Diffida ad adempiere: come scriverla, contenuti e fac-simile
Lettera di diffida ad adempiere: come scriverla, contenuti e fac-simile.
1. Ambito di applicazione
La diffida ad adempiere, essendo un atto di autotutela contrattuale, è ricorribile ogni volta che una parte è destinatario di una prestazione resa da un altro soggetto. In tal senso, la norma non fa riferimento esclusivamente ai contratti a prestazioni corrispettive, dove, cioè, avviene uno scambio tra due prestazioni diverse tra i contraenti. Pertanto, la diffida ad adempiere è strumento che può essere usato per stimolare l’esecuzione di un contratto nei confronti di un soggetto inadempiente.
Ciò che è importante valutare è che l’inadempimento sia imputabile al debitore, cioè non ricorrano l’ipotesi in cui la prestazione non sia diventata impossibile per motivi estranei alla volontà del debitore.
2. La diffida ad adempiere
La diffida ad adempiere è un atto tramite il quale una parte chiede alla parte inadempiente di adempiere agli oneri derivanti da un contratto assegnando un termine, congruo secondo la legge o gli usi, sotto comminatoria della risoluzione del rapporto contrattuale, sempre fatto salvo il risarcimento del danno.
L’ipotesi si distingue da ipotesi di risoluzione di cui all’articolo 1453 c.c. in quanto, a differenza di quest’ultima ipotesi non prevede il ricorso al giudice per ottenere la risoluzione del rapporto contrattuale, discendendo tale effetto, in via stragiudiziale, dal mancato rispetto del termine assegnato dalla parte adempiente.
La diffida ad adempiere, come suggerisce il nome stesso, è quindi l'intimazione che il contraente adempiente formula nei confronti del contraente inadempiente affinché ottemperi al proprio obbligo contrattuale entro un certo termine.
Tipica situazione per la quale è possibile ricorrere alla diffida ad adempiere consiste nel rapporto tra acquirente/fruitore e fornitore di un bene o di un servizio dall'altra: il fornitore non adempie a uno o più punti del contratto, trovandosi così in difetto con il destinatario della fornitura. Costui, anche per svincolarsi da un rapporto contrattuale rimasto inadempiuto dopo ripetuti e inutili solleciti, intima all’altra parte di adempiere, dando quindi alla stessa un "ultimatum".
Ed è in questo caso che la legge riconosce allo stesso la possibilità di avvalersi della diffida ad adempiere, una forma particolare di tutela che rientra negli atti unilaterali e recettizi di autonomia privata.
3. La diffida ad adempiere nel codice civile
Il riferimento normativo della diffida ad adempiere è individuabile nell’articolo 1454 c.c., secondo cui: "Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto".
Ovviamente l’inadempimento deve essere di rilevante importanza, tenuto conto dell’interesse della parte adempiente (articolo 1455 c.c.).
Per effetto della ricezione della diffida da parte del contraente inadempiente il contratto si risolve e tutti i contraenti si liberano dall’eseguire le proprie prestazioni, cui gli stessi si sono obbligati. Tuttavia, chi si è macchiato dell’inadempimento dovrà risarcire gli altrui danni cagionati dalla propria condotta.
In altri termini, dal ricevimento della diffida il soggetto inadempiente è costituito in mora e su di esso gravano obblighi risarcitori, particolarmente rilevanti in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. La lettera di diffida ad adempiere: raccomandata o pec
Quale tipico atto recettizio, produttivo di effetti al momento della sua ricezione, la diffida ad adempiere deve essere indirizzata e pervenire all’indirizzo del destinatario. Inoltre, ne deve essere provata la ricezione.
Per tale motivo la diffida deve essere inviata per posta raccomandata munita di ricevuta di ritorno o altro mezzo (posta elettronica certificata) attestante la ricezione dell’atto.
Deve inoltre contenere:
- l’intimazione ad adempiere;
- l’indicazione di un termine adeguato alle caratteristiche della prestazione rimasta inadempiuta; il termine non può essere inferiore a 15 giorni, a meno che le parti abbiano pattuito diversamente o che per la natura del contratto o degli usi sia possibile applicare un tempo inferiore
- la dichiarazione che il contratto si intende risolto in caso di inadempimento. Tale dichiarazione deve essere riportata a chiare lettere, tale essendo la caratteristica distintiva di ogni diffida ad adempiere. Si potrà anche manifestare l’intenzione di prendere iniziative in ipotesi di inadempimento laddove si sia verificata ipotesi di danno.
- La forma scritta: obbligatoriamente la diffida deve essere messa per iscritto;
La lettera di diffida ha due scopri principali:
- Innanzitutto fornire alla parte la possibilità di usufruire di uno strumento rapido per concludere il contratto;
- Secondariamente incentivare la parte inadempiente a tenere fede agli oneri assunti.
5. Il termine
Presupposto fissato dall’articolo 1454 c.c. è quello della congruità del termine fissato dal diffidante per l’adempimento dell’altra parte. Il termine decorre dal momento in cui il destinatario ha ricevuto la diffida, essendo questa un atto unilaterale recettizio.
La norma codicistica prefigura quale congruo il termine di 15 giorni per l’adempimento. Tuttavia, è lo stesso articolo 1454 c.c. a prevedere che un termine minore può ritenersi congruo quando: - è stato pattuito dalle parti (all’interno del contratto o in un momento successivo); - per la natura del contratto è legittimo richiedere un adempimento più celere; - secondo gli usi, quindi secondo le consuetudini tipica del contesto affaristico in cui è stato concluso il contratto.
Rimane inteso che il giudizio di congruità del termine è funzionale per ottenere la risoluzione stragiudiziale del contratto, cioè a considerarlo non più vincolante tra le parti allo spirare del termine, perdurando l’inadempimento, senza che un giudice debba esprimersi sul punto. Diversamente, un termine non congruo non renderà illegittimo la prestazione resa dalla parte diffidata, in quanto questa resta comunque contrattualmente obbligata ad eseguirla.
6. Facsimile lettera
Esistono diversi fac-simile che possono essere utilizzati per redigere una diffida ad adempiere, variando tuttavia da fattispecie a fattispecie: caratteristiche comuni sono, tuttavia, l'intestazione con le generalità del soggetto, il riepilogo degli accadimenti, l'intimazione ad agire entro un certo termine e l'eventuale riserva di esperire azioni legali in caso di persistente inadempimento.
Di seguito una ipotesi di diffida ad adempiere da inviare con raccomandata A/R:
“Io/la sottoscritto/a ______________ nato/a il ______________, a ______________ e residente in ______________ via ______________, significo quanto segue.
Premesso che:
1) giorno _______ si concludeva il contratto/ordine __________ (individuazione dell'oggetto del contratto);
2) alla data odierna non risulta adempiuta la seguente prestazione: ________ (indicare eventualmente la prestazione richiesta/non ricevuta e le caratteristiche dell'inadempimento di controparte). Tale inadempimento è addebitabile unicamente a Vostra esclusivo fatto e colpa, essendo peraltro già trascorso un congruo termine per l'adempimento, che era stato stabilito per il ________________ (inserire eventualmente la data di adempimento, laddove concordata) e già richiesto in numerose altre occasioni ________________ (inserire i riferimenti ad eventuali solleciti, ove inviati).
Tutto ciò premesso, si intima e diffida codesta spettabile Società ad adempiere alle obbligazioni discendenti dal summenzionato contratto entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, con avvertimento che, decorso infruttuosamente detto termine, il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto di diritto, con riserva di agire presso le sedi ritenute più opportune.
Distinti saluti.
Firma __________________
7. Come si scrive una diffida ad adempiere
La diffida deve necessariamente avere forma scritta ma non è obbligatorio avvalersi di un professionista per la stesura, infatti, basta una scrittura privata.
Essa deve contenere:
- Le generalità delle parti (nome, cognome, residenza).
- L’oggetto della diffida
- Le motivazioni
- Il termine entro il quale adempiere
- Espresso avvertimento di risoluzione del contratto nel qual caso non venga adempiuta l’obbligazione
- Data e firma
Bisogna prestare attenzione a non dimenticare nessuna di queste parti (soprattutto l’espresso avvertimento di risoluzione) per non incorrere in vizi di forma.
8. Diffida stragiudiziale
Un altro tipo di diffida è la diffida stragiudiziale. Questo tipo di diffida si differenza da quella ad adempiere perché prevede l’intervento dell’avvocato. Costui scriverà la diffida o lettera stragiudiziale rivolta alla controparte.
Il contenuto di questa lettera sarà sempre una prestazione di fare o non fare qualcosa e non può contenere minacce in quanto bisogna attenersi solo alla tutela del proprio diritto.
I mezzi consentiti sono gli stessi della diffida di adempimento e quindi telegramma, telefax, PEC o raccomandata non può essere sostituita da una telefonata. Deve sempre contenere la firma in originale.
È possibile consegnare la notifica tramite l’ufficiale giudiziario o tramite l’avvocato stesso.
L’ufficiale giudiziario farà pervenire la notifica o in prima persona quindi consegnando l’atto nelle mani del destinatario o attraverso una raccomandata. Bisogna ricordare che è possibile inviare tramite ufficiale giudiziario anche la diffida ad adempiere. I costi variano a seconda che vi sia urgenza o meno.
Nel caso in cui non vi sia urgenza gli atti da notificare a mano hanno un costo di circa 5€, per mezzo posta 11€. Se, invece, vi è urgenza, i prezzi sono leggermente maggiorati.
Una volta ricevuta dalla controparte è possibile avviare una negoziazione in cui si cerca di giungere ad un accordo comune. La controparte ha diritto ma non obbligo di farsi assistere a sua volta da un avvocato.
9. Diffida ad adempiere su preliminare di contratto
Lo strumento della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. può essere esercitato anche nel caso di contratto preliminare di vendita. Solitamente, tale fattispecie contrattuale sorge nelle compravendite immobiliari (ma non esclusivamente) dove la parte acquirente si impegna nei confronti del venditore a consegnare una caparra confirmatoria.
Nell’ipotesi in cui si verificasse un inadempimento contrattuale relativo al preliminare, ciascun contraente potrà utilizzare la diffida ad adempiere per stimolare l’adempimento dell’altro. Ovviamente, qualora la parte inadempiente non rispettasse il termine indicato nella diffida, il contratto si considererà risolto di diritto. Bisognerà, tuttavia, valutare la gravità dell’inadempimento per stabilire se operi o meno la risoluzione.
L’inadempimento, infatti, deve essere di non scarsa importanza avuto riguardo al soggetto “diligente” che promuove la diffida. Inoltre, l’azione attraverso la diffida ad adempiere non impedisce al creditore di agire in giudizio per ottenere il recesso dal contratto ai sensi dell’art. 1385 c.c.
Occorre soffermarsi un secondo su questo punto. La risoluzione del contratto a seguito di mancato rispetto della diffida ad adempiere, comporta che il rapporto contrattuale cessi ogni rapporto con efficacia retroattiva, come se non fosse mai esistito.
La risoluzione del contratto attraverso la diffida ad adempiere non consente, tuttavia di azionare l’art. 1385 c.c. secondo comma, che prevede, in caso di inadempimento contrattuale, per la parte che ha versato la caparra di riottenerla, oltre ad un’ulteriore somma, di pari importo, quale “risarcimento”, oppure, se ad agire è chi ha ricevuto la caparra, questi può trattenerla a titolo di risarcimento.
Per questo motivo, l’azione di recesso, finalizzata ad ottenere il doppio della caparra, ovvero a ritenerla, può sempre essere intrapresa davanti un Tribunale anche a seguito di risoluzione per mancato rispetto della diffida ad adempire.
10. Diffida ad adempiere e messa in mora
La diffida ad adempiere e la messa in mora sono strumenti simili ma con effetti diversi. Entrambi sono strumenti volti a “stimolare” l’adempimento del debitore. Attraverso la diffida, però, il creditore fissa un termine oltre il quale, perdurando l’inadempimento, il contratto si risolve di diritto.
Diversamente, con la messa in mora, il perdurare dell’inadempimento non porta all’automatica risoluzione del contratto. Gli effetti della messa in mora, infatti, comportano che da quel momento il debitore non può ritenersi liberato dalla prestazione dovuta se questa diventa impossibile per causa a lui non imputabile.
Quindi il rischio della prestazione grava esclusivamente su colui che deve eseguirla. Inoltre dalla formale messa in mora scattano gli interessi moratori (in caso di obbligazioni riguardanti pagamenti di somme di denaro) regolati dall’art. 1224 c.c.
Sebbene strumenti con effetti diversi, la diffida ad adempiere e la messa in mora possono essere comunicati contestualmente e all’interno dello stesso documento. Anzi, nella redazione di una diffida ad adempiere è sempre bene costituire formalmente in mora il destinatario della diffida, in quanto non c’è alcun automatismo tra il diffidare ad adempire e il costituire in mora.
Hai bisogno di una consulenza da parte di un avvocato? Hai bisogno di un legale? Cerchi assistenza per un problema legale? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso.