Diritto di opzione
Il diritto di opzione è riconosciuto a tutti i soci, in proporzione alle azioni tenute ed ai possessori di obbligazioni convertibili, sulla base del rapporto di cambio.
- Che cos'e il diritto di opzione
- Come si esercita il diritto di opzione?
- Quando conviene esercitare il diritto di opzione?
- Come si calcola il valore teorico del diritto di opzione?
- Chi può esercitare il diritto contrattuale delle opzioni?
- Limitazioni o esclusioni
- Conclusione
1. Che cos'e il diritto di opzione
Il diritto di opzione è il diritto che spetta ai soci di una Società per Azioni di acquistare le azioni di nuova emissione. Tale diritto, da un lato consente al socio di mantenere inalterati i propri diritti di voto e di partecipazione sociale; dall’altro, tutela l’interesse della società nello stabilizzare i rapporti sociali, senza estendere ulteriormente la propria compagine societaria.
L’opzione, ai sensi dell’art. 1331 del codice civile, viene definito come il contratto che vincola un soggetto (concedente) ad una determinata proposta rivolta ad un altro soggetto (l’opzionario), il quale ha la libera scelta (in questo senso potestativa) di aderire o meno a detta proposta. L’opzione è quindi, in prima analisi, un contratto concluso tra due parti, dove una di queste si vincola ad una proposta (che diventa a tutti gli effetti una proposta irrevocabile), l’altra, invece, decide se accettare o meno tale proposta.
Nel diritto di opzione, invece, non si parla propriamente di contratto, quindi di accordo, ma di un riconoscimento di un diritto in favore dei soci regolato proprio dalla legge.
L’art. 2441 c.c., infatti, prevede per i soci di una S.P.A., il diritto ad acquistare le azioni di nuova emissione o le obbligazioni convertibili in azioni. In questa ipotesi, pertanto, la società è obbligata ad offrire ai soci le azioni di nuova emissione, ovvero le obbligazioni convertibili in azioni, mentre i soci sono liberi di comprarle o meno.
2. Come si esercita il diritto di opzione?
Per poter consentire ai soci di esercitare il diritto di opzione, la Società, una volta deliberato l’aumento del proprio capitale sociale, deve depositare l’offerta di opzione presso la Camera di Commercio e contestualmente deve pubblicarla sul proprio sito internet e/o depositarla in sede.
L’offerta deve prevedere un termine non inferiore a 15 giorni per l’esercizio dell’opzione. Tale termine inizia a decorrere dalla data in cui l’offerta viene pubblicata sul sito della società. Il socio che intende acquistare le nuove azioni, potrà pertanto accettare l’offerta della società in tale termine e sottoscrivere le nuove azioni.
Tuttavia, i termini sopra descritti non operano qualora i soci dovessero decidere di esercitare il loro diritto di opzione contestualmente alla delibera di aumento del capitale sociale. Qualora vi dovessero essere alcuni soci che non intendono esercitare il loro diritto di opzione, residueranno delle azioni non optate.
Su tali azioni esiste un diritto di prelazione per i soci che hanno, invece, esercitato il loro diritto di opzione, purché abbiano fatto richiesta, in sede di accettazione, di ricevere in prelazione le azioni non optate.
3. Quando conviene esercitare il diritto di opzione?
Abbiamo detto, dunque, che il diritto di opzione viene in rilievo in seguito agli aumenti di capitale decisi da un’azienda. Si tratta di una sorta di prelazione ovvero preferenza che la legge accorda ai soci, collegata all’emissione di nuovi titoli conseguenti alla decisione di incremento del capitale sociale, il tutto al fine di preferire, per l’appunto, i soci nell’acquisto dei titoli medesimi.
L’aumento di capitale è un’operazione volta ad ampliare il capitale sociale di un’azienda, mediante l’emissione di nuove azioni sul mercato ovvero con obbligazioni convertibili in azioni. Va precisato, tuttavia, che esso consiste in un diritto e non di un obbligo, rimesso, quindi, alla volontà del socio di far valere l’opzione. Ne deriva che, emettendo nuove azioni ci saranno soggetti interessati ad acquistarle.
I primi interessati saranno i soci stessi, garantiti sotto questo aspetto dal diritto di opzione, che avranno la possibilità di sottoscrivere le nuove azioni con precedenza rispetto a terzi. Lo scopo è quello di assicurare all'azionista la possibilità di mantenere inalterata la propria quota di partecipazione all'interno della società ed in proporzione al numero di azioni possedute prima della decisione di aumento del capitale.
Come detto sopra, l’acquisto di nuove azioni per i soci non è un obbligo, ma solo un diritto. Questo perché consente ai soci, prima di acquistare, una valutazione di convenienza dell’operazione.
Per stabilire la convenienza ad esercitare il diritto di opzione o, viceversa, venderlo, occorre valutare l’effettivo costo dell’operazione, tenuto conto del nuovo prezzo di mercato delle azioni in seguito all’aumento di capitale. Per fare ciò, assume un ruolo decisivo il calcolo del valore teorico del diritto di opzione. Esso ci indica l’esatto valore che compensa l’azionista in conseguenza della riduzione di prezzo delle azioni dovute alla ricapitalizzazione
L’azionista potrà, quindi, decidere di esercitare l’opzione o di vendere tale diritto. La decisione dipenderà dalla redditività della scelta, e più precisamente:
1) se il valore di mercato è inferiore al valore teorico, sarà conveniente esercitare il diritto di opzione;
2) se il valore di mercato è maggiore al valore teorico, sarà opportuno venderlo.
4. Come si calcola il valore teorico del diritto di opzione?
Il calcolo del valore teorico del diritto di opzione è dato dalla differenza tra le quotazioni delle azioni precedenti all’aumento di capitale ed il prezzo delle azioni dopo l’aumento medesima. A questo punto, per semplificare, indichiamo con delle sigle: VTD il valore teorico del diritto di opzione; indichiamo con Vca il valore corrente delle azioni prima dell’aumento di capitale, e Npm il nuovo prezzo di mercato delle azioni dopo l’aumento del capitale stesso.
Avremo così che il valore teorico del diritto di opzione è dato dalla seguente formula:
VTD = Vca – Npm,
ossia la differenza tra il valore corrente delle azioni precedenti l’aumento ed il prezzo delle stesse dopo l’aumento. Ma per pervenire al valore teorico del diritto di opzione dobbiamo, innanzitutto, ottenere il Npm (nuovo valore delle azioni dopo l’aumento di capitale) e per questo occorre moltiplicare il numero di precedenti azioni presenti sul mercato prima dell’aumento di capitale (che indichiamo con la sigla Np) con il prezzo corrente di mercato delle stesse antecedente l’aumento (Vca), il risultato andrà sommato al prodotto ottenuto tra il numero di nuove azioni emesse (Nn) ed il prezzo di nuova emissione delle medesime detto anche costo di sottoscrizione (Cs).
Il tutto, va poi rapportato al numero complessivo di azioni presenti sul mercato dopo l’aumento di capitale (Np + Nn).
Il risultato, ci darà il nuovo prezzo di delle azioni dopo l’aumento di capitale.
Possiamo sintetizzare in formula: Np x Vca + Nn x Cs _____________________ = Npm Np + Nn Procediamo ora con un semplice esempio: la società Alfa S.p.A. ha un capitale di €. 10.000,00 (diecimila) diviso in 1.000 azioni al valore di mercato di €. 5,00 cadauna. Decide di procedere all’aumento di capitale fino ad €. 15.000,00 emettendo 500 nuove azioni con un prezzo di emissione (oppure costo di sottoscrizione CS) pari a €. 4,00.
Dobbiamo stabilire il valore teorico del diritto di opzione e per farlo occorrerà dapprima determinare il nuovo prezzo di mercato delle azioni, per cui Npm post aumento di capitale (nuovo prezzo di mercato) = 1.000 x 5,00 + 500 x 4,00 ____________________ = 4,7 (1000 + 500) Pertanto, 4,7 rappresenta il nuovo valore di mercato delle azioni dopo l’aumento di capitale.
Ottenuto il nuovo valore di mercato, calcoliamo il valore teorico, ossia VTD = 5,00 – 4,7 = 0,3 per cui VTD = 0,3 Non va tralasciato di considerare che, il valore teorico del diritto di opzione ben può essere differente dalla sua effettiva quotazione di mercato. È proprio dalla considerazione dei due valori che bisogna partire per stabilire se cedere il diritto di opzione, vendere le proprie azioni, acquistare le nuove ovvero esercitare la prelazione.
Data la complessità della questione, tutte le valutazioni sulla convenienza dell’operazione in parola, è bene chiarire, richiedono l’ausilio di un esperto di alta finanza oppure un intermediario di borsa.
5. Chi può esercitare il diritto contrattuale delle opzioni?
Il diritto di opzione è riconosciuto a tutti i soci, in proporzione alle azioni tenute ed ai possessori di obbligazioni convertibili, sulla base del rapporto di cambio. La delibera di aumento del capitale sociale può anche prevedere che le azioni di nuova emissione vengano sottoscritte da istituto di credito o da società finanziarie, purché soggette al controllo della Consob, ovvero altri istituti deputati al collocamento di strumenti finanziari.
Gli istituti di credito o società finanziarie avranno però l’obbligo di offrirle agli azionisti della società. Pertanto, in questi casi il diritto di opzione non viene escluso ma viene esercitato in maniera mediata.
6. Limitazioni o esclusioni
È sempre l’art. 2441 c.c. a prevedere le ipotesi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione. La prima ipotesi prevede l’esclusione del diritto di opzione qualora la delibera che autorizzi l’aumento di capite preveda che le azioni di nuova emissione debbano essere liberate mediante conferimenti in natura.
Tale esclusione, è tesa a favorire l’acquisto di beni materiali da parte della società usando quale corrispettivo, proprio le azioni di nuova emissione senza ricorrere alla liquidità. Inoltre, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la stessa delibera che approvi l’aumento di capitale sociale a patto che tale limitazione sia funzionale ad un interesse della società. Tale requisito, secondo la giurisprudenza, esiste anche a fronte di una maggiore convenienza in capo alla società.
Questa seconda ipotesi, però, si presta ad abusi dei soci di maggioranza su quelli di minoranza. Pertanto, qualora si dovesse accertare che l’interesse che ha legittimato l’esclusione del diritto di opzione in realtà sia insussistente, la delibera di aumento del capitale può essere ritenuta invalida.
Nelle ipotesi sopra descritte, la delibera della società che escluda l’esercizio del diritto di opzione deve essere accompagnata da una relazione redatta dagli amministratori utile a spiegare i motivi per cui la società reputi conveniente escludere il diritto di opzione.
Vi sono ancora altre due ipotesi da considerare. In particolare, l’art. 2441 c.c., prevede che lo statuto delle S.p.A. quotate in borsa possa prevedere l’esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale imputato alla società ante delibera di aumento. In tal caso, la società deve adottare una relazione redatta da parte di un revisore legale (anche una società di revisori) che confermi che il valore delle azioni emesse con tale limitazione corrisponde al valore di mercato delle stesse azioni.
Questa è una condizione di legittimità per l’esclusione del diritto di opzione statutariamente previsto dalle S.p.A. quotate. Infine, il diritto di opzione può essere escluso quando, l’assembla deliberi con i quorum previsti per l’assemblea straordinaria, che le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società controllate.
7. Conclusione
La materia societaria che interessa il diritto di opzione degli azionisti di una S.p.A. è una materia complessa e molto tecnica che richiede l’analisi di diverse procedure ed il rispetto di pari incombenti per conto della società.
Orientarsi in questo scenario è fondamentale per capire se le partecipazioni societarie dei soci vengano in qualche modo compromesse dagli azionisti maggioritari, oppure se le prerogative dei primi vangano rispettate dalle delibere di aumenti di capitale.
Il consiglio pertanto è quello di rivolgersi ad un professionista subito per ricevere un’adeguata consulenza e, se del caso, assistenza nelle procedure di aumento di capitale sociale di una S.p.A. per valutare se i propri diritti di socio vengano, o meno, rispettati.
Avv. Francesco Boccia – Avv. Marco Mosca
Riferimenti normativi:
- art. 1331 Codice Civile;
- art. 2441 Codice Civile.