Il diritto ad una sana alimentazione

Il diritto di ogni individuo ad un’alimentazione adeguata e sicura è garantito dalla legge ed è giuridicamente tutelabile.

Il diritto ad una sana alimentazione

1. Il diritto alimentare

La sicurezza alimentare è stata oggetto di importanti interventi da parte del legislatore europeo a partire dagli anni 2000, al fine di promuovere l’adozione di una dieta equilibrata da parte dei cittadini europei ma soprattutto come risposta alle gravi crisi alimentari che hanno riguardato in passato il mercato comunitario, tra le quali il famoso scandalo della c.d. sindrome della mucca pazza.

La norma “quadro” a livello comunitario in tema di diritto agro-alimentare è rappresentata dal Reg. (UE) n. 178/2002, che ne stabilisce i requisiti e i principi fondamentali, oltre a fissare procedure nel campo della sicurezza alimentare. Tale regolamento inoltre realizza la c.d. strategia “dai campi alla tavola”, che caratterizza tutto l’ambito della legislazione alimentare europea e consiste nell’impegno di autorità e operatori nel garantire la sicurezza dei prodotti lungo tutta la filiera alimentare.

Ne deriva inoltre l’introduzione del principio della responsabilizzazione dell’operatore alimentare. Quest’ultimo si occupa di tutto ciò che riguarda la produzione, la trasformazione, la distribuzione e il commercio degli alimenti e viene definito da tale Regolamento come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”. Pertanto le imprese sono tenute a garantire che i prodotti alimentari da loro prodotti o venduti siano conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalla legge.

Il legislatore comunitario impone inoltre agli stati membri di organizzare un sistema di controlli sugli operatori e di predisporre sanzioni destinate a reprimere eventuali violazioni.

2. In quali casi scegliere un avvocato di diritto alimentare

In Italia la legislazione alimentare si presenta molto complessa e variegata, data la contemporanea presenza di:

  • Norme di carattere amministrativo,
  • Norme di diritto civile
  • Sanzioni penali

Ciò è dovuto al fatto che tali norme non hanno solamente lo scopo di preservare la sicurezza degli alimenti, ma anche di tutelare beni giuridici di natura diversa, quali il diritto alla salute dell’individuo (art. 32 Cost.), il diritto all’informazione dei consumatori, la concorrenza tra produttori e altri ulteriori interessi.

Tale carattere trasversale del diritto alimentare rende in alcuni casi estremamente complicato per le imprese individuare la legge applicabile al caso concreto e per le autorità la sanzione irrogabile per le violazioni.

2.1 Le sanzioni nei confronti delle imprese alimentari

Come anticipato, gli operatori del settore agro-alimentare sono tenuti a garantire i requisiti di sicurezza degli alimenti da loro prodotti o commercializzati. Tale obbligo si riferisce in primis agli aspetti igienico-sanitari ma riguarda anche le regole relative all’etichettatura dei prodotti e alla loro presentazione (come nel caso di utilizzo di annunci pubblicitari).

Come preannunciato dall’art. 17 del Reg. (UE) 178/2002, le sanzioni sono determinate dagli Stati Membri e devono essere proporzionate alle violazioni e dotate di efficacia dissuasiva.

Nel caso di violazioni di carattere amministrativo, in Italia la norma di riferimento è la L. n. 689/1981. Quest’ultima riconosce in primis ai funzionari addetti ai controlli la possibilità di assumere informazioni, ispezionare cose e utilizzare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altro tipo di operazione tecnica.

Qualora, all’esito del controllo, venga accertata una sanzione, l’infrazione (ove possibile) è immediatamente contestata al trasgressore, il quale ha 60 giorni per effettuare il pagamento in misura ridotta. Nel caso di mancato pagamento, viene emanata dall’autorità un’ordinanza-ingiunzione, avverso la quale è possibile proporre opposizione mediante ricorso al giudice del luogo dove è stata commessa la violazione, il quale deve essere adito entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

Le sanzioni consistono spesso in somme di svariate migliaia di euro e, nei casi più gravi, nel ritiro o sequestro di lotti di prodotti, nella sospensione dell’attività, nella chiusura dell’azienda o nella revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dello stabilimento.

In alcuni casi, la violazione della normativa in materia alimentare può anche integrare alcune fattispecie di reato previste dal codice penale. In primis non si possono non richiamare i reati di comune pericolo mediante frode, quali ad esempio il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) o il commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).

L’altro gruppo è invece costituito dalle disposizioni poste a tutela del commercio, come l’art. 515 c.p. in tema di frode nell’esercizio del commercio ovvero la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Oltre alle norme sopra descritte, si aggiunge poi un lungo elenco di leggi speciali poste a tutela delle regole comunitarie, tra le quali ad esempio il D.Lgs. n. 231/2017 che sanziona le violazioni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari.

Pertanto, l’irrogazione di una sanzione nei confronti di un’impresa alimentare pone quest’ultima in una situazione assai delicata da gestire, non soltanto per il danno economico o per le eventuali conseguenze di tipo penale, bensì anche per il danno di immagine cagionato dal probabile diffondersi della notizia e dalla conseguente perdita di fiducia da parte dei consumatori nei suoi prodotti.

2.2. La responsabilità da prodotto difettoso

È inoltre possibile che un consumatore venga danneggiato da un prodotto alimentare nocivo commercializzato da un’azienda alimentare (si pensi al classico caso di ingestione di generi alimentari avariati). Trattasi di danno da responsabilità extracontrattuale che trova tutela all’interno del Titolo II della Parte IV del Codice del Consumo.

L’art 15 di tale testo normativo presenta infatti una definizione di “prodotto” molto ampia, nella quale è possibile includere anche i prodotti alimentari.

I danni risarcibili, sulla base dell’art. 123 Cod. cons., sono i seguenti:

  • danni alla persona (uccisione o lesione dell’integrità psico-fisica)
  • danni alle cose (deterioramento o distruzione di cose diverse dal prodotto difettoso)

Per quanto riguarda l’onere della prova, esso grava sul soggetto danneggiato, il quale deve pertanto dimostrare:

  • il danno
  • il difetto
  • il nesso di causalità tra difetto e danno

Non è invece richiesta la prova della colpa del produttore, in quanto la responsabilità da prodotto difettoso ha natura oggettiva. Sul versante opposto, il produttore dovrà invece dimostrare l’insussistenza del fatto lesivo o l’esistenza di una della cause di esclusione della responsabilità previste dall’art. 118 Cod. cons. Pertanto nei casi sopra descritti potrebbe rivelarsi vincente la scelta di rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto alimentare.

3. Fonti normative

Reg. (UE) n. 178/2002: art. 17

Costituzione: art. 32

L. n. 689/1981

Codice penale: art. 439 e ss. e 515 e ss.

Codice del Consumo; artt. 15, 118 e 123

D. Lgs. n. 231/2017

Federico Manfredi Rossi

 

Hai subito un danno da un prodotto alimentare e vuoi ottenere un risarcimento? Sei un impresa del settore alimentare e hai subito una sanzione? Hai bisogno di una consulenza? Stai cercando un avvocato specializzato in diritto agro-alimentare? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo, gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il caso.