L'espropriazione forzata di beni indivisi
L’espropriazione di beni indivisi si realizza nel caso in cui oggetto dell’espropriazione sia la quota ideale di un bene o di un diritto reale di cui siano titolari più soggetti. Vediamo nel dettaglio quali sono le modalità di esecuzione.
- Espropriazione forzata: la riforma del processo esecutivo
- Quando può aver luogo e i vari titoli esecutivi
- Esecuzione forzata in forma generica ed esecuzione forzata in forma specifica
- Pignoramento
- La funzione del pignoramento ed il suo effetto
- Quali beni sono oggetto di pignoramento
- Espropriazione di beni indivisi
1. Espropriazione forzata: la riforma del processo esecutivo
Il procedimento di esecuzione tende a realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa del creditore, in presenza di un titolo esecutivo. Mentre il processo di cognizione, dunque, è diretto ad accertare un diritto, quello di esecuzione volge all’attuazione materiale coattiva del diritto accertato.
Per dare inizio all’azione esecutiva è quindi necessario che il diritto sia accertato nella sua esistenza.
Il processo di esecuzione è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 474 e seguenti del codice di procedura civile.
Con il decreto legislativo n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005 entrata in vigore il 1 marzo del 2006, si è attuata la riforma del processo esecutivo.
La riforma, applicabile anche ai procedimenti esecutivi pendenti alla suddetta data di entrata in vigore, è ispirata a specifiche esigenze: l’acceleramento delle procedure esecutive, l’allineamento dei prezzi di vendita dei beni pignorati a quelli di mercato, la responsabilizzazione del debitore esecutato attraverso l’imposizione di più importanti oneri di collaborazione.
2. Esecuzione forzata: quando può aver luogo e i vari titoli esecutivi
Presupposto fondamentale del processo esecutivo è l’esistenza di un titolo esecutivo: ai sensi dell’art. 474 c.p.c., infatti, l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile.
Il titolo esecutivo è appunto il documento all’interno del quale è contenuto l’accertamento del diritto del creditore; esso costituisce condizione necessaria e sufficiente per procedere all’esecuzione forzata.
Secondo la giurisprudenza, in particolare, l’esecuzione forzata può iniziare solo in presenza di un titolo esecutivo valido ed efficace, e deve arrestarsi qualora venga accertato che il titolo inizialmente mancava, a nulla rilevando che il titolo sia venuto ad esistenza successivamente.
Ai fini della legittimità dell’esecuzione forzata è, dunque, necessario che il titolo esecutivo sussista quando l’azione esecutiva è minacciata o iniziata.
Come affermato dalla giurisprudenza, inoltre, la validità della procedura esecutiva presuppone il permanere del titolo esecutivo fino al suo compimento; la sopravvenuta caducazione del titolo, quindi, produce l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche nel corso del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 474 c.p.c., sono titoli esecutivi:
- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente l’efficacia esecutiva;
- le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3; il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’art. 480, comma 2, c.p.c., delle scritture private autenticate di cui al numero 2) (art. 474, comma 3, c.p.c.).
3. Esecuzione forzata in forma generica ed esecuzione forzata in forma specifica.
Il legislatore distingue tra esecuzione forzata in forma generica ed esecuzione forzata in forma specifica.
L’esecuzione forzata in forma generica assume la denominazione di espropriazione, in quanto è diretta ad ottenere il pignoramento di un bene del debitore al fine di venderlo e di soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita.
L’espropriazione forzata consiste nel complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, con cui soddisfare il creditore procedente.
Con tale forma di esecuzione, in particolare, possono essere soddisfatti coattivamente i crediti aventi ad oggetto una somma di denaro, sia che questo fosse il loro oggetto originario, sia che l’oggetto del credito sia divenuto tale soltanto in vista della sua soddisfazione coattiva.
L’esecuzione è in forma generica, dunque, quando il creditore, per effetto dell’inadempimento del debitore, ha diritto ad ottenere il pagamento di una data somma di denaro, la quale viene conseguita attraverso la vendita forzata di beni di cui il debitore sia proprietario.
Il fondamento normativo dell’espropriazione è l’art. 2910 c.c., secondo il quale il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
La norma, in particolare, consente anche la possibilità di espropriare i beni di proprietà di un terzo, quando questi sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore (azione revocatoria).
A seconda della natura mobile od immobile del bene, del soggetto presso il quale si trova e di colui il quale risulta esserne il proprietario, si distingue tra:
- espropriazione mobiliare presso il debitore;
- espropriazione presso terzi;
- espropriazione immobiliare;
- espropriazione di beni indivisi;
- espropriazione contro il terzo proprietario.
4. Espropriazione forzata inizia con il pignoramento
L’espropriazione, recita l’art. 491 c.p.c., inizia con il pignoramento, salvo il caso previsto dall’art. 502 c.p.c. con riguardo ai crediti garantiti da pegno o ipoteca.
L’espropriazione di cose soggette a pegno o ipoteca, infatti, inizia con l’istanza di assegnazione o di vendita.
Ai sensi dell’art. 2912 c.c., il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata.
Secondo quanto affermato dall’art. 492, comma 1, c.p.c., il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice (art. 492, comma 2, c.p.c.).
Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale (art. 492, comma 3, c.p.c.).
Sotto il profilo soggettivo, il pignoramento è dunque un atto dell’ufficiale giudiziario, posto in essere su istanza del creditore e previa esibizione da parte dello stesso del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati.
Sotto il profilo oggettivo, invece, esso consiste in una ingiunzione fatta al debitore, eseguita previa l’esatta indicazione dei beni o del credito che vengono assoggettati alla espropriazione.
5. La funzione del pignoramento ed il suo effetto
La funzione del pignoramento è quella di vincolare i beni da assoggettare all’esecuzione, ossia di assicurare determinati beni del debitore alla soddisfazione del creditore.
Tale vincolo giuridico produce l’effetto di rendere inefficaci, nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti, gli atti di alienazione o di disposizione dei beni pignorati compiuti dal debitore; si tratta, in particolare, di una inefficacia relativa, in quanto l’atto è di per sé valido ma non produce effetti soltanto nei confronti dell’espropriante o degli intervenuti.
Come stabilito dall’art. 2913 c.c., non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
Per tali beni, infatti, trova applicazione la regola del possesso vale titolo di cui all’art. 1153 c.c.
Non hanno effetto, inoltre, in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:
- le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
- le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
- le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;
- le alienazione di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultano da atto avente data certa (art. 2914 c.c.).
L’art. 2915 c.c., inoltre, esclude l’efficacia nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti nel corso del processo di esecuzione degli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.
Del pari, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.
Se, poi, oggetto del pignoramento è un credito, l’art. 2917 c.c. esclude l’efficacia delle cause di estinzione di esso verificatesi dopo il pignoramento.
6. Quali beni sono oggetto di pignoramento
Possono costituire oggetto del pignoramento:
- tutti i beni rientranti nel patrimonio del debitore;
- i beni appartenenti a terzi quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore (art. 2910 c.c.). e
- crediti di cui il debitore sia titolare nei confronti di terzi.
Con riguardo all’oggetto del pignoramento, si suole distinguere:
- beni o crediti impignorabili;
- beni o crediti relativamente impignorabili;
- beni pignorabili solo in presenza di determinate circostanze di tempo.
Non sono pignorabili tutti i beni non suscettibili di espropriazione, ossia i beni demaniali dello Stato, i beni del patrimonio indisponibile, le cose sacre e che servono all’esercizio del culto, l’usufrutto legale degli ascendenti, i diritti di uso e di abitazione, il diritto morale d’autore ed inventore.
Sono sottratti all’espropriazione, come stabilito dall’art. 514 c.p.c., l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i commestibili ed i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia, le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio, le decorazioni di valore, le lettere, i registri e gli scritti di famiglia.
Quanto ai crediti, non sono pignorabili quelli aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri o sussidi dovuti per maternità, malattia o funerali ad enti vari.
Ai sensi dell’art. 515, comma 1, c.p.c. sono relativamente impignorabili, solo in mancanza di altri beni mobili, le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo.
Quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito, inoltre, possono essere pignorati, nei limiti del quinto, gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore (art. 515, comma 3, c.p.c.).
Sono relativamente impignorabili, inoltre, i beni del fondo patrimoniale destinato a far fronte ai bisogni della famiglia ed i frutti di essi, per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).
Anche i frutti dei beni del figlio sono relativamente impignorabili: l’art. 326, comma 2, c.c, infatti, esclude l’esecuzione su tali frutti da parte dei creditori dei genitori o di quelli che di essi ne è titolare esclusivo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Sono relativamente impignorabili anche i diritti di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno o dell’invenzione, i quali non possono essere pignorati quando sono esercitati direttamente dall’autore o dall’inventore. Ai sensi dell’art. 111 della legge sul diritto d’autore, infatti, i diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono formare oggetto di pignoramento finché spettano personalmente all’autore.
Quanto ai crediti, sono relativamente impignorabili, come previsto dall’art. 545 c.p.c., i crediti alimentari, i quali possono essere pignorati solo per causa di alimenti e con l’autorizzazione del Presidente del tribunale; le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, pignorabili per crediti alimentari nella misura indicata dal Presidente del tribunale e nella misura di un quinto per tributi o ad altri crediti.
Come previsto dall’art. 516 c.p.c., infine, i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.
Il creditore può liberamente scegliere i singoli beni da pignorare, siano essi mobili od immobili; l’unica eccezione a tale facoltà di scelta è prevista dalla legge nel caso in cui egli sia titolare di pegno o di ipoteca. In tal caso, infatti, egli non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone ad esecuzione i beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio.
Il debitore esecutato, oltre a subire la procedura, ha la possibilità di evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario l’importo del credito e delle spese: ai sensi dell’art. 494 c.p.c., il versamento può avvenire con lo specifico incarico di consegnare la somma al creditore ovvero nell’intenzione che la somma rimanga depositata come oggetto del pignoramento; in questa seconda ipotesi l’importo del credito e delle spese va aumentato di due decimi.
Nello stesso tempo, è concesso al debitore esecutato di chiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. (facoltà di cui il debitore dovrà essere espressamente avvertito nell’atto di pignoramento). Come previsto da tale norma, in particolare, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione della cosa pignorata, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Al fine di procedere alla conversione del pignoramento, unitamente alla istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale (art. 495, comma 2, c.p.c.).
La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione (art. 495, comma 3, c.p.c.). Nel caso in cui le cose da pignorare siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il massimo di diciotto mesi la somma determinata (art. 495, comma 4, c.p.c.).
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre quindici giorni il versamento anche di una sola delle rate, le somme versate formano parte dei beni pignorati (art. 495, comma 5, c.p.c.).
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell’intera somma (art. 495, comma 6, c.p.c.).
L’istanza di conversione può essere avanzata una volta volta a pena di inammissibilità (art. 495, comma 7, c.p.c.).
Al debitore esecutato, infine, è concessa la possibilità di chiedere la riduzione del pignoramento, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti. La riduzione è disposta dal giudice, sentiti il creditore pignorante ed i creditori intervenuti, anche d’ufficio (art. 496 c.p.c.).
Il pignoramento, in ogni caso, perde efficacia quando dal suo compimento siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.).
7. Espropriazione di beni indivisi
Tanto premesso, l’espropriazione di beni indivisi si realizza nel caso in cui oggetto dell’espropriazione sia la quota ideale di un bene o di un diritto reale di cui siano titolari più soggetti.
Ai sensi dell’art. 599 c.p.c., in particolare, possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore; in tal caso, del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice.
Il creditore, infatti, può rivolgersi al solo comproprietario che sia suo debitore e l’espropriazione potrà dunque interessare solo ed esclusivamente la quota spettante a quest’ultimo.
Il giudice dell’esecuzione, sentiti gli interessati, può procedere secondo tre differenti modalità:
- provvedere, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore, lasciando indiviso il bene per le altre quote;
- ordinare la vendita della quota, comportando la sostituzione dell’acquirente della quota al debitore nello stato di comunione;
- disporre la divisione del bene.
La divisione del bene, così come previsto dall’art. 600, comma 2, c.p.c., avviene nell’ipotesi in cui la separazione in natura non sia chiesta ovvero possibile ed il giudice non ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. In tal caso la divisione avviene secondo le norme del codice civile.
Come previsto dall’art. 601 c.p.c., se si deve procedere a divisione, l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo tra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’art. 627 c.p.c.
Dopo la sospensione, il processo esecutivo riprende il suo corso a seguito della riassunzione ad opera del soggetto interessato, ossia il creditore. La riassunzione avviene mediante un ricorso da presentarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice nel provvedimento di sospensione o, comunque, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado oppure dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione.
Riccardo Cuccatto
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