sulla commissione di un illecito, il suo accoglimento preclude l’esame delle altre cause di scioglimento del medesimo rapporto contrattuale.
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, poi, è impossibile non parlare di diffida ad adempiere; che costituisce, però, solamente una facoltà e non un obbligo per la parte adempiente, e che ha lo scopo di provare lo scioglimento di diritto del rapporto.
Come abbiamo detto, infatti, la parte adempiente può direttamente proporre domanda di risoluzione del rapporto attraverso una pronuncia costitutiva del giudice, anche solamente sulla base del fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza. Attenzione, però, perché ovviamente, per la risoluzione del contratto, non basta accertare l’esistenza del fatto oggettivo del mancato adempimento; ma occorre accertare anche che l’adempimento sia imputabile all’obbligato quantomeno a titolo di colpa, la quale va esclusa unicamente nel caso in cui ricorrano circostanze oggettive idonee a provare la sua inesistenza.
Difatti, ai sensi dell’art. 1218 c.c., si ha causa non imputabile quando l’inadempimento sia stato determinato da un impedimento oggettivo e non dall’erronea convinzione di non dover adempiere.
La colpa dell’inadempiente, si sottolinea, è presunta fino a prova contraria; tale presunzione è, difatti, superabile solo tramite risultanze provate dal debitore, le quali dimostrino che egli (nonostante l’uso della normale diligenza) non sia riuscito ad eseguire tempestivamente la prestazione, appunto, per cause a lui non imputabili.
Ne consegue, che non potrà essere pronunciata la risoluzione di un contratto in danno della parte inadempiente, nel caso in cui sia superata la presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa del rifiuto ingiustificato della controparte a ricevere la prestazione.
4. Inadempimento contrattuale ai tempi di Covid-19
Nell’ultimo anno, soprattutto in conseguenza -non solo del periodo di crisi economica e sociale che stiamo attraversando- ma anche della grave situazione generata dalla recente pandemia di Covid – 19, che ha colpito in maniera grave e su tutti fronti, molti paesi del mondo; si è registrato un forte aumento di casi di inadempimento contrattuale, soprattutto per quanto riguarda i contratti a prestazioni corrispettive.
Tale aumento è, appunto, dovuto anche e soprattutto alla situazione emergenziale in atto, che per molte imprese e soggetti privati ha significato un imponente calo del fatturato e degli incassi; mentre, per altri, addirittura il fallimento o la cessazione dell’attività, anche in conseguenza della consistente perdita di liquidità.
Per far fronte alla situazione appena descritta, il Governo ha emanato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 181, il cui art. 91 ha previsto l’inserimento, all’art. 3 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, di un ulteriore comma che; a sua volta, prevede che il rispetto delle misure di contenimento emanate con lo stesso decreto, sia sempre valutato ai finiti dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore.
La suddetta norma, chiarisce, quindi, che: “il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 c.c., nonché l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti”.
L’impossibilità della prestazione potrà essere, quindi, invocata dal debitore per impedire l’inadempimento o altri effetti penali ad esso connessi; ciò potrà avvenire, però, solo nel caso in cui essa sia divenuta tale a causa del rispetto delle norme di contenimento di cui allo stesso Decreto Legge che riconosce, perciò, rilevanza alle misure di contenimento della pandemia e alla normativa di emergenza.
Pertanto, possiamo osservare che sebbene, in ogni caso, trovino comunque applicazione i principi generali dell’ordinamento; in alcuni casi risulti necessario esonerare il debitore dalla responsabilità contrattuale -in ragione della particolare situazione emergenziale- seppur vero che tale possibilità vada valutata caso per caso.
5. Conclusione
Possiamo, quindi, concludere che - con riferimento all’inadempimento contrattuale - una volta accertata la concreta esistenza di un effettivo inadempimento; vi è la possibilità di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto stesso, oltre che, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Proprio in tema di risarcimento del danno, si sottolinea che; ai sensi del secondo comma dell’art. 1453 c.c., la parte che chiede la risoluzione del contratto per inadempimento, nel corso del giudizio proposto per ottenere l’adempimento; può domandare, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del contratto stesso.
Inoltre, l’azione di risoluzione di un contratto per inadempimento rientra, come già accennato, tra quelle che mirano ad una sentenza costitutiva volta, quindi, ad ottenere un mutamento della situazione giuridica.
E’ da sottolineare, poi, che l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore presuppone la produzione del danno (in maniera non molto diversa dall’azione extracontrattuale, in effetti), ancorché l’inadempimento del debitore sussista prima e a prescindere dall’effetto dannoso.
Di conseguenza, la prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento; essa a sua volta -sempre in base all’art. 1453 .c.c.- può essere proposta sia congiuntamente, sia sul separatamente a quella di risoluzione.
Dott.ssa Chiarastella De Angelis
Riferimenti normativi:
- - Art. 1176 codice civile;
- Art. 1218 codice civile;
- Art. 1453 codice civile;
- Cass. 26-11-97, n. 11843, rv. 510390;
- Cass. 16-1-12, n. 443, rv. 621189;
- Cass. 12-10-00, n. 13598, rv. 548229;
- Cass. 12-10-15, n. 20408, rv. 637443;
- Cass. 6-4-11, n. 7878, rv. 617424;
- Cass. 11-2-05, n. 2853, rv. 580180;
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 181;
- Legge 5 marzo 2020, n. 13.
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