Come si svolge la procedura di espropriazione per pubblica utilità?
Per la realizzazione dell’interesse pubblico l’ordinamento ha previsto misure – tra cui l’espropriazione – che incidono sulla sfera patrimoniale del privato, acquisendo un suo bene anche senza il suo consenso e compensandolo con un indennizzo.
L’espropriazione per pubblica utilità, è la procedura diretta ad acquisire, dietro pagamento di un indennizzo, un bene pubblico o privato, al fine di realizzare un’opera di interesse pubblico. Vediamo come funziona.
1. L'espropriazione per pubblica utilità
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema del diritto amministrativo, e più precisamente l'espropriazione per pubblica utilità.
L'espropriazione per pubblica utilità, è l'istituto giuridico in virtù del quale, la pubblica amministrazione può privare, in tutto o in parte, un soggetto pubblico oppure un privato, di un proprio bene immobile (o di un diritto reale immobiliare) al fine di eseguire un'opera considerata di interesse pubblico, dietro corresponsione di una somma a titolo di indennizzo, per la perdita del bene medesimo.
L'interesse è pubblico, quando l'opera arrechi un vantaggio o comunque il miglioramento di un servizio, a beneficio della collettività dei cittadini.
2. L'oggetto dell'espropriazione per pubblica utilità
L'espropriazione, da parte della pubblica amministrazione, può riguardare: 1. beni immobili; 2. diritti relativi ai beni immobili (ad es. usufrutto, enfiteusi, servitù, ecc.).
Il Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, che disciplina l'istituto in questione, chiarisce che, l'opera pubblica o di pubblica utilità, è tale anche quando il bene o terreno da espropriare, non subiscano una materiale modificazione o trasformazione, per eseguire l'opera medesima.
Il Testo Unico, elenca inoltre i beni che non possono formare oggetto del procedimento di espropriazione per pubblica utilità, tra cui rientrano:
- beni demaniali (spiagge, porti, ecc), finché non venga pronunciata la loro sdemanializzazione;
- beni destinati ad uso civico, finché non venga pronunciato il mutamento della destinazione d'uso, fatto salvo il caso in cui l'opera pubblica sia compatibile con l'uso civico;
- beni del patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri enti pubblici (foreste, miniere, caserme, ecc.) salvo che l'opera persegua un interesse pubblico superiore a quello precedente;
- salvo diverso accordo, i beni rientranti negli accordi tra lo Stato Italiano e la Santa Sede in rappresentanza di Città del Vaticano, di cui quest'ultima ha la piena disponibilità.
3. Il procedimento di espropriazione
Il testo Unico in materia di espropriazioni, prevede diversi adempimenti da porre in essere da parte della pubblica amministrazione, al fine di poter emanare il decreto di esproprio, a conclusione della procedura di spoglio del bene verso il suo proprietario.
A tal fine, è necessario che:
1) l'opera pubblica da eseguire, sia stata approvata dall'ente pubblico, attraverso il piano urbanistico generale ovvero tramite un’apposita variante al piano medesimo. In quest'ultimo caso, il vincolo preordinato all'esproprio, può essere disposto dall'amministrazione competente, anche attraverso una conferenza di servizi, un'intesa o un accordo di programma.
Quando l'atto di approvazione dell'opera di pubblica utilità diventa efficace, il bene in questione, è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio.
2) sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera pubblica da eseguire. Tale dichiarazione può essere effettuata entro il termine di validità del vincolo di esproprio, prevista nella durata di 5 anni.
La dichiarazione di pubblica utilità, si intende effettuata, qualora:
a) sia stato approvato il progetto definitivo oppure il piano di recupero, di zona o di ricostruzione;
b) sia stata conclusa la conferenza di servizi o l'accordo di programma, nonché a seguito del rilascio di una concessione o autorizzazione aventi lo stesso effetto.
In questi casi, il decreto di esproprio, può essere emanato entro 5 anni dalla data in cui acquista efficacia l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. In caso contrario, la dichiarazione di pubblica utilità, perde efficacia.
3) sia stata determinata, anche solo provvisoriamente, l'indennità di esproprio. Tale atto, va notificato al proprietario del bene da espropriare, il quale nei successivi 30 giorni, può comunicare, in maniera irrevocabile, di aderire alla determinazione dell'indennità di espropriazione, effettuata dalla pubblica amministrazione competente.
In tal caso, il proprietario deve depositare la relativa documentazione che attesti la piena e libera proprietà sul bene.
A seguito di tale adempimento, la pubblica amministrazione ed il proprietario del bene da espropriare, possono concludere l'atto di cessione.
Qualora, invece, il proprietario del bene da espropriare, non concordi sull'importo dell'indennità offerta dalla pubblica amministrazione, questa dispone il deposito della somma presso l'istituto Cassa Depositi e Prestiti, al fine di emettere e porre in esecuzione il decreto di esproprio.
4. L'indennità di espropriazione definitiva
In passato, l'indennità determinata dalla pubblica amministrazione, non si rifaceva al valore del bene da espropriare ma veniva determinata in proprio direttamente dall'ente propositore, dando luogo a diverse disuguaglianze nonché ad indennizzi irrisori.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza intervenuta sul tema ha chiarito che l'indennità di espropriazione, non ha natura di risarcimento del danno patito, ma di ristoro derivante dalla perdita del bene. È stato specificato, che trattandosi di interesse pubblico e di conseguenza superiore all'interesse del singolo, l'indennità non deve necessariamente essere equiparata al valore totale del bene da espropriare ma comunque essere parametrata al suo valore di mercato.
Ove, il proprietario del bene, non accetti la determinazione effettuata dalla pubblica amministrazione, questa invita il soggetto a comunicare nei 20 giorni successivi, se intende avvalersi della procedura di perizia (3 tecnici: uno di fiducia del proprietario, 1 nominato dalla p.a. ed uno nominato dal presidente del tribunale).
In tal caso, ove il proprietario accetti l'indennità stabilita nella relazione dei periti, la pubblica amministrazione provvede al pagamento, a seguiti dell'atto di cessione del bene In mancanza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante, chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale Espropri.
Qualora, il proprietario non accetti la determinazione definitiva, potrà rivolgersi alla corte di appello, territorialmente competente, con ricorso, affinché l'indennità di espropriazione, sia determinata in via giudiziale.
Fonti Normative
- Decreto del Presidente della Repubblica, 8 Giugno 2001, n. 327: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
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