Si può invece asserire che, piuttosto, quello sia stato il momento storico-giuridico, in cui la tutela morale dell'uomo, come essere vivente, abbia visto una vera e propria normazione para-codicistica, con la redazione dei 139 articoli, ed annesse disposizioni transitorie e finali, della nostra Carta Costituzionale.
Il fatto che la visione morale del diritto non possa esaurirsi nel mero dato storico del secondo dopoguerra, risiede nella composizione eterogenea, dal punto di vista politico ed ideologico, di tutti coloro che hanno contribuito alla redazione della Carta Costituzionale.
Cattolici, socialisti, comunisti, liberali, conservatori, una varietà di poli ideologici tale, da potersi desumere come la Costituzione, più che il prodotto giuridico che andasse a tradursi sul piano politico, sia risultata invece l'opposto, e cioè quindi la matrice politica (sebbene variegata) che sia andata poi a defluire in quelli che sono a noi conosciuti come gli odierni articoli costituzionali, sebbene ovviamente sia incontestabile e palese, il valore e struttura normativa
che la redazione costituzionale abbia.
E' proprio per l'inquadramento storico dal quale la stessa Costituzione proviene, che molto spesso la si considera molto più uno
scritto morale con implicazioni giuridiche, e non uno
scritto giuridico con implicazioni morali. Il ché potrebbe apparentemente sembrare dicotomico; ma sorprenderebbe osservare come invece possano palesarsi, davanti all'analisi giuridica e filosofica del diritto, come due ramificazioni provenienti e confluenti da e verso
un'unica genesi.
3. Genesi del diritto costituzionale
Ulteriore fallacia rationis, risiede nel considerare la sovra-ordinazione gerarchica della Costituzione, come realtà autoreferenziale. Certamente è indubbia la qualità gerarchica del Documento Costituzionale, ma lo stessa deve essere analizzato sulla base di un'origine derivata e non appunto autonoma, di superiorità.
Tale qualità di gerarchia, proviene infatti da un'espressa volontà afferente a motivazioni, molto più di carattere morale ed etico, che non giuridico-normative.
Anteriori alla Costituzione, risultano infatti la maggior parte delle compilazioni codicistiche, come il Codice Penale, quello Commerciale, della Navigazione, Civile e anche (parzialmente) quelli attinenti alle procedure.
Sulla base di questa analisi giuridica di stampo cronologico, si può inoltre osservare una funzione ulteriore della Costituzione, che è stata quella di ''ripulitore'' normativo, di tutti quegli enunciati che risultavano, all'indomani della caduta del Governo Mussolini, come obsoleti o contrastanti con quelle che erano le nuove attese e richieste sociali e politiche (o geopolitiche).
Questa caratteristica, che è parte fondante e predominante della funzione costituzionale moderna, è servita da casus belli normativo, morale e politico, oltre che anche burocratico, per lo snellimento delle procedure atte a depennare quegli enunciati normativi che non risultavano più compatibili con il nuovo ordine sociale.
4. La disputa costituzionale tra i civilisti
Aspetto molto importante, questa volta in chiave ''bellicosa'', lo si deve alla Costituzione anche per ciò che riguarda la sua ambiguità definitoria, che spazia da un documento con un'identità prettamente e prevalentemente normativa, ad uno invece che venga piuttosto considerato il depositario della morale ed etica sociale.
La disputa che coinvolge molto più i giuristi dottrinali civilisti, si basa sull'art. 12 delle Preleggi, che legittima, in caso di vuoto normativo ed ermeneutico, interni alle codificazioni esistenti, il ricorso prima all'analogia legis e, qualora anche questa non abbia riscontrato i risultati decisori sperati, allora prevede il ricorso all'analogia iuris, ovverosia ai principi generali dell'ordinamento.
La disputa in merito, coinvolge anche la Carta Costituzionale, in quanto la contrapposizione dottrinale, vede:
- lo schieramento di coloro che ritengono che la definizione di ''principi generali dell'ordinamento'' si riferisca espressamente alla Costituzione,
- ed invece lo schieramento che vede questi princìpi generali, all'interno dell'elenco delle disposizione transitorie e finali relative alle compilazioni codicistiche.
Senza entrare qui troppo nel merito, si ritiene che la dottrina più corretta dal punto di vista della tecnica giuridica, sia la seconda, fra le due enumerate, poiché viene fatto notare che i
Codici normativi italiani, essendo cronologicamente anteriori alla compilazione costituzionale, è molto più corretto voler
identificare questi come depositari della definizione di princìpi generali; definizione anteriore alla Costituzione stessa, alla quale viene recriminata una certa povertà di riguardo al contenimento al suo interno di disposizioni normative che si comportino nel classico modo della fattispecie astratta che vada poi a comprendere fattispecie concrete.
Viene quindi ancora una volta evidenziato, a torto o a ragione, il
carattere eccessivamente etico e morale della Costituzione, a dispetto di una carente presenza di tecnicismo giuridico e normativo.
5. Il diritto costituzionale oggi
Ad oggi invece, il
diritto Costituzionale, sembra essersi fossilizzato ed aver trovato la sua posizione ideale, all'interno del panorama delle fonti normative italiane. Oltre ovviamente alla
funzione di indirizzo morale, etico e valoriale che possiede, e ovviamente oltre anche alla previsione, al suo interno, dell'esistenza di quegli enti e Organi Istituzionali e Governativi, la cui esistenza e prevista nella compilazione costituzionale, ad oggi la ''
Magna Charta'' italiana, possiede, come analizzato prima, la
funzione di controllo di legittimità, per il tramite dell'organo della Corte Costituzionale, nei confronti di tutte le produzioni normative dello Stato, che dovranno quindi avere una conformità costituzionale sia formale che sostanziale, ovvero non solo dovranno non eccedere i limiti che la stessa Costituzione prevede, ma anche e soprattutto, il non andarvi in contrasto con la stessa.
Inoltre la Carta Costituzionale possiede l'ulteriore compito di mediare tra fonti normative nazionali e fonti normative internazionali e, soprattutto, quelle comunitarie.
Non potendo prevedersi, almeno formalmente, che le norme comunitarie siano sovraordinate alla Costituzione, la stessa avrà la funzione, in ossequio al precetto normativo Costituzionale di cessione di sovranità, di controllare la conformità delle leggi, ai precetti normativi della Comunità Europea.