La novità della Cassazione in tema di deposito telematico nell’esecuzione forzata
Secondo le Sezioni Unite il reclamo contro l’ordinanza estintiva del processo esecutivo non va obbligatoriamente depositato in via telematica.
L’avvocato è tenuto a depositare il reclamo avverso l’ordinanza estintiva del processo esecutivo obbligatoriamente in via telematica? A questa domanda le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7877 del 10/03/2022 hanno dato risposta negativa. Vediamo di seguito il perché.
1. Quali atti vanno obbligatoriamente depositati in via telematica
Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16-bis del d.l. 179/2012 nei procedimenti civili gli avvocati devono depositare in via telematica tutti gli atti e i documenti processuali per le parti precedentemente costituite.
Ciò vale a dire che sono soggetti al deposito telematico obbligatorio solo gli atti e i documenti processuali successivi alla costituzione in giudizio delle parti: questi atti sono comunemente definiti “endoprocessuali”.
Si tratta di una delle novità principali attinenti al processo telematico. Per riassumere, dunque:
- Gli atti introduttivi del giudizio possono essere depositati alternativamente in cartaceo o in via telematica
- Gli atti endoprocessuali devono essere depositati esclusivamente in via telematica, a pena di inammissibilità.
2. Il caso
È noto che, ai sensi dell’art. 630 co.3 del c.p.c., contro l’ordinanza che dichiara estinto il processo esecutivo per inattività delle parti è possibile proporre reclamo da parte del debitore, del creditore pignorante o degli altri creditori intervenuti, nel termine perentorio di 20 giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza.
Il caso da cui ha tratto origine la sentenza in commento concerne proprio un reclamo ex art. 630 co. 3 del c.p.c. proposto da una società creditrice contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato estinto un processo esecutivo per inattività delle parti.
Poiché tale reclamo era stato depositato in solo formato cartaceo, i debitori ne deducevano l’inammissibilità per violazione dell’art. 16-bis del d.l. 179/2012. I giudici di merito, tuttavia, accoglievano il reclamo, rigettando l’eccezione dei debitori, i quali pertanto ricorrevano avanti alla Corte di Cassazione. Ravvisata una questione di massima di particolare importanza, la Terza Sezione civile della Corte rimetteva gli atti alle Sezioni Unite.
3. Il reclamo ex art. 630 co. 3 c.P.C. Non è un atto endoprocessuale
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché il reclamo ex art. 630 co. 3 c.p.c. instaura una vera e propria parentesi cognitiva nell’ambito del processo esecutivo, che si svolge non più davanti al giudice dell’esecuzione ma al collegio giudicante, esso non può essere considerato un atto endoprocessuale.
Per giungere a questa conclusione la Cassazione ha adottato un’interpretazione innovativa, quantunque condivisibile, del primo comma dell’art. 16-bis del d.l. 179/2012. Laddove, infatti, la norma dispone che sono soggetti all’obbligatorio deposito telematico solo quegli atti e documenti processuali afferenti alle «parti precedentemente costituite», la Cassazione ha ritenuto che tale locuzione non debba essere intesa nel senso tecnico (e dunque non si riferisca solo al concetto di costituzione processuale, di cui agli art. 165 e 166 c.p.c.) quanto invece in senso formale.
La corretta interpretazione dell’art. 16-bis del d.l. 179/2012, dunque, imporrebbe di escludere dalla disciplina dell’obbligo di deposito telematico quegli atti che, instaurando un nuovo «rapporto parti-giudice», sono formalmente atti introduttivi di un giudizio e non più atti endoprocessuali.
Ora, poiché è soltanto con la proposizione del reclamo ex art. 630 co.3 che la parte reclamante entra in contatto per la prima volta con il collegio giudicante, secondo l’interpretazione della Cassazione, l’atto non può considerarsi endoprocessuale e, dunque, è sottratto alla disciplina del deposito telematico.
4. Fonti Normative
- Art. 630 c.p.c.
- Art. 16-bis del d.l. 179/2012
- Cass. SS.UU. n. 7877 del 10 marzo 2022.
Dott. Marco Bellandi Giuffrida
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