L’età del consenso in Italia
Il consenso dell’avente diritto, nell’ordinamento giuridico italiano, assume rilievo dal punto di vista dell’ambito penalistico, laddove si prevede che non possa considerarsi punibile chiunque leda o metta, comunque, in pericolo un diritto altrui con il consenso della persona che possa validamente disporne (cfr. art. 52 c.p.).
Nell'ordinamento giuridico italiano, l'età del consenso rappresenta un pilastro fondamentale per la protezione dei minori e la prevenzione degli abusi. Questo concetto, regolamentato dal codice penale, stabilisce l'età minima alla quale un individuo può legalmente prestare il proprio consenso per determinate azioni o decisioni. Esaminiamo quindi come tale principio sia definito e applicato nel contesto italiano
Cosa s’intende per età minima del consenso?
L'età minima del consenso si riferisce all'età in cui un individuo è considerato legalmente in grado di prestare il proprio consenso a determinate azioni o decisioni. Questo concetto è fondamentale per proteggere i diritti e il benessere dei minori, garantendo che non vengano sfruttati o manipolati in situazioni in cui non possono comprendere appieno le implicazioni delle proprie scelte. L'ordinamento giuridico italiano stabilisce precise soglie di età per diverse situazioni, come il consenso al matrimonio, alle relazioni sessuali, o per la partecipazione a determinate attività legali o contrattuali.
Queste leggi mirano a proteggere i minori dall'abuso e dall'esposizione a situazioni dannose, assicurando che le loro decisioni siano informate e autonome. Inoltre, l'età minima del consenso varia a seconda del contesto culturale, sociale e legale di ciascun paese, riflettendo valori e norme specifiche della società in cui è inserita.
Cosa s’intende per età minima al consenso sessuale?
L'età minima al consenso sessuale è un concetto giuridico che stabilisce l'età in cui un individuo può legalmente acconsentire a relazioni sessuali. In Italia, tale principio è disciplinato dall'articolo 609-quater del Codice Penale, che stabilisce che l'età minima per il consenso sessuale è di 14 anni. Tuttavia, esistono alcune eccezioni e circostanze specifiche da considerare, ma si tratta di ipotesi estreme e da valutare attentamente.
Ad esempio, se il partner è maggiorenne e l'individuo ha un'età compresa tra i 14 e i 16 anni, il consenso sessuale è consentito solo se non vi è stato alcun abuso di inesperienza, ingenuità o stato di bisogno del minore. Inoltre, il rapporto sessuale con un minore di 14 anni è considerato sempre un reato, indipendentemente dal consenso espresso dal minore. Tra le caratteristiche ulteriori che il consenso deve possedere per poter essere considerato come validamente prestato al fine di assumere effetto scriminante si rammentano le seguenti:
- Attualità: il consenso deve sussistere prima dell'avvio della condotta da parte del soggetto agente, escludendo la rilevanza della ratifica.
- Libertà: non rilevante il consenso coartato o frutto di dolo, violenza, minaccia o violenza.
- Informato: il soggetto deve essere stato notiziato di tutti i dettagli utili per riflettere sul consenso.
- Specificità: il consenso deve essere prestato per risultati preventivati, non vago e indistinto.
Queste disposizioni mirano a proteggere i minori da abusi sessuali e sfruttamento, garantendo che il consenso sessuale sia dato in modo libero, consapevole e non influenzato da fattori coercitivi o manipolativi. La legge italiana riconosce che i minori possono essere particolarmente vulnerabili e influenzabili, pertanto è necessario stabilire limiti chiari e rigorosi per la loro protezione.
Come funziona l’età del consenso?
Come si è già avuto modo di accennare, si discute, in generale per tutte le fattispecie di reato e in particolare per alcune specifiche tipologie di illecito penale, circa la necessità che il consenso, al fine di poter essere validamente prestato in relazione a talune situazioni che in sua assenza rischierebbero di essere punite quali veri e propri reati, debba essere prestato dal soggetto che abbia raggiunto una certa età minima.
Ciò in quanto si discute in merito al fatto che, affinché una persona possa validamente prestare consenso all’altrui condotta lesiva e, quindi, sia idoneo a scriminarla quantomeno con riguardo ai diritti disponibili, il soggetto sia ritenuto giuridicamente capace in ordine all’atto autorizzativo che pone in essere. Come già precisato, d’altronde, laddove caratterizzato dai requisiti prescritti dalla legge, il consenso dell’avente diritto validamente prestato fa venire meno l’antigiuridicità del fatto, non potendosi considerare illecito il fatto che, sebbene astrattamente sussumibile in una fattispecie di reato, smette di essere qualificato come antigiuridico e, pertanto, è considerato pienamente lecito.
Qual è l’età del consenso in italia?
L'età del consenso varia notevolmente da uno Stato all'altro, con una media mondiale di 16 anni, ma con estremi che possono scendere fino a 12 anni o salire ai 14 e fino a 19. Tuttavia, in molti Stati, l'età del consenso può variare in base alla differenza di età tra i partner. Alcuni paesi non hanno un concetto legale di "età del consenso", mentre in altri questa può essere diversa a seconda che si tratti di relazioni eterosessuali o omosessuali. Inoltre, in alcune giurisdizioni si considera la manifestazione dei caratteri sessuali secondari come criterio discriminante.
A chi, facendo leva sulla teoria negoziale dell’atto di consenso prestato e mutuando di conseguenza la disciplina dell’articolo 2, comma primo del codice civile (ai sensi dei quale “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno). Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.”), opina nel senso che è necessario che il consenso per essere considerato valido debba essere da un soggetto maggiore d’età si contrappongono, invece, quanti richiamano la disciplina in punto di imputabilità, ammettendo un’indagine sulla capacità dei minori degli anni diciotto che abbiano compiuto gli anni quattordici, o le norme previste in materia di querela.
Non è mancato, inoltre, chi ritenga di dover in proposito distinguere tra i reati patrimoniali e gli altri reati, richiedendo il consenso del maggiorenne per la disposizione di diritti patrimoniali ed accontentandosi di indagare le concrete capacità di discernimento del titolare del bene tutelato dalla norma incriminatrice per tutti gli altri casi. In disparte il suddetto dibattito, tuttavia, per talune fattispecie delittuose è lo stesso legislatore a definire la soglia dell’età necessaria. Si è già fatto cenno al fatto che ciò accade per i reati della sfera sessuale ed in materia di reati di pedopornografia.
Per concludere si rammenta che l’età del consenso valido a scriminare il comportamento illecito altrui esplica i propri effetti con un limite ben preciso e considerato insormontabile, che è quello che risulta fissato dall’articolo 5 del Codice Civile. Viene, infatti, in ogni caso considerato inaccettabile il consenso prestato per lesioni che trascendano i limiti prefissati dall’ordinamento (in specie quando comportino una diminuzione permanente dell’integrità fisica ovvero qualora siano, altrimenti, contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Marco Mosca
Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...